AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.174
Data decisione, Autorità:
15.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00174
Lugano
15 dicembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1175
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 9
giugno 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
avv.
__________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 47'687.10 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore, domanda
ridotta in corso di causa a fr. 41'000.-- oltre interessi e spese esecutive;
Domanda avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore con sentenza
4 agosto 2000 per fr. 41'000.-- oltre interessi e spese esecutive;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 settembre
2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della
petizione;
Mentre l'attore con osservazioni del 20 ottobre 2000 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
afferma che la convenuta nel corso del 1993 gli avrebbe appaltato le opere da
capomastro nell'ambito del restauro delle sue proprietà di cui ai fondi n.
__________ e __________ di __________, opere che egli avrebbe eseguito a regola
d'arte e per le quali (dopo rettifica di un errore di calcolo) avrebbe
fatturato complessivi fr. 271'687.10, a fronte dei quali gli sarebbero stati
versati anticipi per complessivi fr. di fr. 224'000.--, dal che la presente
causa per il saldo di fr. 47'687.10 oltre interessi.
B. La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in primo
luogo le inadempienze del proprio architetto e direttore dei lavori, che le
avrebbe sottoposto un preventivo di complessivi fr. 693'240.-- quando invece
essa avrebbe avuto a disposizione solo fr. 500'000.--, obbligandola perciò a
rinunciare a determinate opere. Ciò nonostante, poco tempo dopo l'inizio dei
lavori l'arch. __________ avrebbe presentato alla convenuta una distinta di
costi supplementari imprevisti per complessivi fr. 115'000.--, mentre che il
consuntivo finale di tutte le opere sarebbe lievitato ad addirittura fr.
690'000.-- esclusi gli onorari d'architetto.
Quanto
al costo delle opere dell'attore, esso sarebbe originariamente stato
preventivato in circa fr. 150'000.--, mentre che la fattura finale avrebbe
raggiunto fr. 265'000.--, pari a quasi il doppio del previsto.
Posto
il pagamento di acconti per fr. 224'000.--, la convenuta avrebbe soluto tutto
quanto di spettanza dell'attore, atteso in particolare che il direttore dei
lavori non avrebbe avuto la facoltà di deliberare validamente l'esecuzione di
opere supplementari.
C. L'attore in replica ha ribadito la correttezza del proprio
adempimento e della propria fatturazione, precisando che il sorpasso del
preventivo sarebbe dovuto all'esecuzione di svariate opere supplementari,
richieste sia dalla convenuta, che le avrebbe così approvate, che dall'arch.
__________.
La
convenuta in duplica ha invece ribadito la propria tesi del mancato consenso da
parte sua all'effettuazione di opere supplementari.
Le
parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, riassunte le tesi delle parti, ha ritenuto fornita sia
la prova dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di cui alla fattura 9
ottobre 1993, che -in base alle deposizioni __________, __________ e __________
- quella del consenso della convenuta alla loro esecuzione. Egli ha poi
confermato la congruità della fatturazione, laddove l'attore si sarebbe
attenuto all'importo di liquidazione di fr. 265'000.--. Dal che, stanti acconti
per fr. 224'000.--, l'accoglimento della petizione per fr. 41'000.-- oltre
interessi e spese esecutive.
E. Delle censure dell'appellante, vertenti sostanzialmente sulla
valutazione delle prove offerte effettuata dal Pretore e tendenti ad ottenere
la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione della petizione, e
delle argomentazioni del resistente, che chiede invece la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Già durante la propria esposizione dei fatti l'appellante introduce
una prima censura al giudizio impugnato, sostenendo che la "base
prima" per l'analisi della fattispecie avrebbe dovuto essere costituita
dai documenti prodotti dalle parti, mentre che non sarebbe "dato" al
giudice di basarsi sulle testimonianze assunte nella fase istruttoria, atteso
che le stesse proverrebbero in prevalenza dagli stessi artigiani presenti in
cantiere (appello, punto 2, pag. 3).
L'argomentazione
è manifestamente insostenibile: il codice di rito non ha infatti stabilito a
priori alcuna gerarchia dei mezzi di prova, riservando alla sola valutazione
del giudice la decisione circa la maggiore o minore rilevanza delle varie
emergenze istruttorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, n. 1), e
addirittura incomprensibile -oltre che (ovviamente) immotivata- è
l'affermazione per cui al giudice sarebbe interdetta la possibilità di valersi
delle deposizioni testimoniali -ci si chiede allora perché la convenuta non si
sia a suo tempo opposta alla loro inutile assunzione-, che al contrario
costituiscono di frequente, nella prassi concernente il contratto di appalto,
l'indispensabile complemento della verità emergente dai documenti, atteso che
esse riguardano di regola piuttosto i fatti avvenuti successivamente nella
concreta realtà del cantiere, così come eventuali successivi accordi tra le
parti, non più formalizzati.
