AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.212
Data decisione, Autorità:
08.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00212
Lugano
8 agosto 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1998.00119 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con
petizione 8 ottobre 1998 da
Rappr. dall' avv. __________
Contro
Rappr. dall' avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 18'330.20 oltre interessi e spese e
che il Segretario assessore, con sentenza 23 ottobre 2000, ha parzialmente
accolto per Fr. 12'500.- oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 1993.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello
13 novembre 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
integralmente le domande di petizione mentre l'attrice, con osservazioni ed
appello adesivo 7 dicembre 2000 postula la reiezione dell'appello di
controparte e l'accoglimento del proprio nel senso che la sua pretesa
creditoria verso la controparte sia riconosciuta per Fr. 16'602.20 oltre
interessi e spese.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ , nel dicembre 1991, ha affidato alla __________ la propria
automobile per le riparazioni resesi necessarie a seguito di un incidente ed ha
ottenuto, dalla stessa carrozzeria, un veicolo sostitutivo a noleggio. Il 6
gennaio 1992 essa, alla guida di questo veicolo sostituivo, è uscita di strada
andando a sbattere contro un lampione della luce e causando un danno totale
commerciale.
-
Con petizione 8 ottobre 1998 la ditta __________ ha chiesto la
condanna di __________ al pagamento dell'importo di fr. 18'330.20 oltre
interessi. Quest'importo comprende il valore del veicolo antesinistro, le spese
per il recupero del veicolo accidentato, l'aumento dei premi assicurativi, le
spese per l'immatricolazione di una nuova vettura, l'indennizzo per il mancato
uso della stessa automobile dal 6 al 27 gennaio 1992 e le spese esecutive fatta
deduzione dell'importo ottenuto dalla vendita del relitto e del risarcimento
percepito dall'assicurazione per la copertura casco parziale.
-
La
convenuta si è opposta alle domande di petizione argomentando che al momento
della consegna del veicolo sostitutivo il signor __________ della ditta
attrice, a sua specifica domanda, le aveva dichiarato che lo stesso era
assicurato e che tale affermazione non poteva riferirsi e non poteva essere
intesa da lei che nel senso di una copertura casco totale; diversamente, come
in realtà si è poi rivelato, non avrebbe accettato di utilizzare quel veicolo
ed il danno non si sarebbe realizzato.
Contesta
inoltre partitamente l'ammontare del risarcimento, sollevando obiezioni per
quasi ogni singola posta di danno.
- Con
la sentenza dedotta in appello, il primo giudice ha accolto la petizione
limitatamente all'importo di Fr. 12'500.- oltre interessi al 5% dal 29 gennaio
- Ha accertato che la convenuta ha violato il contratto di locazione del
veicolo sostitutivo restituendolo in uno stato evidentemente non conforme senza
riuscire a dimostrare che nessuna responsabilità le fosse imputabile. Ha
addebitato alla convenuta un comportamento negligente al momento della
stipulazione orale del contratto di noleggio poiché, pretendendo una copertura
assicurativa di casco totale, non si è premurata di chiarire ed approfondire la
fattispecie, accontentandosi della risposta fornitale da __________ che
indicava il veicolo come "assicurato normalmente" senza che ciò
potesse, oggettivamente, far intendere la presenza di un'assicurazione casco
totale.
Nell'ambito
della fissazione dell'estensione del risarcimento dovuto dalla convenuta, ha
poi operato alcune riduzioni, riferite ai singoli elementi del danno, ed ha
decurtato ancora il tutto (Fr. 14'227.20), giungendo all'importo riconosciuto
in sentenza, per tenere conto di una minima concolpa dell'attrice nel non aver
prestato maggiore attenzione alla necessità di chiarimento con la convenuta
della problematica riguardante la copertura assicurativa.
- Con
l'appello 13 novembre 2000 __________ chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, riproponendo le sue argomentazioni al
proposito della copertura assicurativa del veicolo sostitutivo messole a
disposizione. Critica inoltre l'accertamento del danno eseguito dal primo
giudice.
