AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2000.217
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00217
Lugano
13 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1999.00147 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione
18 agosto 1999, da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'__________
2.
rappr. dall'avv. __________
con la
quale rivendica la proprietà di tutti i beni mobili inventariati dall'UEF di
Bellinzona nell'ambito del fallimento della __________ che il Pretore, con
sentenza 2 novembre 2000, ha respinto.
Appellante
l'attore il quale, con appello 15 novembre 2000 chiede, in riforma del primo
giudizio, l'accoglimento della propria domanda di petizione, mentre la
controparte, con osservazioni 4 gennaio 2001, vi si oppone.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto ed in diritto:
- __________ ha concesso in locazione, nel febbraio 1994, alla __________ i
locali del piano terreno del suo stabile in via __________ a __________ adibiti
a ristorante-pizzeria. Il locatore ha disdetto il contratto di locazione, per
mora della conduttrice, per il 30 aprile 1998 ed il successivo 19 giugno il
Pretore ne ha decretato lo sfratto.
Il
10 settembre 1998 è stato pronunciato il fallimento della __________. I beni
componenti l'arredamento e le installazioni del ristorante-pizzeria sono stati
rivendicati in proprietà da __________, azionista di maggioranza e membro del
consiglio d'amministrazione della fallita, che afferma di averli acquisiti con
contratto di compravendita del 2 marzo 1998. La massa fallimentare ha
rinunciato a far valere i propri diritti su tali beni ed ha ceduto le sue
pretese, ai sensi dell'art. 260 LEF, a __________. Contemporaneamente, ha
assegnato a __________, come all'art. 242 cpv. 2 LEF, il termine per far valere
in giudizio la sua rivendicazione.
- L'attore,
con tempestiva petizione inoltrata contro __________ e la massa fallimentare
__________, ha rivendicato la proprietà su tutti i beni mobili trovantisi nei
locali del ristorante ed elencati nell'inventario dell'UEF di Bellinzona dal n.
1 al n. 139.
Il
convenuto __________ ha contestato la legittimità dell'attore a procedere poiché
i beni rivendicati non sono più in possesso della fallita. Nel merito, ha
negato che lo stesso fosse divenuto proprietario dei beni poiché il contratto
di compravendita, sul quale fonda la sua pretesa, è nullo perché illecito
siccome inteso a favorire l'acquirente a scapito della __________, a quel
momento già insolvente, e perché sottoscritto in violazione del divieto del
contrarre con se stesso. Inoltre afferma che alcuni oggetti inventariati sono
sempre stati di sua proprietà o lo sono divenuti.
-
Il
Pretore, con sentenza 2 novembre 2000, dopo aver estromesso dalla lite la massa
fallimentare, ha respinto la rivendicazione di proprietà dell'attore ritenendo
l'atto di compravendita dei beni revocabile ai sensi degli art. 285 e seg. LEF,
con la conseguenza che gli stessi beni vanno a far parte della massa fallimentare.
-
Con
appello 15 novembre 2000 l'attore chiede la riforma del primo giudizio nel
senso di accogliere la propria domanda di rivendicazione in proprietà dei beni
inventariati. Critica il primo giudizio per aver esaminato e considerato la
revocabilità del contratto di compravendita, ai sensi degli art. 285 e seg.
LEF, quando la parte convenuta non ha, esplicitamente, negli allegati
introduttivi, sollevato tale eccezione e, nel merito, contesta siano dati gli
estremi per una tale conclusione.
Con
le osservazioni all'appello, il convenuto contesta le motivazioni dell'appello,
rimette in discussione la legittimazione attiva dell'attore e ripropone la
nullità dell'atto di compravendita perché in contrasto con il divieto del
contrarre con se stesso.
Degli
specifici argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei
considerandi di diritto.
-
ha promosso l'azione di rivendicazione perché così sollecitato dall'UEF, con
assegno di termine per promuovere azione ai sensi degli art. 242 cpv. 2 LEF e
46 RUF (doc. 52). Se il convenuto, che ha ricevuto in copia questa decisione
dell'UEF, non consentiva con la ripartizione dei ruoli nel processo di rivendicazione,
a dipendenza di chi aveva ed ha l'effettivo possesso dei beni, avrebbe dovuto
interporre ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) per chiedere la modifica
del provvedimento dell'ufficio. Non può ora prevalersi di un'eventuale carente
legittimazione di chi, per quel provvedimento rimasto inimpugnato, ha dovuto
introdurre l'azione nel termine assegnatogli pena la perdita del suo diritto
nella procedura del fallimento della __________. Ma, in ogni caso, l'UEF ha
agito correttamente poiché, anche se i beni non erano in possesso della massa
fallimentare, lo erano di una terza persona (lo stesso convenuto __________ che
li detiene nei locali del suo stabile adibiti a ristorante e, nel frattempo,
rilocati) che non li rivendicava per sé (non essendo tale, ai sensi dell'art.