- Il successivo rilievo della ricorrente (punto 2, pag. 4) riguarda la
circostanza dell'asserita conoscenza da parte degli artigiani -e perciò anche
dell'attore- dei contenuti del contratto stipulato dalla convenuta con l'arch.
__________, contratto che essi non avrebbero potuto non conoscere per il motivo
che la sua firma era avvenuta "insieme ai contratti d'appalto",
sicché essi avrebbero dovuto sapere, siccome contenuto nel contratto con
l'arch. __________, che la sua facoltà di deliberare lavori in rappresentanza
della committente era limitata all'importo di fr. 5'000.--.
Anche
questa argomentazione si rivela infondata.
Infatti,
quand'anche si volesse ammettere -ma la circostanza è tutt'altro che assodata-
che committente, architetto e tutti gli artigiani si fossero dati appuntamento
ad una riunione destinata alla firma dei contratti, nulla consentirebbe ancora
di ammettere la conoscenza da parte dell'attore del contenuto di contratti ai
quali, ancorché concernenti il medesimo cantiere, egli era estraneo.
- La convenuta tenta poi di inficiare l'attendibilità delle
deposizioni poste dal Pretore a fondamento del proprio giudizio.
3.1 Una prima serie di argomenti è legata alla situazione personale
della convenuta (anziana, di salute incerta, non cognita della lingua italiana,
digiuna in materia di edilizia), dalla quale andrebbe dedotto, che essa non
avrebbe potuto "recare regolare visita al cantiere di __________, operare
lunghi e minuziosi controlli anche di carattere tecnico, discutere e impartire
ordini agli artigiani addirittura in lingua italiana, ordinare demolizioni di
pareti, spostamenti di muri, e quant'altro ancora" (punto 3, pag. 6),
sicché quello prospettato dai testi sarebbe "uno scenario da
fantascienza" (pag. 6).
Si
tratta di argomentazioni del tutto inconsistenti.
La
generica invocazione della propria situazione personale è infatti di per sé
priva di particolare forza probatoria, e nemmeno assume carattere di indizio,
specie nella misura in cui intende opporsi a precise e circostanziate
deposizioni testimoniali, che non risultano in contrasto con altri elementi
oggettivi in atti, e che non possono di conseguenza in alcun modo essere inficiate
da queste argomentazioni di presunta validità generale.
3.2 L'arch. __________ sarebbe, secondo la convenuta, interessato ad un
esito della lite favorevole agli artigiani, atteso che in caso contrario la
diminuzione delle loro mercedi comporterebbe la diminuzione del suo onorario
percentuale d'architetto.
La
tesi -esposta senza indicare un solo passaggio della deposizione dell'arch.
__________ che contrasterebbe con altre emergenze di causa- è risibile: vero è
semmai che il teste, cui, è bene ricordarlo, la convenuta ha denunciato la
lite, deve semmai temere la di lei soccombenza, visto che in tal caso sarebbero
ipotizzabili sue inadempienze nel contratto di architetto le cui possibili
conseguenze sarebbero per il mandatario ben peggiori della semplice riduzione
delle sue spettanze dovuta all'eventuale vittoria della convenuta nelle
vertenze con gli artigiani.
Pertanto,
se la deposizione dell'arch. __________ dovesse a priori, si ripete senza che
vi sia contraddizione alcuna con altre emergenze, essere ritenuta sospetta,
logica vorrebbe semmai che essa lo fosse in favore, e non a detrimento delle
tesi della convenuta.
3.3 Altrettanto generiche, prive cioè di concreta e reale contraddizione
con altri riscontri probatori, sono parimenti le globali critiche alle
deposizioni dei vari artigiani, sommariamente accusati di avere fatto
"fronte comune" (pag. 8 e 9) a discapito della convenuta: le
deposizioni dei testi "neutrali" da lei evocate (pag. 7 e 8) si
limitano di fatto a riferire di visite che questi avrebbero effettuato in
cantiere accompagnando la convenuta, senza che queste persone abbiano avuto un
maggiore coinvolgimento, e senza che queste, di conseguenza, possano riportare
altro che inutili frammenti di una fattispecie che hanno unicamente sfiorato,
prova ne è il fatto che al riguardo degli argomenti topici (opere
supplementari, consenso della committente) queste deposizioni sono totalmente
silenti.
3.4 La convenuta invoca poi anche la mancanza di preventivi scritti e di
accordi scritti, forma contrattualmente prevista, a sostegno dell'inesistenza
di pattuizioni deroganti al contenuto del contratto iniziale.
