AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.208
Data decisione, Autorità:
21.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00208
Lugano
21 agosto
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente,
Rusca e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria -inc.
OA.1999.00108 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2- promossa con
petizione 18 febbraio 1999 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
entrambi
rappr. dallo studio legale __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
dell'importo di fr. 120'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni
per inadempimento contrattuale;
domanda avversata dai convenuti che, in via riconvenzionale, hanno
chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 6'577.-, rispettivamente di
fr. 1'695.40;
richieste cui l'attore si è opposto;
causa in cui il Pretore, con sentenza 14 ottobre 2000, ha respinto
l'azione principale, mentre ha accolto integralmente la riconvenzione della
convenuta e parzialmente quella del convenuto, ossia limitatamente a fr.
5'200.-;
appellante l'attore che con allegato 3 novembre 2000 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la
domanda riconvenzionale del convenuto __________;
mentre i convenuti, con osservazioni 27 dicembre 2000, chiedono la
reiezione del gravame;
esaminati gli atti
dell'incarto;
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con atto pubblico 19 novembre 1992 del notaio __________,
__________, in qualità di venditore, ha stipulato con la propria figlia
__________ e con il marito di questa, __________ la compravendita dell'immobile,
part. n. __________ RFD di __________ - __________, costituito -oltre che del
giardino- della casa d'abitazione occupata dai coniugi __________ (doc.A,
inserto A). A seguito della situazione venutasi a creare in vista del divorzio
tra questi, le parti della compravendita hanno deciso di annullare quel
negozio, ciò che è avvenuto mediante atto pubblico 4 novembre 1996 del notaio
__________.
Contemporaneamente
all'annullamento della compravendita, le stesse parti hanno sottoscritto una
convenzione con la quale è stato tra l'altro stipulato quanto segue:
-
Le parti si
impegnano ad effettuare ogni sforzo per poter vendere a terzi la part. no.
__________ RFD __________ - __________, ritenuto che il sig. __________ é il
proprietario della suddetta particella.
-
Il prezzo di vendita
dovrà corrispondere ad almeno fr. 650'000.-. Le parti convengono inoltre che
per un importo inferiore non si procederà a nessuna vendita … .
-
Il ricavato della
vendita, dedotte le spese notarili e ogni altra relativa, comprese le imposte
immobiliari, sarà utilizzato per i seguenti pagamenti: a) pagamento degli
attuali oneri ipotecari ….; b) versamento a favore di __________ di fr.
204'000.- ….; c) versamento a favore di __________ di fr. 120'000.-, importo da
considerare come suo bene proprio.
Ancorché in un primo tempo sia stato affidato mandato di mediazione
alle società immobiliari __________ e __________, non si è giunti alla vendita
della casa; essa è rimasta così proprietà di __________ il quale, ottenuto lo
sgombero dell'immobile da parte del genero, ne ha concesso l'abitazione alla
figlia a far tempo dal mese di maggio 1997.
- Con la petizione l'attore ha postulato la condanna dei convenuti al
pagamento di fr.120'000.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 4 novembre
1996, importo corrispondente alla somma che gli era convenzionalmente dovuta in
caso di vendita del fondo, ma che egli non ha mai pertoccato poiché il suocero,
di fatto, aveva rinunciato a quel negozio, rendendo vane le sue attese
creditorie. Anzi, lo stesso signor __________, sentito come teste nella causa
di divorzio della figlia, aveva dichiarato, riguardo alla controversa
pattuizione, di aver cambiato idea e di non più essere intenzionato a
vendere questa casa anche avendo parlato con gli altri figli (doc. B, pag.
2).
