AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.189
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00189
Lugano
21 giugno
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. DI.1996.00342 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 16 dicembre 1996 da
rappr.
dallo studio leg. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 17'500.-- e
il rigetto in via definitiva, per tale importo, dell'opposizione interposta al
PE n. ___dell'UEF di Mendrisio;
domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con sentenza 5/19 settembre 2000 ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 2 ottobre 2000, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 12 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Nel
settembre 1994 __________ ha sottoscritto un contratto (doc. Q), in forza del
quale si impegnava a giocare per il __________, società militante a quel tempo
in prima divisione, per la durata di 4 anni. In base agli accordi, durante la
stagione 1994/95 egli avrebbe percepito uno stipendio di fr. 2'500.-- mensili,
mentre dalla stagione 1995/96, se il club fosse stato promosso in serie B, il
suo stipendio annuo sarebbe stato di fr. 70'000.-- il primo anno, di fr.
100'000.-- il secondo e di fr. 110'000.-- il terzo.
B. Il
15 giugno 1995, dopo che il campionato si era concluso con la promozione in
serie B del __________, i dirigenti della società, confrontati con problemi di
carattere finanziario, hanno sottoposto al giocatore un contratto per la nuova
stagione, offrendogli un salario variante tra i fr. 1'500.-- e i fr. 1'700.--
mensili, cui andavano aggiunti i premi partita di fr. 60.-- in caso di pareggio
e di fr. 120.-- in caso di vittoria. Il giocatore non ha accettato la proposta
e di fatto ha cessato qualsiasi rapporto con la società.
C. Con
l'istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna del __________ al
pagamento di fr. 17'500.-- e il rigetto in via definitiva, per tale importo,
dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio (doc. E).
L'istante rimprovera in sostanza alla controparte di non aver ottemperato agli
obblighi contrattuali e, ritenendosi di fatto vittima di un licenziamento in
tronco ingiustificato, postula la corresponsione del salario dovutogli per
contratto per i primi 3 mesi della stagione 1995/96, riservandosi infine di far
valere ulteriori pretese in separata sede.
D. Il
convenuto resiste in causa, contestando che il contratto di cui al doc. Q possa
essergli validamente opposto: a suo dire, innanzitutto, la stipulazione di
rapporti contrattuali tra un club di prima lega ed i propri giocatori era
vietata dai regolamenti dell'ASF; in ogni caso il vicepresidente __________,
che a suo tempo aveva firmato il contratto a nome della società, oltre a non
detenere alcun diritto di firma, nemmeno poteva vincolarla, atteso come
l'associazione, per norma statutaria, poteva impegnarsi nei confronti dei terzi
unicamente con la firma del presidente o di un vicepresidente, collettivamente
con quella del segretario o del cassiere del Consiglio direttivo;
nell'occasione egli aveva dunque agito a titolo personale, ciò che del resto
era provato dal fatto che il giocatore era stato da lui remunerato.
E. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'istanza.
Il
giudice di prime cure, vista l'assenza nel contratto di cui al doc. Q di un
qualsivoglia salario e del necessario rapporto di subordinazione da parte
dell'istante, ha innanzitutto escluso l'esistenza di un contratto di lavoro ai
sensi dell'art. 319 CO, dal che l'infondatezza di eventuali pretese per
licenziamento ingiustificato. A prescindere da ciò, il contratto era senz'altro
da considerare nullo, siccome non era stato possibile stabilire se __________
avesse effettivamente avuto una posizione tale da vincolare la società
convenuta.
F. Con
l'appello che ci occupa l'istante chiede di riformare il primo giudizio nel senso
di accogliere integralmente l'istanza.
A
suo giudizio, nel caso di specie l'onerosità della prestazione da lui svolta e
il suo rapporto di subordinazione erano chiaramente evincibili dall'incarto,
per cui non era possibile misconoscere l'esistenza di un contratto di lavoro.
Il contratto era inoltre perfettamente opponibile al convenuto: ammesso, ma non
concesso, che il vicepresidente __________ non potesse da solo vincolare
l'associazione, era in effetti chiaro che quest'ultima avesse creato nei
confronti dell'istante l'impressione che egli la potesse rappresentare,
situazione di apparenza di cui essa era tenuta a rispondere; tanto più che in
ogni caso il contratto stesso era stato da lei ratificato per atti concludenti.
Ciò premesso ed appurato che il contratto era stato sciolto per colpa della
controparte, l'istante ribadisce, in applicazione dell'art. 337b CO o dell'art.
