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Numero d'incarto:
12.2000.193
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00193
Lugano
6 marzo 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1994.00043 (già ORD. 2851) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud - promossa con petizione 6 maggio 1994 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto che la convenuta fosse condannata al pagamento di fr.
50'000.- oltre interessi e che fosse accertato l'esonero dal pagamento dei
premi di assicurazione relativi alla polizza __________;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 settembre 2000 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 10 ottobre 2000, corredato di una domanda di
assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 2 novembre 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 6
giugno 1983 __________ i, a quel momento attiva professionalmente quale
segretaria in una banca, ha stipulato con la __________ - Compagnia
d'assicurazioni sulla vita la polizza assicurativa __________, che, per quanto
ci interessa, prevede l'esonero dal pagamento dei premi e il versamento di un
importo di fr. 50'000.- in caso di invalidità permanente (doc. A), ritenuto che
giusta l'art. 19 delle condizioni generali d'assicurazione vi è invalidità
permanente se l'assicurato, per causa di malattia accertabile dal medico o di
infortunio, diventa inabile al lavoro in modo presumibilmente permanente in
ragione di almeno il 75% (doc. B).
B. Con
la petizione in rassegna __________, nel frattempo sposatasi e divenuta
casalinga, asserendo di essere invalida in maniera permanente in ragione del
75% a seguito di una malattia alla colonna vertebrale e di problemi vascolari
ha chiesto alla __________ - subentrata nel contratto alla __________ - Compagnia
d'assicurazioni sulla vita - il pagamento dei fr. 50'000.- previsti dalla
polizza nonché di essere esonerata dal pagamento dei relativi premi di
assicurazione.
La
convenuta si è opposta a entrambe le richieste, contestando in sostanza
l'esistenza di un grado d'invalidità superiore al 50%.
C. Il
Pretore, preso atto delle conclusioni della perizia giudiziaria, ha respinto la
petizione. Il perito giudiziario era in effetti giunto alla conclusione che
l'attrice a seguito delle affezioni di cui soffriva era inabile per i lavori
pesanti in ragione del 75% mentre per i lavori a carattere sedentario o con la
possibilità di cambiare posizione durante l'attività lavorativa lo era in
ragione del 50%: sempre secondo il perito, la sua inabilità quale casalinga era
pertanto del 50%.
D. Con
l'appello, avversato dalla convenuta, l'attrice auspica, previa la concessione
dell'assistenza giudiziaria, che la petizione venga integralmente accolta. A
sostegno della sua richiesta, essa, oltre a riprodurre in maniera pressoché
integrale il suo allegato conclusionale, si limita a contestare la valenza del
referto del perito giudiziario, che, a suo dire, si sarebbe ingiustificatamente
distanziato, senza tuttavia conoscere la situazione concreta dell'appellante,
dal parere del medico curante.
considerando
in diritto:
- La
giurisprudenza ha già avuto modo di dichiarare l'irricevibilità di un appello
che si limita a ricopiare, più o meno integralmente, un precedente allegato di
causa e segnatamente le conclusioni di una parte: il richiamo all'esposizione
delle circostanze di fatto contenuta negli allegati introdotti in prima istanza
è in effetti inconciliabile con l'esigenza di una motivazione chiara e
dettagliata del gravame (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad
art. 309; IICCA 2 maggio 2000 in re M./S.), il cui scopo è invece quello
di sottoporre a verifica il giudizio di primo grado affinché l'autorità di
ricorso abbia se del caso a riformarlo con un altro e diverso pronunciato che
quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 307) .
Ne
discende che nella fattispecie l'intero appello, tranne i punti A a p. 2 e B
3b a p. 5 - di cui si dirà qui di seguito - deve in concreto essere dichiarato
inammissibile. A prescindere dalla sua irricevibilità in ordine, la tesi di cui
al punto B 3c secondo cui la compagnia d'assicurazione non potrebbe imporre
all'assicurata di sottoporsi ad esami specialistici nella Svizzera Interna ma
semmai solo in Ticino è in ogni caso priva di fondamento e ancor più infondato
è l'argomento secondo cui l'eventuale violazione di tale norma da parte della
convenuta imporrebbe l'accoglimento della petizione.
- Quanto
alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l’art. 253
CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che
egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto
dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve
pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a
favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto
della materia specifica - se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e
convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire
alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione
particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle
conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di
apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo
hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in
proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 3 ad art. 253; IICCA 10 febbraio 1999 in re D.S./A., 9
luglio 1999 in re B. e lc./R.)