I
convenuti si sono opposti alla petizione adducendo che l'importo rivendicato
dall'attore gli sarebbe dovuto soltanto in caso di vendita della casa a un
determinato prezzo, mentre ciò non è avvenuto, venendo così a mancare i
presupposti per il riconoscimento del credito. Inoltre considerano nulla la
convenzione 4 novembre 1996 poiché non rispetta la forma autentica, richiesta
sia nel caso in cui si trattasse del conferimento di un immobile a una società
semplice (costituita dalle parti in causa al fine della vendita della casa),
sia se la pattuizione configurasse assunzione dell'impegno a stipulare un
contratto futuro di compravendita immobiliare (art. 22 CO). Subordinatamente
invocano l'errore essenziale e comunque sollevano eccezione di cosa giudicata,
considerando che tra i coniugi __________ tutte le questioni patrimoniali sono
state definitivamente regolate nell'ambito della convenzione di divorzio. Da
parte sua __________ ammette di non avere più intenzione di vendere l'immobile,
cosa di cui avrebbe reso edotto il genero già nel mese di maggio 1997 quando la
figlia con la piccola __________ avevano ripreso possesso della casa.
__________, per parte sua, ha sollevato eccezione di carente legittimazione
passiva a dipendenza della sua qualità di non proprietaria dell'immobile
oggetto della prospettata vendita.
Delle
riconvenzioni proposte separatamente dai due convenuti si dirà nel seguito.
-
Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione,
adducendo la carente causa giuridica del risarcimento danni postulato
dall'attore. Per contro ha accolto parzialmente l'azione riconvenzionale del
convenuto e integralmente quella di __________. Il giudice ha pure accolto la
domanda di assistenza giudiziaria della convenuta.
-
Con
l'appello in esame l'attore censura la sentenza pretorile ritenendo che il
primo giudice abbia disatteso la circostanza della ripetuta lesione degli
impegni assunti convenzionalmente dai convenuti in merito all'alienazione della
casa che lo ha direttamente danneggiato. Nega la tesi di controparte relativa
alla carente forma autentica della convenzione su cui fonda le sue pretese e
comunque ritiene abusivo il ricorso a tale eccezione. Per quanto riguarda le
domande riconvenzionali, postula unicamente la reiezione della domanda
formulata da __________.
I
convenuti si oppongono all'appello. A prescindere da ciò che riguarda la
riconvenzione, ripresentano le tesi già esposte in prima sede, sottolineando in
particolare la libertà del proprietario dell'immobile di disdire in ogni tempo
il mandato conferito alla figlia e al genero di occuparsi della vendita di
quell'oggetto, in virtù dell'art. 404 CO.
- Sulla validità formale della convenzione che il giudice deve
verificare d'ufficio (Bucher E., Schweizerisches Obligationenrecht,
Allg. Teil, ed. 2, pag. 170) dev'essere osservato che la volontà espressa dalle
parti in quella pattuizione non configura nessun negozio giuridico sottoposto
alla forma autentica. Anzitutto esso non ha per oggetto un impegno vertente
sulla futura alienazione di un bene immobile nel senso dell'art. 22 CO. Questa
norma infatti concerne i cosiddetti precontratti o contratti preliminari, ossia
pattuizioni bilaterali (eccezionalmente impegni unilaterali) non soltanto aventi
per oggetto la conclusione futura di un vero e proprio negozio giuridico, ma
-in generale- costitutive di impegno delle parti a procedere in tal senso (Bucher
E., in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 22 CO, N. 4). Nel caso in cui il
precontratto venga concluso in favore di un terzo, a questi verrà conferito il
diritto di contrarre (Bucher, op. cit., art. 22 CO, N. 9). In altre
parole, il contenuto di un precontratto di compravendita immobiliare è
l'obbligazione del partner contrattuale di concludere il contratto principale (DTF
113 II 31), ciò che comporta l'indicazione (più o meno dettagliata, a seconda
delle tendenze dottrinali: cfr. Kramer E., in Comm. di Berna, 1991, art.
22 CO, N. 79 e segg. e N. 97) degli elementi essenziali della pattuizione come
presupposto di validità del precontratto (Bucher, op. cit., art. 22 CO,
N. 33).
Nel
caso concreto, né sono indicate o sono individuabili le parti del futuro
contratto di compravendita, né l'attore si è impegnato in un simile negozio
come parte interessata o come terzo beneficiario di un diritto alla pattuizione
(anzi si trova proprio a perdere qualsiasi prerogativa sull'oggetto), né la
convenzione in esame ha per oggetto la futura vendita del fondo, vendita che
appare unicamente come un'eventualità cui le parti tenderebbero nel loro comune
interesse, ovvero già predisponendo la ripartizione del ricavo fra l'attore e
il convenuto __________.