337c CO, le sue richieste creditorie.
G. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in
diritto:
- Contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nel caso di specie sono senz'altro
dati un rapporto di subordinazione del lavoratore e l'onerosità della sua
prestazione, ciò che permette di concludere, pacifici gli altri presupposti,
per l'esistenza di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 CO.
1.1 Che
un giocatore di calcio sia in un rapporto di subordinazione con la società
presso cui milita non può essere seriamente contestato: è infatti quest'ultima
che organizza gli allenamenti e le competizioni e che in definitiva decide se,
quando e come impiegare il giocatore stesso.
La
circostanza che l'istante, prima dell'inizio della stagione 1995/96, abbia
svolto degli allenamenti presso il __________ (doc. 7, non è peraltro dato a
sapere se ciò sia avvenuto prima o dopo il 15 giugno 1995) non modifica in
alcun modo questo stato di fatto. In ogni caso, se l'episodio fosse avvenuto
all'insaputa del convenuto, ciò avrebbe eventualmente costituito una violazione
contrattuale da parte dell'istante, mentre determinante è che il convenuto non
abbia ritenuto di prevalersene.
1.2 Quanto
all'onerosità delle prestazioni svolte dall'istante, è innanzitutto opportuno
rammentare che il contratto prevedeva per la stagione 1994/95 il versamento di
uno stipendio di fr. 2'500.-- mensili, mentre per i 3 anni successivi, a
condizione che il club fosse in lega nazionale B - condizione adempiutasi,
almeno per la stagione 1995/96 - era stato previsto un salario di fr.
70'000.--, 100'000.-- rispettivamente 110'000.-- annui.
È
pacifico che per la stagione 1995/96, che qui ci interessa, era previsto un
vero e proprio salario.
Quanto
alla stagione 1994/95 - anche se la questione di fatto sarebbe priva di
rilevanza - il riconoscimento di un compenso di fr. 2'500.-- mensili permette a
sua volta di concludere per l'onerosità della prestazione. Il fatto che
–secondo il convenuto- tale importo fosse stato attribuito a titolo di rimborso
spese, e non come salario, si lasciava ricondurre al fatto che in base all'art.
44 cpv. 1 e 2 del regolamento di giuoco dell'ASF (doc. P) un giocatore
dilettante, ovvero quello non licenziato per gare di lega nazionale (cfr. art.
43), non poteva percepire nessuna indennità superiore al montante delle spese
effettive che si manifestavano durante l'esercizio dell'attività, quali
l'indennità per viaggio, alloggio e vitto in relazione ad una partita nonché
per equipaggiamento, preparazione e assicurazione. Ora, a parte il fatto che
non è assolutamente provato che la violazione delle disposizioni regolamentari
di cui sopra fosse sanzionata con la nullità ex art. 20 CO del contratto in
urto alle stesse (non sono stati in effetti versati agli atti gli art. 56 e 63
dello statuto dell'ASF, che giusta l'art. 44 cpv. 4 del regolamento prevedevano
le sanzioni a tali comportamenti), ben si può ritenere che la somma concordata,
per il suo ammontare, costituisse una congrua remunerazione: non vi è in
effetti chi non veda come l'importo in questione eccedeva ogni ragionevole
spesa connessa con l'attività sportiva e dunque comprendeva anche una parte di
salario; significativo in proposito è il fatto che la retribuzione proposta dal
convenuto nel giugno 1995, indicata espressamente come salario senza che fosse
prevista la corresponsione di un rimborso spese (teste __________ p. 2), fosse
di gran lunga inferiore a quella cifra. Comunque la lettera del contratto
settembre 1994 (doc. D) parla di stipendio (cfr. art. 4 lett. a e “aggiunta al
contratto” sub. I). Ed inoltre la pretesa salariale qui rivendicata si
riferisce ai primi tre mesi della stagione 1995/1996 quando il __________
militava in lega Nazionale B e la corresponsione di un salario era legittima anche
per la disposizione dell’ASF.
- Ammessa
con ciò l'esistenza di un contratto di lavoro sottoscritto dall'istante, si
tratta ora di stabilire se lo stesso vincolava o meno la parte convenuta. In
sostanza occorre esaminare se il vicepresidente __________, intervenuto al momento
della sottoscrizione, abbia agito a titolo personale, oppure abbia vincolato la
società in base alle norme sulla rappresentanza (art. 32 e 38 CO).
