AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.210
Data decisione, Autorità:
10.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00210
Lugano
10 maggio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione - inc.
no. DI.1998.00120 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna -
promossa con istanza 23 aprile 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 23'029.40 di cui al
PE n. __________dell'UEF di Locarno;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con sentenza 30 ottobre 2000 ha accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 10 novembre 2000, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 21 dicembre 2000 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Dal 1° marzo 1992 la società __________ conduce in locazione
i locali commerciali in __________ ad __________, adibiti a bar / gelateria, di
proprietà di __________. Dal 1° gennaio 1997 nei locali è subentrata la
B. Il
18 febbraio 1998, su istanza del proprietario dell'immobile, il Pretore di Locarno-Città
ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE n.
__________ dell'UEF di Locarno per fr. 28'579.40 oltre interessi.
C.
Con l'istanza in rassegna, inoltrata dopo aver
adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, l'escusso ha chiesto
il disconoscimento del debito e il mantenimento dell’opposizione interposta al
PE. Egli osserva innanzitutto che il riconoscimento di debito di fr. 23'029.40
(doc. I) non era stato da lui sottoscritto a titolo personale bensì a nome e
per conto della __________, mentre gli altri fr. 5'500.-- sarebbero stati a suo
carico solo nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile incassarli
direttamente dalla __________. (doc. K); in ogni caso il suo eventuale debito
era compensato dalle spese di trasformazione degli stabili sopportate dalla
__________ in ragione di fr. 67'426.40.
D. Il
convenuto resiste in causa, contestando che il riconoscimento di debito fosse
stato a suo tempo sottoscritto in rappresentanza della __________ e che i fr.
5'500.-- fossero dovuti dall'istante solo se il loro incasso da parte della
__________. non fosse stato possibile; a suo dire, l'istante non era infine
titolare del credito posto in compensazione.
E. Il
Pretore di Locarno-Campagna, con il giudizio qui impugnato, ha accolto l'istanza
per l'importo di fr. 23'029.40. Il giudice di prime cure ha in sostanza
ritenuto che di fatto l'istante si era sempre comportato come amministratore
con diritto di firma individuale della __________, facendosi oltretutto riconoscere
come tale, e che pertanto anche in occasione della sottoscrizione del
riconoscimento di debito (doc. I) egli aveva agito in rappresentanza della
società e non a titolo personale.
F. Con
l’appello il convenuto chiede di respingere l'istanza, non condividendo l'assunto
pretorile secondo cui il riconoscimento di debito sarebbe stato sottoscritto in
rappresentanza della __________; tanto più che lo stesso istante in sede conclusionale
aveva abbandonato tale argomentazione, limitandosi a far valere la tesi,
comunque infondata, della compensazione.
G. Delle
osservazioni al gravame inoltrate dall'istante non torna conto riferire, le
stesse essendo manifestamente irricevibili, siccome non ossequiose del termine
di 10 giorni per la loro presentazione (art. 411 cpv. 2 CPC).
Considerato
in
diritto:
-
Secondo
l’art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa
la causa dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes
Schuldbekenntnis”. Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è
comunque eruibile dalle circostanze, esso viene definito “kausales Schuldbekenntnis”,
atteso che in entrambi i casi la sua funzione e la sua natura sono quelle di
attestare l’ammissione di un’obbligazione (IICCA 2 maggio 1995 in re
O./A., 16 maggio 1995 in re G. AG/B., 4 dicembre 1997 in re M./P.G., 11 maggio
1999 in re M. SA/S., 20 settembre 1999 in re M./S. SA; Kramer/ Schmidlin, Berner
Kommentar, N. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, N. 3 e 5 ad art. 17 CO).
-
L’azione
di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3. ed., 1993, p. 155; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
-
ed., 1993, p. 145).
In
essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del
proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta in
altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del
debitore e attore (IICCA 15 giugno 1992 in re M./C.S., 5 settembre 1994
in re P. SA/M.; Amonn, op.
cit., p. 147).