Ma
nemmeno, come ipotizzano i resistenti, la convenzione ha per oggetto il
conferimento di un bene immobile a una società semplice che risulterebbe
costituita dalle tre parti della presente causa. Simile ipotesi appare in tutta
la sua inconsistenza già alla luce del fatto che -a prescindere dalla validità
della sola comune volontà delle parti di impegnarsi nella ricerca di acquirenti
come presupposto della società semplice- il bene immobile non solo non viene
conferito come bene alla società (ciò che effettivamente esigerebbe la forma
autentica: cfr. Handschin L., in Comm. di Basilea, art. 531 CO, N. 6),
ma esplicitamente viene affermato appartenere al solo __________ (Convenzione,
punto 4).
-
Anche
in questa sede i convenuti sostengono che la convenzione altro non è che un
mandato di mediazione conferito all'attore e alla moglie di questi per giungere
alla vendita del fondo che il mandante (proprietario del bene immobile) avrebbe
potuto revocare in ogni tempo. La tesi è insostenibile. Infatti, il
conferimento di un incarico in tal senso non solo formalmente non è deducibile
dalla lettera della pattuizione che semmai vede tutti i contraenti concordi
sull'opportunità della vendita e sulla volontà di cercare persone interessate,
senza nessun accenno a una mediazione; ma soprattutto il credito oggetto della
controversia non sta in nessun rapporto con la presunta veste di mandatario
dell'attore.
-
La
petizione si fonda sulla promessa del venditore di versargli fr. 120'000.- come
parte del ricavato dell'eventuale realizzazione, senza ulteriori specifiche se
non quella che l'importo indicato sarebbe un bene proprio dell'attore,
qualifica che verosimilmente può essere collegata alla liquidazione del regime
dei beni fra i coniugi __________, allora in causa di divorzio. La ragione di
tale riconoscimento potrebbe così collocarsi -almeno indirettamente-
nell'ambito dei rapporti economici fra i coniugi, oppure come compenso per la
rinuncia del genero a un favorevole acquisto dell'immobile (doc. A, inserto A).
Né appare rilevante che una parte minore (non meglio determinata) della somma
di fr. 120'000.- corrispondesse a lavori effettuati dal genero in favore della
casa (peraltro in contrasto con quanto prevedeva la convenzione 30 novembre
1992, punto 1: doc. 11), dal momento che comunque prevale il fatto che quel
denaro dovesse essere dell'attore senza riserve e senza precisa causa, anche se
forse destinato a coprire pendenze proprie (inc. OA.97.25 della Pretura di
Lugano, Sezione 6, teste __________, verbale 16 dicembre 1997), questioni che
non concernono questa vertenza, né i rapporti fra le parti in generale. Sono
proprio queste circostanze, rimaste incontestate, a evocare l'eventualità che
si sia trattato di donazione la cui promessa esige unicamente la forma scritta
(art. 243 cpv. 1 CO) che correttamente è data.
-
Fondamentale
appare però che l'impegno del suocero nei
confronti
dell'attore è condizionato dalla vendita del fondo per la somma minima di fr.
650'000.-, configurando così un'obbligazione condizionata sospensivamente ai
sensi dell'art. 151 CO. In concreto si tratta di una condizione affermativa e
sospensiva: in tal modo la pattuizione riguardante la somma di fr. 120'000.- in
favore dell'attore sarebbe stata valida solo all'attuazione della condizione
(cfr. Bucher, OR cit., pag. 507). Inoltre, la condizione era di natura
mista, dipendendo in parte dalla casualità relativa al reperimento di
interessati all'acquisto della casa per il prezzo stabilito e, in parte, dalla
volontà del proprietario di acconsentire alla compravendita, ciò che
rappresenta la natura potestativa della condizione (Guhl / Merz / Kummer,
Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, pag. 75 - 76); in altre parole,
questi -al di là dell'intenzione espressa al momento della pattuizione-
deteneva per legge il potere di permettere o no il verificarsi della
condizione. Nel caso concreto, è pacifico che la condizione non si è attuata
proprio a dipendenza del fatto che __________ non è più stato d'accordo di
alienare il suo bene (cfr. deposizione testimoniale cit., verbale 16 dicembre
1997).