2.1 La
tesi del convenuto secondo cui __________ sia intervenuto nell'occasione a
titolo personale, remunerando oltretutto di tasca propria il giocatore, è
rimasta allo stadio di puro parlato.
È
ben vero che il teste __________ (p. 3) ha dichiarato che a un certo momento lo
stesso istante ebbe a riferirgli di essere stato assunto e retribuito dal
vicepresidente, ma per costante giurisprudenza non è possibile attribuire una
qualsiasi valenza probatoria alla testimonianza di un teste che si limita a riportare
quanto riferitogli da una parte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Ad ogni buon conto, se anche si volesse
riconoscere a tale dichiarazione una rilevanza probatoria, va in ogni caso
osservato che sia il vicepresidente __________ (teste __________ ad 10 e 11)
sia l'istante (interrogatorio formale ad 4 e 5) hanno negato in causa la
circostanza, così che in definitiva, confrontata con risultanze probatorie
contraddittorie, che pertanto si elidevano, questa Camera avrebbe in ogni caso
dovuto decidere a sfavore della parte convenuta, gravata dell'onere della prova
(Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 4 e 43 ad art. 90).
2.2 L'istante
pretende invece che il vicepresidente __________ nell'occasione abbia agito in
rappresentanza della società.
Le
premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch,
Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., pag.
149 e segg.; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., vol. 1, pag.
348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come
tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento
(art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la
perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del
rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO). Se il rappresentante agisce senza procura,
la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però
la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, op. cit., n. 33 ad art. 38
CO; Guhl, op. cit., pag.
156 e 157; Von Thur/Peter,
op. cit., pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. Questo può ad esempio
avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di
rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la
volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile
dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede,
di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia
il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della
controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in
particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, op. cit.,
n. 45 ad art. 32 CO; Guhl,
op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter,
op. cit., pag. 386 e segg.). E’ comunque evidente che il requisito di agire in
nome del rappresentato deve sussistere già al momento della conclusione del
contratto (art. 32 cpv. 2 CO prima frase; Zäch,
op. cit., n. 54 ad art. 32 CO), in difetto di che l’effetto del contratto
interverrà nel rappresentato solo per mezzo di una cessione o di un’assunzione
di debito (art. 32 cpv. 3 CO), mentre rimane ovviamente salvo il caso, in
concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui
stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep.
1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
2.2.1 Nel
caso di specie il tenore letterale del contratto, per altro non contraddetto da
altre circostanze agli atti, permette senz'altro di concludere che il
vicepresidente __________ al momento della sottoscrizione del contratto abbia
agito a nome del convenuto. Il primo requisito della rappresentanza è dunque
adempiuto.
2.2.2 Ben
più complesso è il discorso circa l'esistenza di una procura a favore del vicepresidente.
2.2.2.1 Il
convenuto nell'occasione, pur riconoscendo a __________ la qualità di proprio
vicepresidente, ritiene in effetti che egli non disponesse del necessario
diritto di firma e che in ogni caso, per vincolare la società, accanto alla sua
firma fosse necessaria quella del segretario o del cassiere. A torto.
Giusta
l'art. 24 del suo statuto (doc. B), l'associazione convenuta era impegnata nei
confronti di terzi dalla firma del presidente o di un vicepresidente, collettivamente
con quella del segretario o del cassiere del Consiglio direttivo.
Ora,
il fatto che in una lista d'indirizzi (doc. 6) __________ non sia stato
indicato tra le persone con diritto di firma risulta nella fattispecie
irrilevante: la lista in questione era in effetti destinata alla lega sportiva
(così il teste __________ p. 3), per cui esplicava semmai effetti unicamente
nei confronti di quest'ultima; nei confronti di tutti gli altri terzi,
riservata l'esistenza di analoghe dichiarazioni - qui non comprovata - continuava
dunque a valere la disposizione statutaria che riconosceva al vicepresidente,
dunque anche a __________, il diritto di firma (teste __________ ad 1).
