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Numero d'incarto:
12.2000.215
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00215
Lugano
20 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.1999.00143 della Pretura del distretto di Bellinzona-
promossa con petizione 16 agosto 1999 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza di un debito di fr.
14'977.- oltre interessi e che limitatamente alla somma di fr. 8'723.- fosse
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Bellinzona;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 26 ottobre 2000 ha parzialmente accolto, dichiarando
inesistente il debito limitatamente a fr. 435.95 e rigettando l'opposizione al
PE per fr. 23'287.05;
appellante
l'attore con atto di appello 15 novembre 2000, con cui chiede l'accoglimento di
un suo precedente appello 19 settembre 2000 in materia di edizione di documenti
ed il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna, avversata dalla __________, __________ ha chiesto che
fosse accertata l'inesistenza di un debito di fr. 14'977.- e che limitatamente
a fr. 8'723.- fosse rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE
n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che il 12
settembre 2000 il Pretore ha respinto una domanda di edizione documenti
presentata dall'attore;
che
all'appello 19 settembre 2000 inoltrato da quest'ultimo, chiedente in sostanza
l'accoglimento della domanda di edizione, il Pretore ha negato l'effetto
sospensivo;
che il
giudice di prime cure con la sentenza 26 ottobre 2000 qui impugnata ha
parzialmente accolto la petizione, dichiarando inesistente il debito
dell'attore limitatamente a fr. 435.95 e rigettando l'opposizione al PE per fr.
23'287.05;
che, con
l’appello 15 novembre 2000, l'attore, oltre a postulare in via preliminare la
concessione dell'effetto sospensivo e l'acquisizione agli atti del suo
precedente appello 19 settembre 2000, nel merito chiede l'accoglimento di
quest'ultimo ed il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio;
che lo
scopo dell’appello è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio di primo
grado affinché l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con altro
diverso giudizio che quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 1 ad art. 307);
che, per
queste necessità, l’art. 309 cpv. 2 litt. e) CPC impone che l’atto di appello
contenga le domande precise intese alla modifica della sentenza impugnata
alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella, pena la
nullità dell’appello se il medesimo non ossequia queste esigenze formali (art.
309 cpv. 5 CPC);
che, ciò
premesso, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare l'irricevibilità
della richiesta di ritornare gli atti al Pretore affinché abbia a procedere
alla continuazione dell’istruttoria di causa con le prove rifiutate, che
l’autorità di appello avrebbe ordinato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2
ad art. 307 e m. 13 ad art. 309; IICCA 29 settembre 1997 in re L./O., 18
maggio 1998 in re C./B.; ICCTF 3 marzo 1997 in re C./C.);
che la
domanda di annullamento della sentenza -che implicitamente viene postulata
dall'appellante, il quale ritiene in effetti prematuro un giudizio sul merito
da parte della scrivente Camera- in funzione dell’assunzione della
documentazione disattesa dal Pretore non può in ogni caso essere accolta;
che
infatti l’appellante non evidenzia alcun motivo che potrebbe giustificare
l’annullamento della sentenza del primo giudice (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 307);
che
oltretutto egli misconosce che la richiesta di una prova non ammessa in prima
sede non ha portata ricorsuale propria, ma -se la prova stessa, su istanza
formulata come alla disposizione dell’art. 309 cpv. 2 litt. g CPC, è ammessa e
quindi viene istruita dall’autorità d’appello (art. 322 CPC)- serve per la
decisione d’appello sulla riforma o meno del primo giudizio di merito;
che in
tali condizioni, non potendosi ammettere un minor rigore processuale per il
fatto che la parte è rappresentata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 1 ad art. 307; IICCA 21 luglio 1997 in re C./R. SA, 28 luglio
1997 in re T. S.n.c./G., 29 settembre 1997 in re L./O.; ICCTF 3 marzo
1997 in re C./C.), si deve senz'altro concludere per la nullità del gravame;
che tale
sanzione può essere presa, per economia di giudizio, già in occasione
dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimare alla
controparte, per le osservazioni, l’atto di appello;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 15 novembre 2000 di __________ è nullo.
-
La tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese in fr. 20.- (totale
fr.
150.-),
da anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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