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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.194
Data decisione, Autorità:
28.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00194
Lugano
28 maggio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
OA.1997.00048 della Pretura di Mendrisio Sud promossa con petizione 9 aprile
1997 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 40'827.10 più
interessi, messi in esecuzione dalla __________ con il precetto esecutivo n.
__________UEF di Mendrisio;
domanda
avversata dalla convenuta e respinta dal Segretario assessore con sentenza 14
settembre 2000;
appellante
l’attore, che con atto di appello 9 ottobre 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio in accorglimento della propria petizione;
mentre la
convenuta, con osservazioni 14 novembre 2000, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di
questione:
-
se deve
essere accolto l’appello
-
tassa
di giudizio e ripetibili.
Ritenuto
In
fatto:
A.
Il Municipio di __________ ha affidato nel
1989 all’arch. __________ l’incarico di allestire il progetto del nuovo centro sportivo-ricreativo
Comunale e di seguirne l’edificazione. __________ ha a sua volta delegato alla
__________ la direzione dei lavori sul cantiere.
La
__________ ha emesso una serie di fatture concernenti le proprie prestazioni
sul cantiere, che in parte non furono onorate dall’arch. __________, ritenuto
che anche quest’ultimo non riusciva ad incassare interamente i propri onorari
dal Comune di __________ che lamentava alcuni difetti all’opera. L’arch.
__________ ha non di meno sottoscritto delle cambiali a favore della
__________, nell’attesa che venisse definita la questione con il Comune. Nel
gennaio 1997 la __________ ha avviato l’esecuzione n. __________dell’UEF di Mendrisio,
sfociata nella decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da
__________ contro il precetto esecutivo per il pagamento di fr. 40'827.10 più
interessi.
B. Con petizione 9 aprile 1997 l’arch. __________ ha chiesto l’accertamento
dell’inesistenza del debito nei confronti della __________, argomentando d’aver
subito un danno per la negligente opera prestata dalla direzione lavori,
concretizzatosi nella decurtazione del proprio onorario, ridotto di fr.
73'000.-- dal Comune di __________ in ragione dei difetti dell’opera.
C. Con sentenza 14 settembre 2000 il Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio Sud ha seguito le tesi della convenuta respingendo di conseguenza
la petizione. In sostanza il primo giudice ha ritenuto che l’attore non abbia
sufficientemente provato l’asserito pregiudizio, in particolare d’aver subito
una diminuzione di onorari di fr. 73'000.--.
D. Con
il presente appello l’arch. __________ censura in quanto arbitraria la decisione
pretorile, basata su un apprezzamento dei fatti lacunoso malgrado le prove
testimoniali e documentali prodotte a sostegno delle proprie argomentazioni.
Nelle
proprie osservazioni l’appellata chiede la reiezione del gravame, ribadendo la
correttezza degli accertamenti pretorili.
Considerato
In
diritto:
L’appellante censura che, in mancanza di una
prova assoluta del suo credito verso la convenuta, il primo giudice avrebbe
dovuto fondare il proprio convincimento sull’insieme d’indizi concordanti,
vagliandoli criticamente (Rep
1983, 156; Cocchi/Trezzini CPC-TI,
ni. 10-13 ad art. 90 CPC). Riferendosi in particolare alla decurtazione di fr.
73'000.-- dei propri onorari, che il Pretore avrebbe arbitrariamente rifiutato
di riconoscere, cita la deposizione del teste __________, secondo cui “salvo
errori, gli onorari dell’arch. __________ sono stati ridotti per un importo
oscillante tra i 20'000.-- e i 30'000.--“.
Dagli atti emerge che il Municipio di
__________ aveva effettivamente sospeso il pagamento del saldo della nota
d’onorari (fr. 62'414.--), lamentando numerosi difetti nella progettazione e
nella direzione lavori (lettera 2 marzo 1995, doc. S). Con scritto 3 novembre
1995 il Municipio proponeva, quale soluzione bonale, il versamento di fr.
30'000.-- quale saldo (doc. O). Sennonché il successivo 16 novembre 1995 il
Municipio, preso atto delle “esaurienti motivazioni da lei addotte, ha deciso
di procedere al saldo della fattura relativa ai suoi onorari. Il pagamento del
primo acconto di fr. 30'000.-- è già stato effettuato a favore del suo conto
presso la banca __________ di __________. Il saldo di fr. 32'414.-- sarà da noi
versato entro il 31 dicembre prossimo sullo stesso conto, ritenuta la vostra
collaborazione per l’eliminazione degli ultimi difetti e, se del caso, l’intervento
della vostra assicurazione a copertura di eventuali costi imputabili a vostre
responsabilità”.
In
quanto precede non è certo ravvisabile la concordanza di indizi pretesa
dall’appellante, quanto piuttosto la circostanza che, dopo qualche reticenza,
la fattura sia stata saldata senza deduzione alcuna. Né è comprensibile il
ragionamento dell’appellante (pag. 9) secondo cui sarebbe stato costretto a
ridurre l’onorario fatturato rispetto al costo dell’opera, visto che la nota
d’onorario è stata stilata nel 1994 (doc. N e R), quindi un anno prima delle
contestazioni sollevate da parte del Municipio di __________.
È pacifico che i rapporti tra le parti
configurano un mandato ai sensi degli artt. 394 e segg. CO. La responsabilità
del mandatario (art. 398 CO) soggiace al regime generale della responsabilità
contrattuale (art. 97 e segg. CO; Tercier, Les contrats spécieux, Zurigo 1985, n. 4074). Nella fattispecie non occorre accertare se
la direzione lavori abbia violato i propri obblighi contrattuali ritenuto che
il mandante non ha dimostrato di aver subito un pregiudizio. Come si è visto sopra,
la sua nota d’onorari è infatti stata saldata integralmente, nonostante
l’emergenza di qualche difetto all’opera. È pur vero che successivamente il Municipio
di __________, tramite il proprio legale, ha prospettato nei confronti
dell’arch. __________ l’avvio di una procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento
dei danni (doc. L e M). Nulla sembra tuttavia indicare sia stata effettivamente
intentata una causa contro l’attore, né che questi sia stato tenuto a risarcire
dei danni e ancor meno che la contenuta ne sia responsabile. Se ciò capitasse
l'appellante salvaguarderebbe i suoi interessi denunciando la lite alla
__________.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I.
L’appello 9 ottobre 2000 di __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 900.-- a titolo di ripetibili d’appello.
- III. Intimazione a: -__________;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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