La
situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un
riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (cfr. DTF 105 II 183
cons. 4a): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di
sostanziare la causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata
nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una
causa inesistente, nulla o perenta; il creditore al beneficio di un
riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di
tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N.
6 e 8 ad art. 17 CO; Kramer/Schmidlin,
op. cit., N. 50 ad art. 17 CO) e ciò indipendentemente dalla natura astratta o
causale dello scritto (Honsell/Vogt/Wiegand,
op. cit., N. 6 ad art. 17 CO; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.G.; IICCA
20 settembre 1999 in re M./S. SA, 3 dicembre 1999 in re A./G.).
- Nel
caso di specie l'istante risulta aver firmato il seguente scritto (doc. I):
RICONOSCIMENTO
DI DEBITO
Io,
__________ o, 21.8.49, riconosco il seguente debito della __________ nei
confronti del signor __________:
Affitto
marzo-aprile 1992 di fr. 5'550.- 2x fr. 11'100.--
Restituzione
pagamenti anticipati dal
proprietario
__________:
__________,
pagamento del 23.4.93 fr. 6'065.40
A, " del 1.6.95 fr. 5'864.--
Per un
totale di fr. 23'029.40
Oltre
agli interessi del 7%, a partire dalle date summenzionate.
L'istante
non ha più riproposto in sede conclusionale la tesi secondo cui il riconoscimento
di debito che precede sarebbe stato da lui sottoscritto in rappresentanza della
__________, cosicché in definitiva - contrariamente a quanto ritenuto dal primo
giudice, che ha invece concluso per ammetterne il benfondato - nemmeno vi
sarebbe stata la necessità di passarla in rassegna.
L'istante,
come detto, pretende di esser stato a suo tempo il rappresentante legale della
__________ e di aver sottoscritto in tale veste il doc. I: dall'ispezione a RC
si è tuttavia potuto evincere che egli non è mai stato un organo formale della
stessa, mentre nemmeno è provato che egli ne fosse eventualmente stato l'amministratore
di fatto, l'unico documento dal quale si potrebbe eventualmente ipotizzare tale
sua posizione, ovvero il doc. J - il contratto di locazione della __________
(doc. A) e altri documenti agli atti (doc. B, C, F e G) recano per contro la
firma rispettivamente sono intestati ad un tale __________ - non essendo in
definitiva (ancora) sufficiente per creare in questa Camera il necessario
convincimento. A prescindere da ciò, non è in ogni caso provato che egli nell'occasione
abbia agito in rappresentanza della stessa e non invece a titolo personale: nel
riconoscimento di debito qui in discussione non è infatti specificato che
l'istante abbia agito a nome e per conto della società, quale suo rappresentante,
in forza di una procura o quant'altro; tanto più che nemmeno in sede di rigetto
in via provvisoria dell'opposizione il qui istante aveva preteso di aver agito
in rappresentanza dell'anonima (cfr. verbale 11.2.1998 p. 1, inc. EF.97.00763 richiamato).
In definitiva i (pochi) elementi interpretativi agli atti non permettono di concludere
che egli abbia concretamente agito in rappresentanza della __________. Appare
anzi verosimile che mediante i doc. I e K l'istante, a seguito del subingresso
di __________ a __________, volesse personalmente garantire al proprietario
dello stabile il pagamento degli arretrati e dei crediti futuri, così da non
cagionargli alcun danno.
-
Quanto
all'eccezione di compensazione fatta valere dall'istante in sede conclusionale,
la stessa è stata giustamente disattesa dal Pretore: era infatti evidente che
gli importi posti in compensazione, relativi a interventi di miglioria o
ristrutturazione effettuati e pagati dalla __________, concernevano semmai
quest'ultima e non invece il qui istante; per il resto si può tranquillamente
rinviare alla sentenza di primo grado (p. 5 e seg.).
-
Ne
discende l'accoglimento del gravame e la reiezione dell'azione di disconoscimento
del debito.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 10 novembre 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 ottobre 2000 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna è così riformata:
-
L'istanza 23 aprile 1998
di __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese di fr. 860.-, da anticipare
dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr.
3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 800.--
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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