L'argomento
è però, manifestamente, di mera verosimiglianza, in quanto il solo fatto di
ritenere inverosimile o improbabile la mancata stipula di accordi supplementari
senza far capo alla forma scritta non depone ancora per la loro inesistenza, a
fronte di esplicite risultanze di senso contrario
Se
ne deve concludere che la convenuta, che nemmeno ha affrontato il merito delle
deposizioni che avrebbe così voluto inficiare, non ha saputo apportare nulla di
concludente nell'ottica di un diverso apprezzamento delle decisive deposizioni
dell'arch. __________ (atto XIII), di __________ (atto XI) e di __________
(atto VIII, pag. 9 e segg.).
- Il punto 4 del gravame (pag. 9-11) è dedicato all'esposizione di
asserite inadempienze degli artigiani, sostenendo la convenuta che "le
opere presso la proprietà __________ __________ sono state eseguite nella più
completa disorganizzazione e nel totale dispregio delle Norme SIA" (pag.
9).
Sennonché,
anche in questo caso alla convenuta va addebitata una generica esposizione di
lamentele concernenti l'intero cantiere, priva tuttavia dell'indicazione del
concreto pregiudizio che le sarebbe stato arrecato dal qui attore, ma solo di
un preteso danno globale di fr. 44'500.-- (pag. 11), che risulta solo in parte
riferito alle opere eseguite dall'attore (cfr. elenco difetti a pag. 11), e che
comunque è sprovvisto di riscontro probatorio (sia quo all'esistenza medesima
dei difetti che alla atteso che alla congruità dell'asserito pregiudizio)
atteso che in questa causa non è stata esperita la prova peritale (cfr. atto
XXII), di modo che quanto esposto in questa parte del gravame risulta affatto
privo di portata pratica ai fini del presente giudizio.
Non
va inoltre dimenticato che la convenuta nei propri allegati introduttivi mai ha
fatto accenno ad una pretesa difettosità dell'opera dell'attore, limitandosi
invece all'adduzione di contestazioni in merito all'importo della mercede a sua
carico. Ogni adduzione in proposito risulta pertanto irricevibile a questo
stadio della causa.
- Alla convenuta, tolte tutte le precedenti, infondate censure,
rimangono in definitiva due soli argomenti provvisti di potenziale pertinenza:
l'esistenza di un contratto in cui la mercede era inizialmente determinata in
fr. 150'000.-- (doc. 1) e la pretesa mancanza di potere di rappresentanza
dell'arch. __________ nella delibera di opere supplementari.
5.1 Sulla prima questione la convenuta rettamente ammette che la mercede
d'appaltatore va in questo caso computata in applicazione dell'art. 374 CO, non
essendo stata pattuita una mercede a corpo ex art. 373 CO (punto 6, pag. 12 e
13).
Da
questo accertamento giuridico essa trae tuttavia una conclusione errata,
laddove sostiene che -a fronte di "circa" fr. 150'000.-- di mercede
contrattuale e di fr. 271'687.-- di consuntivo- vi sarebbe un caso di
applicazione dell'art. 375 CO stante un sorpasso del preventivo pari al 100%:
vero è infatti che l'art. 375 CO trova applicazione qualora il preventivo venga
sproporzionatamente ecceduto nell'esecuzione della medesima opera di cui al
contratto originario, il che qui non è il caso, né la convenuta lo pretende,
verificandosi invece la diversa fattispecie per cui l'aumento della spesa è
stato determinato dall'esecuzione di opere supplementari, prova ne è il fatto
che la principale tesi difensiva della committente verte sulla mancanza di una
valida delibera per l'effettuazione delle opere supplementari. La resistente,
in altri termini, confonde il tema del sorpasso del preventivo con quello del
consenso all'esecuzione di opere supplementari laddove afferma che
"neppure è condivisibile la tesi pretorile secondo cui la committente
avrebbe accettato i lavori supplementari perché ha pagato degli acconti. In
realtà la committente si rifiuta di pagare il saldo relativo al sorpasso di
preventivo proprio perché non accetta i costi supplementari" (punto 7,
pag. 13).
5.2 La convenuta contesta poi di potere essere resa responsabile di atti
del suo progettista e direttore dei lavori eccedenti la di lui facoltà di
rappresentarla, sostenendo in particolare che egli non avrebbe avuto la facoltà
di deliberare per il di lei conto del lavori comportanti un sorpasso di spesa.
5.2.1 Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono
due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del
rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e
segg. ad art. 32 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La
facoltà dell’architetto direttore dei lavori di rappresentare il committente
nella conclusione di contratti con gli artigiani soggiace evidentemente anch’essa
alle predette regole (II CCA 22 settembre 1997 in re C./C., 5 luglio
1994 in re G. SA/B., 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/arch. D.G.).