242 LEF, il diritto di ritenzione concessogli per pigioni impagate). In tale
situazione è ugualmente riconosciuto il possesso della massa sui beni (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann,
SchKG, 4 ed., Art. 242 N. 8; SchKG-Russenberger,
Art. 242 N. 30).
- La
revocazione (art. 285 e seg. LEF) può essere fatta valere anche in via di eccezione
nei confronti di un'azione di rivendicazione (SchKG-Staehelin, Art. 289 N. 4). È ciò che pretende di aver
eccepito il convenuto e che l'attore contesta poiché non ne avrebbe avuto la
facoltà, non essendogli stata ceduta, ai sensi degli art. 285 cpv. 2 n. 2 e 260
LEF, la pretesa di domandare la revocazione e, in ogni caso, non avendo compiutamente
sollevato la relativa eccezione con gli allegati preliminari di causa.
6.1. Con
l'atto di cessione di pretese della massa in base all'art. 260 LEF, l'amministrazione
del fallimento __________ ha formalmente autorizzato __________ a far valere
"i diritti della massa fallimentare __________, sui beni mobili dell'inventario
dal no 1 al no 139, rivendicati dal signor __________, come al contratto di
compravendita del 2.3.1998" (doc. 53). La generica indicazione dei "diritti
della massa fallimentare" induce a ritenere che ceduti sono stati tutti
quelli che potevano competere alla massa per opporsi alla rivendicazione e di
conseguenza anche quello di ottenere, indipendentemente dalla proprietà
materiale dei beni e per mezzo della revocazione, la possibilità di realizzarli
nell'ambito del fallimento. Proprio perché la massa, rispettivamente il
cessionario dei suoi diritti, è parte convenuta nel processo non si può esigere
che la cessione indichi, partitamente e uno per uno, tutti gli eventuali
possibili argomenti difensivi da opporre al rivendicante. La cessione, in
verità, si qualifica quale diritto di condurre il processo (Berti-SchKG, Art. 260 N. 4) e
quindi, per la parte resistente, senza limitazione nelle eccezioni e nelle
motivazioni contrarie alla pretesa della controparte, qui del rivendicante.
6.2. La
proposizione di un'eccezione deve avvenire in termini espliciti affinché essa
si manifesti inequivocabilmente all'attenzione della parte contro la quale è
opposta e un vago accenno non soddisfa questo requisito di chiarezza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
170 m. 1). La parte, indipendentemente dai termini che usa, deve avere
l'intenzione riconoscibile di sollevare quella determinata eccezione. Non è,
infatti, ammissibile che una parte, che non pensava assolutamente di far capo
ad un certo argomento ma ne indicava un altro, possa beneficiare del motivo non
previsto solo perché qualche sua affermazione di fatto potrebbe eventualmente
anche renderlo sostenibile.
Il
convenuto, nell'allegato di risposta, ha contestato che l'attore sia divenuto
proprietario dei beni della fallita eccependo, espressamente, la nullità il
contratto di compravendita perché stipulato nell'evidente intento di favorire
se stesso acquisendo l'unico attivo della __________ a quel momento già insolvente.
Nelle conclusioni di causa, poi, ribadisce la nullità del contratto e
l'indicazione, per la prima volta, del testo di legge dell'art. 288 LEF è fatta
a solo titolo di paragone ("Se per l'art. 288 LEF, sono revocabili
tutti gli atti ……, allora, in virtù degli art. 19 e 20 CO il contratto doc. D/5
è manifestamente illecito e quindi nullo"; cfr. conclusioni pag. 7)
nel senso che, se sono revocabili gli atti indicati in quel disposto di legge,
quello oggetto del contendere è qualcosa di più, è nullo. Il convenuto non ha
quindi mai assolutamente inteso eccepire la revocabilità del contratto e la fattispecie
non può essere giudicata sotto questo aspetto.
-
Un
contratto è illecito, e di conseguenza nullo, quando il suo contenuto si
scontra con una proibizione assoluta del diritto svizzero che ne statuisce,
espressamente o per il senso o lo scopo della stessa norma, la nullità (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, pag. 271). Non è evidentemente il caso per un contratto di
compravendita stipulato da una parte insolvente e da un'altra che vuol
favorirsi poiché l'unica sanzione prevista in casi del genere, datene tutte le
condizioni e, in primis, il fallimento dell'insolvente, è la revocabilità dell'atto
limitatamente a quella procedura fallimentare. Questa sanzione non ha nulla a
che fare con la nullità di diritto civile (SchKG-Staehelin, Art. 285 N. 8). L'eccezione di nullità, per questi
motivi, del contratto di compravendita tra __________ e __________ non può
trovare accoglimento.