Evidentemente
il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito
giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi
dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può
andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la
propria opinione a canone di scienza e verità (IICCA 11 giugno 1997 in
re S./A., 7 ottobre 1994 in re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27
dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e rif.). Occorre piuttosto che sia provata,
alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti),
l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro
contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali
di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad
art. 253).
Ora, nel
caso di specie l'appellante (cfr. appello B 3b p. 5), salvo evocare la
circostanza - comunque non meglio circostanziata e dunque priva di rilevanza -
che a suo dire la perizia non sarebbe limpida, non ha assolutamente evidenziato
che il referto allestito dal perito giudiziario sia carente, illogico,
contraddittorio o violi in qualche modo l'arte medica, per cui nulla permette
di preferirgli il parere allestito dal suo medico curante, e ciò unicamente per
il fatto che questi secondo l'appellante meglio conoscerebbe la sua situazione
concreta, avendo avuto a che fare con lei da lungo tempo. Tanto più che lo
stesso medico curante - come giustamente evidenziato dal Pretore - sembra aver
determinato il grado d'invalidità del 75% non secondo criteri oggettivi, ma
solo per analogia con altri casi (verbale 15.1.1996 p. 2).
È vero
che il perito giudiziario, allorché ha determinato in ragione del 50%
l'inabilità dell'attrice quale casalinga, ha dichiarato di non conoscere la sua
situazione concreta (verbale 11.11.1997 p. 2); la sua affermazione non è però
così perentoria come pretende l'appellante: egli nell'occasione si riferiva in
effetti al tipo di lavoro che essa doveva concretamente effettuare in casa
(tipo di casa, composizione della famiglia, organizzazione, ecc., cfr. verbale
11.11.1997 p. 2). Dovendosi tuttavia ammettere - non si vede del resto perché
dovrebbe valere il contrario - che essa svolgesse l'attività di una casalinga
"normale", va senz'altro confermato il giudizio del perito secondo
cui il grado d'invalidità dell'attrice quale casalinga tout-court
dovesse essere inferiore a quello per il solo svolgimento dei lavori pesanti.
Non vi è
pertanto alcun serio motivo per distanziarsi dalle pertinenti conclusioni del
referto peritale, che vengono qui confermate.
A
prescindere da quanto precede, la stessa attrice ha di fatto ammesso per atti
concludenti di non essere invalida in maniera permanente in ragione del 75%,
rendendo così inutile ogni altra disquisizione. Nell'ambito dell'istanza di
ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello essa, per
provare la sua indigenza, ha infatti versato agli atti un contratto di lavoro
da lei concluso il 12 settembre 2000, dal quale risulta che sarebbe stata
assunta quale segretaria all'80%.
In tali
circostanze la sua insistenza nel pretendere di essere invalida in ragione del
75% appare addirittura temeraria.
- Per
quanto attiene all'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria presentata dall'appellante (cfr. appello A p. 2), si osserva che
per l'art. 157 CPC l'assistenza deve essere rifiutata se la causa - in concreto
l'appello - non presenta probabilità di esito favorevole, ritenuto che per
giurisprudenza tale requisito difetta quando le possibilità di vincere la causa
- qui l'appello - sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione
agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si
esporrebbe (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 157).
Nel caso
concerto va rilevato che il Pretore aveva dato torto all'attrice con una
motivazione in fatto e in diritto del tutto convincente. Con l'appello, in gran
parte irricevibile - ciò che del resto non poteva sfuggire alla parte,
rappresentata da un legale - l'attrice si è di fatto limitata a contestare la
valenza del referto peritale con argomentazioni apodittiche, così che in
definitiva, a prescindere dell'esito dello stesso, ben si può ritenere che le
possibilità di un suo accoglimento apparivano già a quel momento assai ridotte,
a maggior ragione poi se si pensa che l'attrice prima di presentare l'appello
aveva sottoscritto un contratto di lavoro quale segretaria all'80%. Non vi sono
dunque le premesse per riconoscere alla parte l'assistenza giudiziaria
richiesta.
- Da quanto precede, si ha che l'appello e l'istanza volta alla
concessione dell'assistenza giudiziaria all'appellante, del tutto infondati,
devono senz'altro essere respinti.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 ottobre 2000 di __________ è respinto.
II. L'istanza 10 ottobre 2000 di __________ volta all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
IV. Intimazione a: __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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