Con
l'appello adesivo 7 dicembre 2000 l'attrice contesta la determinazione della
posta di danno riferita al valore antesinistro del veicolo e la riduzione
operata dal Segretario assessore per sua presunta negligenza che nega si sia
realizzata in concreto. Inoltre censura il giudizio sulle ripetibili
assegnatele.
-
I
temi del litigio e delle contestazioni della parte convenuta sono circoscritti
alla questione riguardante le intese delle parti attorno alla copertura
assicurativa del veicolo sostitutivo ed a quella riferita alla determinazione
del danno subito dall'attrice a seguito dell'incidente. Sono questi i temi
trattati con le conclusioni di causa e l'appellante non può, in sede di
appello, rimettere in discussione la sua responsabilità per l'incidente
occorsole, addebitandola ad eventi esterni od a fattori a lei non imputabili.
Trattasi di fatti ed eccezioni nuovi che, se anche accennati in sordina negli
allegati preliminari, non sono più stati riproposti con le conclusioni di causa
e di conseguenza non possono essere esaminati nel merito in sede di appello
(art. 321 cpv. 1 litt. b CPC).
-
Il
primo giudice, nell'esame dei fatti verificatisi al momento in cui la convenuta
ha preso a noleggio l'auto sostitutiva e vi è stato lo scambio di dichiarazioni
attorno alla sua copertura assicurativa, ha accertato - in mancanza di altre
risultanze probatorie e quindi sulla base delle affermazioni contenute nella
lettera 6 febbraio 1992 della ditta attrice (doc. D) - che __________ ha
riferito alla convenuta che il veicolo in questione era "assicurato
normalmente". Con riferimento a questo accertamento fattuale le parti non
sollevano censure di sorta e, di conseguenza, tale assunto va ritenuto
acquisito e non può essere ridiscusso in appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 307, m. 30 e 31).
-
L'appellante contesta l'interpretazione del primo giudice secondo il
quale la dichiarazione "assicurato normalmente" non indica e non
significa anche la copertura casco totale.
Quando
non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle
parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione
oggettiva), in altre parole secondo il senso che ogni contraente poteva e
doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro
nella situazione concreta (DTF 123 III 35 consid. 2b).
8.1 Ciò
posto una persona ragionevole non avrebbe potuto e dovuto intendere
l'indicazione "assicurato normalmente" nel senso compreso dalla
convenuta, perché è risaputo che l'assicurazione casco totale rappresenta un
caso particolare di copertura assicurativa.
Inoltre
l'assicurazione casco totale assicura la massima protezione possibile e, dati
gli alti premi, è stipulata solo in casi eccezionali. Essa non può pertanto
costituire la normalità.
A
sostegno dell'interpretazione resa dal giudice di prime cure va segnalata la
deposizione di __________, la quale afferma che al tempo dei fatti
un'assicurazione casco totale per i veicoli sostitutivi era prevista unicamente
nel caso in cui i clienti ne facevano esplicita richiesta. Richiesta che la
convenuta, in sede di appello, non sostiene più di aver formulato.
8.2 L'appellante
sostiene che determinate circostanze permetterebbero di interpretare
l'indicazione "assicurato normalmente" nel senso da lei inteso.
In primo
luogo essa argomenta di essere sempre stata assicurata in casco totale, fatto
di cui l'attrice era a conoscenza, e che quindi l'unica interpretazione
possibile era quella di intendere il veicolo a beneficio di una copertura casco
totale.
A
prescindere dalla questione a sapere se nelle siffatte circostanze una tale
indicazione ("assicurato normalmente") potesse essere intesa dalla
convenuta così come sostiene, va osservato che senza alcun riscontro probatorio
è rimasta l'affermazione secondo cui __________ sapeva che la convenuta
circolava solo con veicoli assicurati con casco totale ("credo di non
essere stato al corrente che la signora __________ guidasse dei veicoli
personali con copertura di casco totale", cfr. audizione testimoniale
__________). Di nessuna rilevanza la testimonianza del teste __________, il
quale non esprime alcuna considerazione sulla consapevolezza del signor
__________, ma si limita ad affermare che gli sembra di ricordare che la
convenuta era solita assicurarsi con casco totale.