-
Altri
motivi di nullità del contratto invocati dal convenuto sono quelli riferiti
alla carente rappresentanza per la __________ da parte dell'amministratore
__________ che poteva vincolare la società solo con firma collettiva e, quando
si ritenesse che __________ abbia sottoscritto il contratto anche per l'anonima,
al divieto di contrarre con sé stessi.
8.1. Il
contratto di compravendita di beni mobili non necessita di alcuna forma particolare
ed il fatto che, nel caso concreto, ne esista una copia scritta e firmata non
permette di concludere che le parti abbiano voluto riservare tale forma quale
condizione di validità dell'atto ai sensi dell'art. 16 CO. Infatti, la
compravendita era stata voluta e stipulata da __________, nel suo duplice ruolo
di acquirente e di rappresentante del venditore, prima che si presentasse la
necessità di consegnarla ad uno scritto per espresso desiderio della banca
presso la quale __________ aveva assunto il debito della __________ (teste
__________). In ogni caso la firma di __________ sul documento è sufficiente
per impegnare, assieme a __________, anche la società oltre che sé stesso senza
che si debba imporre, al proposito, una doppia firma.
8.2. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale la conclusione di un contratto
stipulato da un rappresentante con sé stesso è illecito, e l'atto giuridico
nullo, se la natura dell'affare comporta il rischio di portare pregiudizio al
rappresentato (DTF 95 II 617 consid. 2a).
La
__________, cedendo la proprietà dell'inventario, non ha subito alcun pregiudizio
poiché di fronte alla rinuncia ai beni mobili ha visto diminuire i suoi debiti
di complessivi fr. 250'000.-- con il soddisfacimento dei crediti, nei suoi
confronti, di __________ e della banca __________ quando quei beni non valevano
mai di più del prezzo pattuito. Anzi il loro valore è stato stimato in fr.
15'000.-- e lo stesso convenuto si è accordato per ricavarne fr. 20'000.--
(cfr. interrogatorio formale __________, risposta ad 7). Il pregiudizio avrebbe
potuto, forse, essere individuato solo qualora il valore dei beni fosse stato
superiore a quello della contropartita, ma nessuno sostiene una tale
eventualità.
- L'atto
di compravendita è così valido e la proprietà sui beni compravenduti accertata,
nella procedura di fallimento della __________, nella persona dell'attore.
Le
ulteriori censure del convenuto riguardanti la sua esclusiva proprietà su
alcuni beni contenuti nell'inventario non possono essere discusse in questa sede
dove egli agisce in causa al posto della massa fallimentare, con il diritto di
far valere i diritti di quella, ma non i suoi personali. Inoltre la sua
rivendicazione in proprietà contrasta con il suo atteggiamento in altra
procedura giudiziaria (inc. no. DI.99.00092, sentenza 2 agosto 1999 doc. 54),
da lui avviata, ed a seguito della quale un suo credito è stato iscritto in
graduatoria come garantito da pegno manuale, costituito proprio da tutti i beni
oggetto della compravendita (cfr. graduatoria 9 settembre 1999 negli atti richiamati
dall'UEF).
- L'appello
viene, di conseguenza, accolto con le spese di giudizio, di entrambe le sedi, a
carico dell'appellante. L'indennità ripetibile riconosciuta in prima sede al
convenuto non può essere semplicemente ribaltata a favore dell'attore. Quest'ultimo,
nel suo appello, l'ha, giustamente, criticata perché eccessiva e quindi deve
accontentarsi di ripetibili conformi al valore di causa (fr. 15'000.--) ed alle
percentuali dell'art. 9 TOA.
Per i
quali motivi
visti,
per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia:
I. L'appello 15 novembre 2000 di __________ è accolto e di conseguenza
la sentenza 2 novembre 2000 è così riformata:
-
La petizione è accolta e __________ è riconosciuto,
nell'ambito della procedura fallimentare __________, proprietario dei beni
mobili inventariati, dal n. 1 al n. 139, dall'UEF di Bellinzona.
-
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le
spese di fr. 450.-- sono a carico del convenuto, con l'obbligo di rifondere
all'attore fr. 1'800.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
tassa di giustizia fr. 600.--
spese fr. 50.--
totale fr. 650.--
già
anticipati dall'appellante, sono a carico dell'appellato con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 900.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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