AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.177
Data decisione, Autorità:
11.04.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00177
Lugano
11 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1999.00127 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con
petizione 30 giugno 1999 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 640'033.90
oltre interessi al 7% dal 19 ottobre 1998 e di ulteriori fr. 700.-, nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE
di Bellinzona;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 19 luglio 2000 ha accolto;
appellante
la convenuta, con atto di appello 20 settembre 2000, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 6 novembre 2000 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione in rassegna __________. ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 640'033.90 oltre interessi al 7% dal 19 ottobre 1998 e il
rigetto in via definitiva, con il rimborso delle spese esecutive di fr. 700.-,
dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Bellinzona.
L'attrice
fa in sostanza valere di aver eseguito tra il 2 giugno ed il 9 settembre 1998
tutta una serie di forniture di acciaio, che la controparte avrebbe onorato
solo in parte, lasciando per l'appunto insoluto l'importo oggetto della
petizione.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo innanzitutto di non aver né
ordinato né ricevuto la merce in questione, tanto più che gli eventuali
bollettini di consegna, semmai sottoscritti da persone non autorizzate, erano
comunque in numero inferiore alle fatture emesse. Contestati erano pure la
congruità ed il prezzo delle forniture, nonché la decorrenza e il tasso degli
interessi postulati.
C. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, emanata in applicazione del diritto
svizzero, ha accolto la petizione.
Il
giudice di prime cure, preso atto che le altre eccezioni erano state
abbandonate, si è limitato ad esaminare quella relativa alla quantità della
merce fornita, specificando che, siccome la convenuta al momento delle
forniture non aveva sollevato riserve di sorta controfirmando tra l'altro i
relativi bollettini di consegna, il relativo onere della prova incombeva a lei:
tale prova non essendo stata portata, non risultando in particolare che gli
ammanchi di ferro accertati al momento dell'allestimento dell'inventario di
fine anno, per altro nemmeno quantificati, si lasciassero ricondurre proprio
alle forniture e non ad altre circostanze, la contestazione della convenuta si
rivelava del tutto infondata. Quanto agli interessi moratori, le parti essendo
commercianti e risultando in Italia un tasso di sconto del 7%, gli stessi sono
stati riconosciuti all'attrice in tale misura.
D. Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede la riforma del primo giudizio
nel senso di respingere la petizione.
L'appellante,
pretendendo di aver formulato delle riserve al momento della consegna della
merce, contesta innanzitutto l'assunto con cui il Pretore aveva posto a suo
carico l'onere della prova in merito alla quantitativi forniti; in via
subordinata, ritiene comunque di aver validamente provato, mediante tutta una
serie di indizi convergenti, che l'attrice non aveva in realtà fornito le
quantità oggetto di fatturazione. Il giudizio pretorile era pure contestato con
riferimento alla decorrenza ed al tasso degli interessi moratori, semmai da
riconoscere a far tempo dal 6 gennaio 1999 in ragione del 5%.
E. Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
-
A
questo stadio della lite è ormai pacifico che la merce sia pervenuta alla
convenuta e che il prezzo esposto nell'occasione, che porterebbe ad un credito
a favore dell'attrice di fr. 640'033.90, sia corretto. Litigiosa, oltre agli
interessi, è unicamente l'entità dei quantitativi a lei consegnati.
-
L'appellante
non contesta l'assunto pretorile, per altro fondato sulla dottrina (Tercier,
Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n. 582 e seg.), secondo cui dal
fatto che l'acquirente non abbia formulato riserve al momento della fornitura
si possa presumere che la merce fornita corrisponde, anche dal punto
quantitativo, a quanto pattuito, cosicché spetta in definitiva a lui la prova
dell'eventuale inadempimento. A suo giudizio, tuttavia, nella fattispecie tale
presunzione non si applicava, avendo essa tempestivamente sollevato delle
riserve in merito alle forniture. L'istruttoria di causa ha permesso di
smentire tale tesi difensiva: agli atti non vi è in effetti alcuna prova di
lagnanze da parte della convenuta, al momento della consegna della merce,
riferite ai quantitativi consegnati dall'attrice (teste __________), essendo
anzi chiaro che il ritardo nel pagamento del saldo a favore di quest'ultima era
in realtà dovuto a problemi di liquidità (doc. E); quanto alla sospensione dei
pagamenti, avvenuta nel gennaio 1999, la convenuta non ha mai preteso prima
dell'inizio di questa vertenza che la stessa fosse dovuta alla scoperta,
durante l'allestimento dell'inventario di fine anno, di ammanchi di ferro
riconducibili all'attrice.