Inoltre
si può ancora comunque osservare quanto segue.
La
convenuta ha recepito l'indicazione "assicurato normalmente" in
un'accezione strettamente soggettiva, intendendo ciò che per lei rappresenterebbe
la normalità, cioè il fatto che ogni suo veicolo viene assicurato in casco
totale. Pur essendo stata la convenuta una buona cliente dell'attrice non è
presumibile ritenere che quest'ultima, esternando l'espressione oggetto del
contendere, si riferisse alla specifica situazione della convenuta e non al
genere di assicurazione (RC, casco parziale, casco totale). Se così non fosse
si dovrebbe ritenere che l'attrice era a conoscenza delle coperture
assicurative di ogni cliente; circostanza che oggettivamente non è pensabile e
sulla quale una persona ragionevole non può fare affidamento.
Infine,
anche formulando l'ipotesi secondo cui __________ fosse a conoscenza del fatto
che la convenuta era solita assicurare i propri veicoli privati con l'assicurazione
casco totale, ciò non significa che __________ dovesse forzatamente desumere
che tale esigenza si estendeva anche all'assicurazione relativa ad un veicolo
a nolo. Conseguentemente, anche in una siffatta ipotesi, la convenuta non
poteva arguire che l'indicazione "normalmente" si riferiva alla sua
situazione specifica, perché il nolo del veicolo sostitutivo rappresentava
comunque una situazione del tutto anormale nei rapporti con l'attrice.
8.3 Secondariamente
l'appellante sostiene che la sua domanda non poteva riferirsi alla RC poiché il
veicolo sostituivo era munito delle targhe di controllo e quindi pacifica una
sua copertura assicurativa normale RC.
Tale
affermazione è irrilevante.
Appare
evidente che non vi è nessuna relazione diretta tra il fatto che il veicolo
fosse munito di targhe e l'indicazione fornita dall'attrice secondo cui il
veicolo sostitutivo era assicurato normalmente.
L'indicazione
che il veicolo era "assicurato normalmente" è generica ed astratta e
non esiste nulla agli atti che permetta di ritenere che essa è stata proferita
in relazione alla copertura assicurativa RC del veicolo sostitutivo e che deve
essere interpretata nel senso di garantire una copertura assicurativa
eccezionale quale la casco totale.
8.4 L'appellante
adduce inoltre che la fatturazione di Fr. 84.- giornalieri per il nolo
dell'auto sia un elemento che permette di interpretare il contratto nel senso
di un'assicurazione casco totale.
Una
siffatta argomentazione è assolutamente improponibile.
Infatti,
l'indicazione del prezzo del nolo non è avvenuta al momento della consegna del
veicolo e dello scambio di dichiarazioni sulla copertura assicurativa ma
risulta, per la prima volta, dalla fattura 18 febbraio 1992 (doc. 1) che è
persino posteriore alla redazione della lettera 6 febbraio 1992 (doc. D), con
la quale l'attrice chiede il risarcimento del danno e spiega di non aver
garantito alla convenuta l'esistenza di un'assicurazione casco totale.
Al
momento della fatturazione l'attrice aveva già preso una chiara posizione
relativamente alla vertenza tra le parti e pertanto da essa non è possibile
ricavare nulla circa la volontà delle stesse al momento della stipulazione del
contratto.
Oltre a
ciò la teste __________ ha spiegato che l'attrice era solita fatturare fra 70.-
e 100.- Fr. il noleggio di una vettura sostitutiva senza casco totale.