Sempre
con riferimento alla disposizione statutaria, in quegli anni la stessa, nella
misura in cui imponeva di affiancare la firma del presidente o del
vicepresidente a quella del segretario o del cassiere del Consiglio direttivo,
era stata ampiamente disattesa, senza che nessuno in seno alla società avesse
mai avuto nulla da ridire (teste __________ p. 1, teste __________ p. 4, teste
__________ ad 6): la sottoscrizione di impegni da parte del solo presidente
(teste __________ p. 1, teste __________ ad cd4), di uno dei 2 vicepresidenti
(teste __________ p. 1, teste __________ ad 1, 6 e ad cd4) o del segretario
(teste __________ p. 4) erano invece pratica corrente; se occasionalmente vi
era una firma collettiva, non si trattava mai in ogni caso di quella prevista
dallo statuto (teste __________ p. 2); significativo in proposito è che il convenuto
nemmeno ha versato agli atti uno scritto con la firma sociale, i doc. E, 5 e 6
portando la firma del solo segretario, mentre il doc. 4 recando unicamente
quella dell'altro vicepresidente. In tali circostanze, ben si può ritenere che
l'esigenza della firma collettiva, e a maggior ragione quando interveniva
__________ (che già in altre occasioni aveva sottoscritto, da solo, contratti
con allenatore e giocatori: teste __________ ad 6), di fatto era stata
abbandonata (cfr. Zäch,
op. cit., n. 69 ad art. 33 CO; DTF 66 II 254), così che la parte
convenuta è malvenuta ad eccepire in questa sede il mancato ossequio di quella
norma statutaria. V’è addirittura da chiedersi se l’eccezione, sollevata dalla
parte che meglio di tutti avrebbe dovuto conoscere il proprio potere di
rappresentanza e che invece disattendevo regolarmente le proprie disposizioni
statutarie, non configuri abuso di diritto (art. 2 CC).
2.2.2.2 Quand'anche,
per ipotesi, si volesse ammettere che __________ non disponesse della
necessaria procura, la situazione giusta l'art. 33 cpv. 3 CO non sarebbe
comunque stata diversa.
Ai
sensi dell'art. 33 cpv. 3 CO se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza
ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma
dell’avvenuta comunicazione. Tale norma presuppone, oltre all'agire del
rappresentante in nome del mandante e la buona fede del terzo contraente, la
comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo (DTF
120 II 197 consid. 2b). Quest'ultima, in particolare, può essere esplicita
oppure tacita, può manifestarsi mediante un comportamento attivo o anche
passivo: indispensabile è comunque che la controparte contrattuale abbia potuto
interpretare l’atteggiamento del rappresentato, secondo il principio della
buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), come una sua comunicazione della facoltà di
rappresentanza da lui concessa al rappresentante; occorre in altri termini
sottolineare che l’interpretazione oggettiva del partner contrattuale in favore
dell’autorizzazione a rappresentare non può basarsi sul solo comportamento del
rappresentante: è bensì necessario che questa poggi su elementi oggettivi attribuibili
al rappresentato (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; IICCA 3 settembre
1996 in re B./C., 17 luglio 2000 in re B. SA/T.; Giger, Vollmachtsmitteilung nach Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen
für den Vertrauensschutz, in Recht 1995, p. 31; cfr. anche Künzle, in AJP 1994, p.
1465; Koller, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen Schuldrecht,
Friborgo 1985, p. 70).
Nel
caso di specie, pacifico che __________ abbia agito in nome del convenuto e che
l'istante fosse in buona fede, resta da esaminare se il convenuto abbia creato,
attivamente o con un comportamento passivo, una situazione da cui l'istante
potesse ragionevolmente concludere per l'esistenza di un rapporto di rappresentanza.
È così. Ad aver indotto l'istante a supporre l'esistenza di un rapporto di
rappresentanza concorrono almeno 4 motivi, tutti ascrivibili al convenuto: innanzitutto
il fatto che l'istante sia stato contattato da dirigenti del convenuto (teste
__________ ad 4), ampiamente conosciuti nell'ambiente calcistico della regione,
quali il direttore tecnico nonché allenatore __________ e il direttore sportivo
__________ (interrogatorio formale istante ad 2); il fatto che i 2 abbiano poi
presentato all'istante __________ (teste __________ ad 3 e ad cd2), definendolo
vicepresidente con funzioni esecutive e plenipotenziario della società (teste
__________ p. 1, teste __________ ad cd1); il fatto che l'incontro con quest'ultimo
sia avvenuto presso la sede __________ del convenuto (teste __________ ad 3) e
infine la circostanza che il vicepresidente, così come del resto altri dirigenti,
fosse autorizzato a far uso - facoltà in effetti mai contestatagli - della
carta intestata della società stessa (cfr. teste __________ p. 3, teste
__________ p. 2, __________ ad 9).
2.3 A
prescindere da quanto precede, è in ogni caso chiaro che gli impegni assunti
dal vicepresidente __________ sono stati ratificati, almeno per atti
concludenti, dalla società (art. 38 CO).