La
conclusione di caricare alla convenuta l'onere della prova si impone del resto
anche per un altro motivo. In presenza di un riconoscimento di debito incombe
in effetti al debitore l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione,
qualora essa non venga citata nell'atto, e in ogni caso di provare che il
riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla o perenta (ICCTF
30 giugno 1998 in re M./P.G.): nel caso di specie è chiaro che la convenuta,
tramite __________ - dal 6 maggio 1999 organo formale della società
(vicepresidente e direttore, cfr. doc. Z), ma al quale già prima di questa data
poteva senz'altro essere attribuita la qualità di organo di fatto, tanto è vero
che egli era tra l'altro competente ad ordinare la merce (testi __________,
__________ e __________), a ricevere i precetti esecutivi (facendo già uso del
titolo di "direttore", cfr. doc. K) e a firmare gli ordini di
pagamento (teste __________), tanto più che, se ciò non fosse stato ed egli
avesse dunque travalicato le proprie competenze, sarebbe stata incomprensibile
la sua successiva promozione - aveva riconosciuto, con le lettere di cui ai
doc. E e soprattutto G (quest'ultimo riferito al fax di controparte di cui al
doc. F), il credito dell'attrice di fr. 640'033.90; irrilevante è il fatto che
l'istanza di rigetto in via provvisoria dell'opposizione promossa dalla qui
attrice (cfr. inc. n. EF.99.00212 richiamato) sia stata a suo tempo respinta,
quel giudizio, concludente per l'assenza di un riconoscimento di debito in
quanto lo stesso non era stato sottoscritto da un organo formale della
convenuta, essendo limitato - diversamente da quello qui in esame - alla sola
verosimiglianza.
- Ciò
premesso, l'attrice, facendo firmare ai dipendenti della convenuta le bolle di
consegna relative alle forniture (doc. B, testi __________, __________,
__________ e __________), sempre corrispondenti a quanto fatturato (teste
__________), ha senz'altro dimostrato di aver fornito i quantitativi ivi
esposti. Se, come è risultato (testi __________, __________, __________,
__________ e __________), al momento della consegna quei dipendenti hanno poi
omesso di pesare le forniture - non è affatto provato, contrariamente a quanto
ritenuto dall'appellante (appello p. 8), che tale pratica sia usuale nel
settore - nonostante l'esplicito avviso sulla bolla "Attenzione:
controllare il peso. La bolla firmata per accettazione non consente reclami per
ammanchi di materiali" e ancora "Si dichiara che la merce di
cui alla presente bolla è stata controllata e ricevuta regolarmente"
(cfr. plico doc. B), ciò non può evidentemente andare a scapito della ditta
fornitrice.
La
convenuta afferma di aver constatato in seguito, e meglio al momento
dell'allestimento dell'inventario di fine anno, che la quantità di ferro
depositato nei magazzini, di cui per altro l'attrice era l'unica fornitrice
(teste __________), era inferiore a quella che sarebbe dovuto risultare e addebita
tale mancanza alla controparte. L'istruttoria di causa e in particolare la
testimonianza __________ ha effettivamente permesso di accertare che nel corso
dell'inventario venne constatata una differenza, ma la stessa, ancorché
facilmente documentabile dalla convenuta - al proposito sarebbe stato
sufficiente versare agli atti l'inventario 1998 e quello dell'anno precedente
nonché la lista della merce fornita e di quella venduta nel 1998 - non ha
potuto essere accertata nel suo quantitativo (il teste __________, parlando di
"diverse tonnellate di ferro", si è espresso in modo troppo
generico), così che in definitiva, essendo irrilevante l'intuizione del teste
__________ circa la sua importanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 2 ad art. 237), la convenuta nemmeno è stata in grado di provare di
che ordine di grandezza potesse essere l'eventuale ammanco. A prescindere da
ciò, stante il disordine aziendale all'interno della ditta convenuta (cfr.
duplica p. 4 e 6, conclusioni p. 5), nemmeno poteva essere ragionevolmente
escluso che tale differenza, già giustificabile - almeno in parte - dagli
scarti conseguenti all'attività di piegatura del ferro (teste __________, cfr.
pure appello p. 6 e 8), fosse dovuta ad altri motivi quali errori
nell'indicazione dei quantitativi al momento della rivendita, sottrazioni di
terzi, piuttosto che a forniture inferiori a quanto pattuito. La censura si
rivela quindi infondata.