- L'appellante
sostiene che attribuirle una negligenza giuridicamente rilevante nella
stipulazione del contratto, per non avere approfondito la propria richiesta,
appare una condizione assolutamente improponibile a carico della parte
contrattualmente più debole, per di più in quella circostanza ulteriormente
indebolita dallo spavento per l'avvenuto incidente di qualche ora prima.
9.1 Per
analizzare una tale censura è necessario stabilire se sussisteva un obbligo
legale dell'attrice di informare la convenuta circa l'esistenza o meno di
un'assicurazione casco totale.
Per
costante giurisprudenza non sussiste un obbligo generale di informazione, in
particolare nessuno è obbligato ad informare la propria controparte
contrattuale a riguardo di circostanze che con un'adeguata attenzione possono
essere riconosciute autonomamente (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, pag. 187; DTF 92 II 334).
Per contro
un obbligo di informazione può derivare da disposizioni legali particolari, dal
contratto e dal principio della buona fede.
Il
principio della buona fede impone un obbligo di informazione solo quando la
controparte contrattuale dell'errante (in questo caso la convenuta in quando
convinta che l'automobile fosse stata assicurata con casco totale) dispone di
un vantaggio di informazioni a lei riconoscibile. Oltre a ciò un tale obbligo
sussiste solo nel limite del presumibile, se ci si accorge che l'altra parte
contrattuale si è fatta un'idea inesatta delle rispettive prestazioni o
dell'ampiezza del suo impegno (DTF 92 II 328 e seg.) e solo nel caso in
cui non era possibile aspettarsi da parte dell'errante che avrebbe posto le
domande necessarie per la soppressione del proprio convincimento erroneo (DTF
117 II 231). A fronte dell'esposta giurisprudenza l'attrice, confrontata con la
puntuale domanda della convenuta e datale la risposta nota, non era pertanto
obbligata a fornire alla convenuta particolari ragguagli circa l'esistenza o
meno di un'assicurazione casco totale.
Incombeva
alla convenuta, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure,
approfondire la questione e porre le necessarie domande per permettere alla
controparte di darle le informazioni volute ma che così come richieste, già
l'abbiamo visto, non poteva immaginare fossero indirizzate all'esistenza di una
copertura assicurativa casco totale.
All'attrice
non può così essere attribuita nessuna responsabilità per non avere approfondito
la questione relativa all'assicurazione del veicolo sostitutivo.
9.2 In
merito all'asserito stato di choc in cui si sarebbe trovata la convenuta al
momento della stipulazione del contratto va osservato che tale fatto, oltre a
non trovare riscontro probatorio agli atti, non è stato evocato con le
conclusioni di causa e, per l'art. 321 CPC, non può nemmeno essere oggetto
d'esame in appello.
- Entrambe
le parti, la convenuta con l'appello principale e l'attrice con quello adesivo,
criticano le conclusioni del primo giudice relative alla determinazione di
alcune poste del danno.
10.1 L'appellante
adesivo critica l'accertamento del primo giudice che attribuisce al veicolo
accidentato un valore antesinistro di Fr. 16'625.- per tenere conto di uno sconto
ottenuto al momento dell'acquisto dello stesso.
La
censura è da accogliere. In caso di danneggiamento o di distruzione di una cosa
bisogna basarsi sul valore oggettivo, ossia sul valore di mercato (OR-Schnyder,
Art. 41 N. 12) e il
locatario
non deve risarcire il valore d'acquisto ma il valore attuale delle
installazioni o delle cose (SVIT-Kommentar Mietrecht, ad art. 267-267a
CO, n.22).
Il fatto
che l'attrice abbia goduto di uno sconto al momento dell'acquisto non modifica
il valore commerciale del veicolo, il quale deve essere calcolato in base a
parametri oggettivi e quindi è necessario prendere quale base di calcolo, per
poi risalire al diminuito valore al momento del sinistro, il prezzo di catalogo
e non quello effettivamente pagato. Si ha così un valore di Fr. 19'097.-
(arrotondato dalla stessa parte attrice in Fr. 19'000.-) come alle risultanze
della perizia giudiziaria.