L'istante
ha in effetti giocato nella stagione 1994/95 tutta una serie di partite per la
società convenuta (cfr. verbale 3.2.1997 p. 2; doc. L) e soprattutto è stato da
questa remunerato (teste __________ p. 2, teste __________ p. 4, __________ ad
cd3, interrogatorio formale istante ad 5). Lo stesso responsabile stampa del
club, dirigente del convenuto, ha a sua volta ammesso di sapere che il
giocatore era stato acquistato definitivamente dal club (teste __________ p.
4). È stato proprio il convenuto, inoltre, ad allestire le pratiche per il
rilascio del permesso di lavoro per confinanti a favore dell'istante (cfr.
verbale 3.2.1997 p. 2; doc. 4), condizione essenziale per la validità del
contratto (cfr. art. 3 lett. c dell'aggiunta al contratto doc. Q), definendosi
espressamente, nella domanda per l'ottenimento del permesso, quale suo
"datore di lavoro" (doc. 4, da lui stesso prodotto). Oltremodo
significativo è infine il fatto che il "cartellino" del giocatore
fosse nelle sue mani e da lei trattenuto (cfr. teste __________ p. 2; doc. 3).
- Accertata
così l'esistenza di un contratto di lavoro tra le parti in causa, resta ora da
esaminare come debbano essere valutati i fatti del 15 giugno 1995, quando
l'istante, come già accennato in precedenza, confrontato con la proposta di un
nuovo contratto da parte del convenuto, ha reagito lasciando definitivamente il
club.
Occorre
innanzitutto premettere che i dirigenti del club intervenuti nell'occasione, in
gran parte nuovi, se anche non erano a conoscenza del fatto che l'istante già
disponesse di un valido contratto per la stagione entrante, in buona fede avrebbero
comunque dovuto esserlo: il responsabile stampa del club, pur non presente
all'incontro, aveva in effetti dichiarato di conoscere i termini del contratto
allora in essere, che prevedeva per l'istante il riconoscimento di una
retribuzione progressiva (teste __________ p. 4); nel corso di un'intervista su
di un giornale locale (doc. H), l'istante aveva a sua volta dichiarato di avere
un contratto per il club anche per la stagione successiva; infine tra i
dirigenti del club presenti all'incontro vi era anche il direttore sportivo __________
(teste __________ p. 2, teste __________ p. 3), il quale, pur avendo dichiarato
di non aver mai visto il contratto, era senz'altro a conoscenza dei suoi
termini essenziali, per aver a suo tempo partecipato alle trattative con
l'istante: emblematicamente, egli aveva in effetti ammesso di sapere che la
retribuzione prevista dal contratto, oltre ad essere progressiva, era adeguata
alle capacità del giocatore (teste __________ p. 3).
Ora,
escluso che quel giorno il convenuto abbia licenziato in tronco l'istante e che
essi si siano accordati per una rescissione consensuale del contratto, si deve
senz'altro concludere che l'istante abbia abbandonato il posto di lavoro.
L'esito della lite dipende pertanto dal fatto se tale abbandono sia dovuto a
giusti motivi ex art. 337 CO oppure no: nel primo caso egli avrà diritto a
quanto previsto dall'art. 337b CO, mentre nel secondo egli non avrà diritto ad
alcunché e semmai sarà la controparte - che nel caso concreto ha tuttavia
rinunciato a una tale pretesa - a poter esigere quanto stabilito dall'art. 337d
CO (cfr. Streiff/Von Känel,
Arbeitsvertrag, 5. ed., Zurigo 1992, n. 2 ad art. 337d CO).
Nel
caso di specie non vi è dubbio che l'abbandono del posto di lavoro da parte
dell'istante era dovuto a giusti motivi. Il convenuto, formulando un'offerta
provocatoria, irriverente e finanche sdegnosa - così deve essere considerata la
proposta di riduzione dello stipendio da fr. 70'000.-- annui, pari a fr.
5'833.-- mensili, a fr. 1'500.-- / 1'700.-- mensili, sia pure eventualmente
aumentati dei premi partita - non ha invero commesso una violazione
contrattuale. Nondimeno è chiaro che con una proposta del genere il convenuto
ha chiaramente dimostrato all'istante di non essere una società seria, ciò che
ovviamente ha fatto venir meno nel giocatore la fiducia nei confronti del
proprio datore di lavoro, dimostratosi non credibile e sfacciatamente dimentico
degli accordi validamente conclusi. Oltretutto, atteso che la società stava
procedendo a rinnovare, al ribasso, tutti i contratti con i propri giocatori
(teste __________ p. 3), l'eventualità che la società in caso di mancato
accoglimento della proposta avrebbe provveduto a rescindere unilateralmente il
contratto era tutt'altro che remota.