Ne
risulta che, non essendosi verificata la condizione posta a fondamento della
pattuizione, questa non ha nessuna validità e l'attore non ha di conseguenza
nessun credito nei confronti della controparte (art. 151 cpv. 2 CO). L'attore
avrebbe ben potuto sollevare l'eccezione prevista dall'art. 156 CO in virtù del
quale sorge la finzione giuridica dell'avvenuta condizione se il suo
adempimento è stato impedito da una delle parti (qui, si tratterebbe del
debitore della prestazione condizionata) in urto con la buona fede. In sostanza
dottrina e giurisprudenza concordano sulla circostanza che solo un
atteggiamento malevolo o fraudolento del debitore, ossia contrario alla norma
generale dell'art. 2 CC, costituisce l'eccezione alla sua libertà di non agire
in favore della condizione pattuita (Guhl / Merz / Kummer, op. cit.,
pag. 77). D'altra parte, il comportamento del debitore, in quanto si scosta
dalla sua intenzione iniziale, dev'essere giudicato con rigore nell'ottica del
principio dell'affidamento (Secrétan R., L'article 156 du Code des
obligations et la condition potestative, in Aequitas und bona fides,
Festgabe Simonius, Basilea 1955, pag. 358). Sennonché, nella causa presente,
l'attore non ha mai sostenuto che i convenuti avessero agito in modo contrario
alla buona fede, affermando semplicemente l'inadempimento del contratto.
L'avesse anche fatto, nulla potrebbe mutare l'esito della lite dal momento che
già nel corso del 1997 __________ aveva chiaramente espresso il suo cambiamento
d'opinione a proposito della vendita; e ciò per permettere alla figlia di
occupare la casa con la bambina e il proprio compagno. Egli ha quindi
esercitato il suo diritto adducendo motivi veri e pertinenti (triftige
Gründe: Peter H., Das bedingte Geschäft, Zurigo 1994, pag. 235; Secrétan,
op. cit., ibidem, SJZ 1991, 379 segg.), senza mettere in atto alcunché
che possa essere considerato in urto con la buona fede, ossia attuato
dolosamente al solo scopo di far decadere i diritti della controparte (al
proposito cfr. DTF 117 II 280 - 281; Peter, op. cit., pag. 234,
N. 23; Secrétan, op. cit., pag. 360 - 361). D'altra parte, egli ha
esercitato il suo legittimo potere di disposizione sul bene immobile, ciò che
in sé non può essergli chiesto di sacrificare in favore della controparte (Secrétan,
op. cit., pag. 361), tenuto conto del fatto che la libertà di realizzare o no
una condizione potestativa è peraltro il presupposto su cui si fonda la
giurisprudenza sorta in merito all'applicazione dell'art. 156 CO (Secrétan,
op. cit., pag. 360; DTF 117 II 279). Né costituirebbe comportamento
censurabile il fatto addotto dall'attore che il convenuto avrebbe impedito la
visita della casa a persone interessate all'acquisto: infatti, mentre l'attore
si è lamentato presso il suocero di tale circostanza nel febbraio 1998 (doc.
H), egli era già al corrente delle mutate intenzioni di __________ almeno dal
dicembre 1997, essendo stato presente alla deposizione testimoniale resa
nell'inc. OA.97.25 (cfr. verbale doc. B). Né è stata contestata l'allegazione
dei convenuti secondo cui a partire dal mese di maggio 1997…l'attore fu informato
che …. __________ non era più intenzionato a vendere l'immobile ….
(risposta, ad 4, b).
-
Ne consegue che
sull'azione principale, a conferma (ancorché per motivi diversi) della sentenza
pretorile, l'appello dev'essere respinto, rendendosi perciò inutile l'esame
della legittimazione passiva della convenuta __________.