10.2 L'appellante
principale contesta invece la misura della riduzione di Fr. 3'500.-, operata
dal primo giudice, per tenere conto del valore del relitto in applicazione
dell'obbligo generale di contenimento del danno. Tale riduzione si basa sul
parere del perito giudiziario, il quale aveva stabilito che il valore del
relitto era di Fr. 3'500.-/4'000.-.
L'appellante
sostiene che il valore del relitto avrebbe dovuto essere fissato in Fr.
4'000.-, nel valore massimo proposto dal perito giudiziario poiché il
comportamento dell'attrice le ha impedito di influire sulla quantificazione di
questo valore. La contestazione non ha pregio. In primo luogo l'attrice, quale
proprietaria del relitto, non aveva alcun obbligo di coinvolgere la convenuta
nella sua vendita, il cui esito (Fr. 1'500.-) è, del resto, stato incisivamente
rivalutato. In secondo luogo, la decisione è frutto di un apprezzamento che non
può essere rimesso in discussione poiché si situa nei limiti stabiliti dal
perito giudiziario e non risulta manifestamente ingiusto od iniquo.
10.3 Sempre
l'appellante principale contesta la posta del danno,
relativa
all'indennizzo per mancato uso della vettura
accidentata,
quantificato in Fr. 61.90 giornalieri per 21 giorni (dal 6 al 27 gennaio 1992),
in totale Fr. 1'300.-.
Sostiene
che la prassi riconosce, nel caso di danno totale, un fermo tecnico di 10
giorni a partire dalla data del sinistro e afferma inoltre che l'indennità per
il mancato utilizzo della vettura non deve corrispondere alla somma
eventualmente fatturabile per il noleggio di un veicolo e che essa deve essere
fissata in Fr. 30.- giornalieri.
Il
periodo del fermo tecnico può essere ragionevolmente ricondotto a 15 giorni,
nell'ambito di una valutazione de bono et aequo, poiché risulta eccessivo, in
particolare per la convenuta pratica ed abituata a svolgere ed affrontare
simili pratiche, il tempo di nove giorni per espletare le incombenze
amministrative precedenti l'incarico del perito (annuncio sinistro
assicurazione, compilazione dei relativi formulari, ecc.).
Il
controvalore del fermo tecnico dev'essere invece confermato.
Infatti,
quando l'uso personale non è valutabile, bisogna orientarsi, nella
commisurazione del mancato utilizzo, al valore di mercato di una prestazione
equivalente come ad esempio, appunto, il prezzo necessario per il nolo di
un'automobile.
È
pertanto corretto il ragionamento del primo giudice il quale, sulla scorta
delle tariffe UPSA (doc. AN), ha considerato attendibile un importo giornaliero
di fr. 61.90 quale indennità per il mancato utilizzo del veicolo.
Per i 15
giorni di fermo tecnico qui riconosciuti l'indennità ammonta così a Fr. 928.50.
10.4 Per le ragioni suesposte, invariate le componenti non dedotte in
appello, il calcolo del danno patito dall'attrice va così riformulato:
-valore
veicolo antesinistro: Fr. 19'000.-
-valore
del relitto - 3'500.-
-indennità
casco parziale - 1'289.-
-spese di
ricupero vettura + 360.-
-aumento
premi assicurativi + 674.90
-spese
immatricolazione + 56.30
-indennizzo
mancato uso veicolo + 928.50
totale:
Fr. 16'230.70
- Il
primo giudice ha, in seguito, ridotto l'importo del danno in misura forfetaria
per tenere conto di una concolpa dell'attrice la quale, a suo dire, avrebbe
dovuto prestare maggiore attenzione alla necessità di chiarimento con la
controparte della problematica assicurativa.
L'appellante
adesiva censura tale deduzione. Ritiene che non può esserle attribuita alcuna
responsabilità al momento della conclusione verbale del noleggio e dello
scambio di dichiarazioni attorno alla copertura assicurativa, non avendo nemmeno
alcun obbligo legale di informare la convenuta.