- L'appellante
contesta infine la decorrenza ed il tasso degli interessi di mora di cui alla
decisione pretorile. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, la
censura, già evocata in risposta (p. 6), è senz'altro ricevibile.
Mentre il
termine di decorrenza degli stessi, fissato al 19 ottobre 1998, può senz'altro
essere confermato già per il fatto che la convenuta, tramite il suo organo di
fatto __________, quel giorno aveva ammesso di essere tenuta a rifondere gli
interessi (doc. E), tanto più che gran parte delle fatture, risalenti al più
tardi al 4 settembre 1998, avrebbe comunque dovuto essere soluta entro il 15
del mese successivo alla loro emissione (doc. A e L, art. 102 cpv. 2 CO),
ovvero entro il 15 ottobre 1998, la questione del tasso d'interesse merita un
discorso a sé.
Giusta
l'art. 104 cpv. 3 CO fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto
bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli
interessi moratori in questa più elevata misura. La giurisprudenza ha chiarito
che il tasso di sconto bancario non costituisce un fatto notorio e deve pertanto
essere provato dal creditore che se ne prevale (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 26 e n. 673 ad art. 184). Nel caso di specie, contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore, non vi è la prova di un tasso eccedente il 5%: mentre dal
doc. O, versato agli atti dall'attrice, si evince che il tasso di sconto in
Italia soggiaceva alla libera concorrenza e che gli istituti bancari facevano
di norma riferimento al Prime Rate ABI pubblicato sui principali quotidiani
(ex. Sole 24 Ore) +/- spread adeguato a dipendenza della qualità della
controparte, durata, frazionamento del rischio, ecc., dall'estratto 30 giugno
1999 del Sole 24 Ore di cui al doc. P risulta unicamente che tra il marzo ed il
giugno 1999 quest'ultimo tasso oscillava tra il 5.875-5.750%: essendo tuttavia
sconosciuto l'elemento "+/- spread adeguato", ovvero la qualità del
debitore, la durata, il frazionamento del rischio ecc., ben si può concludere
che il tasso del 7% non è assolutamente provato ed anzi nemmeno è possibile
concludere se ed eventualmente in quale misura lo stesso sia superiore al 5%.
Ritenuto che in base alla norma di legge il tasso di sconto determinante è
quello del luogo dell'adempimento, che in concreto è il domicilio italiano
dell'attrice (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO), a quest'ultima nemmeno giova la
produzione del doc. M, comprovante che il tasso praticato a quel momento dalla
Banca __________ era del 6%. Non essendo in definitiva stato provato un tasso
superiore al 5%, all'attrice potrà dunque essere attribuito solo quest'ultimo (art.
104 cpv. 1 CO; IICCA 22 dicembre 1993 in re D. SA/I. SA, 19 dicembre
1994 in re R. e lc./P. SA).
- Ne discende il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente
all'ammontare del tasso degli interessi moratori.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la pressoché
integrale soccombenza della convenuta qui appellante (art. 148 CPC), mentre,
stante la lieve modifica della sentenza pretorile, non vi è tutto sommato
motivo di rivedere il giudizio su spese e ripetibili di primo grado.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza i
dispositivi N. 1, 1.1 e 1.2 della sentenza 19 luglio 2000 della Pretura del
distretto di Bellinzona, sono così riformati:
- La
petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di
conseguenza la __________ è condannata a pagare a __________ I), la somma di
fr. 640'033.90 oltre interessi al 5% dal 19
ottobre 1998, nonché fr. 700.- per spese esecutive dalla data della
petizione.
1.2
Limitatamente alla somma di fr. 640'033.90 più interessi al 5% dal 19 ottobre
1998 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di Bellinzona.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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