-
In merito alla
riconvenzione di __________, parzialmente accolta dal primo giudice, è oggetto
d'appello il fatto che il convenuto, mentre con la risposta aveva così
formulato le proprie contropretese: fr. 5'600.- per pigione da gennaio ad
aprile 1997; fr. 177.- quale quota parte del premio d'assicurazione
dell'immobile e fr. 500.- per lavori di tinteggiatura eseguiti dalla ditta
__________ (la posta di fr. 300.- era stata abbandonata in corso di causa), con
le conclusioni ha mutato gli addendi del proprio credito, ossia: fr. 1'330.90
per interessi ipotecari relativi al mese di dicembre 1996; fr. 4'768.75 per
interessi ipotecari da gennaio ad aprile 1997 e fr. 221.62 corrispondenti a una
parte del premio assicurativo immobiliare. Tenuto conto come il primo giudice
abbia discusso e giudicato sulla nuova impostazione della domanda, l'appellante
ne postula qui la reiezione in ordine, considerandola in urto con l'art. 78
CPC. Contesta inoltre nel merito le singole poste ammesse in prima sede.
L'art. 78 CPC prevede che
l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre in una
sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto. E'
riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 (della replica e della duplica).
In altre parole il legislatore ha posto un chiaro limite temporale entro il
quale le parti devono far fronte al loro onere d'allegazione; esso si colloca
preclusivamente alla fine dello scambio degli allegati introduttivi. Fatti
allegati tardivamente rispetto a questa cesura processuale sono inammissibili e
irriti, in particolare perché sfuggono al contraddittorio e, di conseguenza,
alla fase istruttoria. Pertanto devono essere respinti in ordine (Cocchi /
Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22 e 24). Né l'adduzione di fatti nuovi può
essere ammessa dalla controparte in sede di conclusioni o di dibattimento
finale, la facoltà delle parti al proposito essendo limitata a quanto prevede
l'art. 281 cpv. 2 CPC (Cocchi / Trezzini, op.cit., art. 280, m. 6).
E' quanto si riscontra
nella riconvenzione, per quanto riguarda i crediti fondati sul preteso diritto
al pagamento di interessi ipotecari. La relativa posta, unica ammesse dal primo
giudice, va così respinta in riforma della sentenza impugnata. Comunque, pur a
titolo abbondanziale, va precisato che l'attore -in sede di interrogatorio
formale- non ha affatto riconosciuto di dovere alcunché all'ex suocero a titolo
di assunzione o di rifusione di interessi ipotecari, come invece afferma il
primo giudice a sostegno della sua decisione. Né l'attore riconvenzionale può
pretendere di fondarsi sulla convenzione da lui stipulata il 30 novembre 1992
con i coniugi __________ (doc. 11), ovvero in vista della compravendita
dell'immobile, avvenuta pochi giorni più tardi, e -al momento dell'occupazione
della casa da parte del solo attore- ormai superata dall'annullamento di quel
negozio (doc. A).
- Tenuto conto
dell'esito del presente appello e della situazione d'indigenza comprovata dalla
convenuta __________, non v'è motivo per non accogliere la sua istanza di
assistenza giudiziaria relativa alla procedura d'appello.
Motivi per i quali,
visti per le spese gli art.147 e segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 3 novembre 2000 di __________ é parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 ottobre 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, immutati i dispositivi 1, 2, 5 e 6 é riformata nel modo seguente:
-
L'azione riconvenzionale
di __________ è respinta.
-
La relativa tassa di giustizia di
complessivi fr. 400.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a
carico dell'attore riconvenzionale. Egli rifonderà a controparte la somma di
fr. 900.- a titolo di ripetibili.
II. L'istanza
di assistenza giudiziaria 27 dicembre 2000 di __________ è accolta.
III. Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 2'500.-,
anticipati dall'appellante, restano a sua carico per 9/10 e per il rimanente
sono posti a carico delle controparti. Inoltre, l'appellante rifonderà loro
l'importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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