A
ragione. Le motivazioni di cui al considerando 9.1 di questo pronunciato
escludono che l'attrice fosse tenuta ad informare e lo stesso primo giudice
espone questo principio ma lo disattende per il fatto che la convenuta era
buona cliente dell'attrice e, a quest'ultima, doveva essere con molta
verosimiglianza, noto che controparte assicurava i suoi veicoli in casco totale
con conseguente maggior attenzione alle sue esigenze. Ma, al proposito, ci
vorrebbe una prova certa e, come già esposto al considerando 8.2, la stessa non
è stata portata. Non è quindi possibile addebitare una qualsivoglia concolpa
all'attrice e ridurle, per questo motivo, il dovuto risarcimento.
- L'importo
in capitale che deve essere riconosciuto all'attrice è quindi di Fr. 16'230.70
oltre agli interessi che il primo giudizio fa decorre dal 29 gennaio 1993 data
della prima messa in mora riconoscibile agli atti di causa (doc. U).
Sul
momento della decorrenza degli interessi l'appellante ritiene che l'attrice non
possa essere premiata con un riconoscimento così indietro nel tempo quando, per
oltre quattro anni, prima di presentare la petizione nel marzo 1998 è rimasta
completamente inattiva. Questa tesi non può essere seguita poiché gli interessi
di mora decorrono, indipendentemente dall'attività del creditore che può
legittimamente attendere a far valere la propria pretesa sino alla scadenza
della prescrizione, sino al pagamento del debitore o all'estinzione della
pretesa. Nessuna di queste condizioni è evidentemente intervenuta.
- Infine
l'appellante adesiva chiede, in ogni caso, la riforma del giudizio sulle
ripetibili poiché, risultando vincente per 2/3, l'indennità riconosciutale dal
primo giudice non corrisponde a questa percentuale nemmeno applicando i minimi
della TOA.
L'argomentazione
è sbagliata poiché se una parte è vincente per 2/3 risulta però soccombente per
1/3 e, nella compensazione, ha diritto al riconoscimento di 1/3 di indennità
ripetibile come accade nell'uguale soccombenza reciproca dove l'attore non
riceve la metà di ripetibili ma le stesse si compensano completamente.
Diversa
sarà invece la ripartizione percentuale della soccombenza poiché l'attrice
ottiene un maggior credito rispetto a quello del primo giudizio, più vicino
alla sua richiesta iniziale.
Per
quanto riguarda le spese e le ripetibili d'appello il minimo accoglimento
dell'appello principale giustifica che, per intero, siano addebitate
all'appellante mentre, con riferimento a quello adesivo che viene accolto nei
suoi punti principali, si giustifica di accollare ogni spesa all'appellata
adesiva.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TOA
dichiara e pronuncia
I. In
parziale accoglimento dell'appello e di quello adesivo la sentenza 23 ottobre
2000 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città viene così
riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è tenuta a versare alla
__________,
l'importo di Fr. 16'230.70
oltre
interessi al 5% dal 29 gennaio 1993.
-
Invariato
-
Le
spese di Fr. 725.- e la tassa di giudizio di Fr. 1'100.-, da
anticipare
dall'attrice, rimangono a suo carico per 1/9 e sono
poste a
carico della convenuta per 8/9. __________ i
rifonderà inoltre all'attrice Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le
spese dell'appello principale consistenti in:
-tassa di
giustizia Fr. 500.-
-spese Fr.
50.-
totale Fr.
550.-
già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 600.- per ripetibili.
III. Le
spese dell'appello adesivo consistenti in:
-tassa di
giustizia Fr. 200.-
-spese Fr.
50.-
totale Fr.
250.-
già
anticipate dall'appellante adesiva, sono a carico di __________ che rifonderà
inoltre alla controparte Fr. 400.- per ripetibili.
IV. Intimazione
a: __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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