- Giusta
l'art. 337b CO se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una
violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento
del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro
(cpv. 1), mentre negli altri casi, il giudice determina le conseguenze
patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero apprezzamento e
tenendo conto di tutte le circostanze (cpv. 2).
Secondo
la dottrina, le conseguenze patrimoniali dovute all'applicazione della norma
che precede sono sostanzialmente analoghe a quelle previste in caso di
licenziamento ingiustificato di cui all'art. 337c CO (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4
ad art. 337b CO; Streiff/Von Känel,
op. cit., n. 5 ad art. 337b CO), di modo che il lavoratore il cui contratto è
stato così rescisso, oltre ad un'indennità per licenziamento ingiustificato
(cpv. 3), avrà diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro
fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata del lavoro (cpv. 1), dedotto quanto egli avrà risparmiato
rispettivamente guadagnato o intenzionalmente omesso di guadagnare con un altro
lavoro (cpv. 2).
Nel
caso di specie l'istante, nell'ambito di un'azione parziale, ha preteso unicamente
il salario relativo a 3 mesi, somma che in base alle considerazioni che
precedono gli è di principio dovuta. Il convenuto ha tuttavia chiesto di
dedurre dalle sue spettanze quanto l'istante aveva guadagnato presso altri rispettivamente
gli importi che la società era disposta ad attribuirgli, trattandosi in
definitiva di una somma che il giocatore avrebbe facilmente potuto percepire
anche in altri club. Ora, a parte il fatto che tali argomenti non sono più
stati riproposti in questa sede e dunque una loro disamina nemmeno s'imporrebbe,
gli stessi si appalesano del tutto infondati: innanzitutto, il convenuto, pur
avendo provato che l'istante aveva trovato un lavoro a __________, non è stato
in grado di dimostrare che egli l'avesse trovato già durante quei 3 mesi e non
solo successivamente - la telefonata del dirigente __________, da cui si evince
la circostanza, risale in effetti all'ottobre/novembre 1995 (teste __________
p. 2) - e in ogni caso non ha indicato né dimostrato quale sarebbe stato il suo
salario, così che in definitiva non può prevalersi della circostanza; nemmeno
poi si giustifica imputare all'istante la somma mensile di fr. 1'500.-- /
1'700.--, con gli eventuali premi partita, che il convenuto gli aveva offerto
nell'ambito della proposta del 15 giugno 1995: ritenuto che l'abbandono del
posto di lavoro - come detto - era giustificato da un motivo grave, al
giocatore non poteva ovviamente essere imposto di lavorare a quelle condizioni;
quanto all'altra argomentazione, indipendentemente dal fatto che un altro club
fosse stato disposto ad assumere l'istante per quelle o altre condizioni, egli
non ha né avrebbe in ogni caso potuto giocare, in quanto il convenuto aveva
trattenuto il suo "cartellino", che pure gli era stato richiesto
(teste __________ p. 2, interrogatorio formale istante ad 7), subordinandone la
riconsegna alla rinuncia da parte del lavoratore ad ogni sua pretesa (doc. 3).
- Ne
discende l'accoglimento dell'istanza nel senso che all'istante devono essere
pagati fr. 17'500.-- e che, per tale importo, deve essere rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al PE.
La
richiesta d'interessi sull'importo oggetto dell'azione creditoria, postulata
dall'istante con l'appello, non può di contro essere ammessa, non avendo egli
indicato il tasso d'interesse, né la data di decorrenza degli stessi.
- L'appello
è pertanto accolto ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e
CPC), mentre le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 2 ottobre 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 settembre 2000 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
- L'istanza
16 dicembre 1996 di __________ è accolta.
§ Di
conseguenza il __________, __________, è condannato a pagare a __________), la
somma di fr. 17'500.--, cifra corrispondente al salario di 3 mesi.
§§ Limitatamente
all'importo di fr. 17'500.-- è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio.
- Non
si prelevano tasse e spese. Il __________ rifonderà ad __________ fr.
1'200.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello. L'appellato
rifonderà all'appellante fr. 600.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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