Per
ciò che concerne il requisito dell’agire in nome di una terza persona vi è però
la presunzione naturale dell’agire dell’architetto a nome del committente se le
sue manifestazioni di volontà avvengono nell’ambito di un contratto di appalto
già esistente tra il committente e l’appaltatore (II CCA citate; Schwager,
Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
3. edizione, 1995, n. 799; Semjud. 1988, pag. 26 e segg.).
Per
quanto attiene invece all’estensione delle facoltà conferite dal committente
dell’opera all’architetto, la necessaria conseguenza dell’applicabilità dei
principi generali della rappresentanza è quella che esse si determinano sulla
base del contenuto del contratto tra il committente e l’architetto (Schwager,
opera citata, n. 804-807, 838). Non può quindi essere ammessa a priori la
facoltà di rappresentanza dell’architetto per compiti esulanti dal contenuto
precipuo dei compiti assegnatigli dal mandante (di regola progettazione e/o
direzione dei lavori), ed è perciò con cautela, in base al contenuto concreto
del loro contratto, che si può ammettere la facoltà per l’architetto di
contrattare con gli appaltatori in nome e per conto del suo mandante (Schwager,
opera citata, n. 823, 841) oppure, in quest’ambito, anche solo di chiedere
l’esecuzione di lavori supplementari (Schwager, opera citata, n. 842).
D’altro
canto vale comunque la regola generale per cui la procura al rappresentante non
deve necessariamente essere esplicita, ma può al contrario venire conferita in
qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente
che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Inoltre, se il
rappresentante agisce senza procura il rappresentato, ancorché non vincolato,
ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch,
opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Von Thur/Peter, opera citata, pag.
400), il che può nuovamente avvenire in forma tacita ed essere deducibile dalle
circostanze (Zäch, opera citata, n. 53-55 ad art. 38 CO).
5.2.2 Il Pretore (consid. 7 e 8) nel caso di specie ha ritenuto non già
l'avvenuta ratifica delle opere supplementari da parte della committente, ma
addirittura l'esistenza di un suo preventivo consenso, attestato dalle
risultanze delle prefate deposizioni dell'arch. __________, di __________ e di
__________, testimonianze che la convenuta, come si è detto (consid. 3), non è
stata in grado di revocare in dubbio. Posto che le deposizioni in questione
sono chiarissime -si può in proposito rinviare alla parziale trascrizione di
cui al consid. 7 del giudizio impugnato-, risulta sconfessata la tesi per cui
l'arch. __________ avrebbe agito quale falsus procurator, senza l'intervento di
una ratifica a posteriori della sua mandante.
- L'ultima censura della ricorrente (punto 9, pag. 15) verte sulla
quantificazione della mercede dell'attore, che essa vorrebbe vedere ridotta a
fr. 250'000.-- per effetto di un accordo in tal senso che l'arch. __________
avrebbe raggiunto con l'appaltatore.
La
tesi, che la convenuta, contravvenendo al proprio onere di allegazione, adduce
senza indicare alcunché a suo sostegno, non trova sufficiente riscontro nel
materiale istruttorio.
L'arch.
__________ ha in effetti dichiarato (pag. 4) che "nella liquidazione
finale è stato richiesto a __________ ed ottenuto uno sconto ulteriore di
complessivi fr. 20'000.-- circa, e ciò in considerazione che le opere erano
aumentate senza che vi fossero inghippi particolari nel cantiere. L'importo è
stato discusso e concordato con l'impresa". La sua deposizione trova
riscontro nella ricapitolazione della liquidazione finale (doc. 9, pag. 9), in
cui si vede che l'importo indicato dall'impresa di fr. 301'318.65 è dapprima
stato ridotto a fr. 285'357.85, ed in seguito ulteriormente ridotto dei cennati
fr. 20'000.-- sino a fr. 265'000.--.
Se
ne deduce che il ribasso invocato dalla convenuta è già stato praticato per
giungere alla mercede di fr. 265'000.-- correttamente posta alla base del
giudizio impugnato. Successivamente alla liquidazione finale vi sono ancora
l'unilaterale lettera della convenuta del 21 febbraio 1994 (doc. Y), inefficace
nella proposta di riduzione del saldo scoperto a fr. 45'000.-- già solo per il
motivo del mancato pagamento entro il termine indicato, e lo scritto
dell'attore del 28 marzo 1994 (doc. 12), in cui con indicazione manoscritta
l'importo di fr. 265'000.-- viene ridotto di ulteriori fr. 15'000.--, ma questo
documento, nemmeno invocato dalla convenuta, va considerato, in difetto di
migliori elementi che la resistente non fornisce, unicamente un'apocrifa
modifica in tal senso della richiesta di pagamento dell'attore.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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