AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.171
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00171
Lugano
8 gennaio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.759
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30
ottobre 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 74'884.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell'appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con sentenza 31 agosto 2000 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 21 settembre
2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Appello
sul quale l'attrice non si è espressa;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L'attrice sostiene di avere fornito e posato tra il 1994 e il 1995,
su richiesta della convenuta, elementi d'arredamento in vari esercizi pubblici
del Cantone. Tolti gli acconti di fr. 30'000.-- e lire 51 milioni, il credito
residuo, oggetto della presente causa, ammonterebbe a fr. 7'600.-- e lire
82'457'000, attestato oltretutto da un riconoscimento di debito della
convenuta.
B. La convenuta si è opposta alla petizione adducendo l'esistenza di
gravissimi difetti dell'opera, elencati nella perizia a futura memoria ed in
quella privata da lei fatta allestire, così che il riconoscimento di debito
sarebbe stato sottoscritto alla condizione che l'attrice provvedesse a proprie
spese alla loro riparazione, cosa che non sarebbe avvenuta.
La
convenuta vanterebbe inoltre un credito compensatorio di complessivi fr.
21'886.65 per varie spese da lei sostenute benché contrattualmente a carico
dell'attrice.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di
appalto retto dagli art. 363 e segg. CO, ha rilevato l'assenza o la tardività
delle notifiche degli asseriti difetti, ritenendo perciò perento ogni eventuale
diritto della committente. Quo alle pretese compensatorie, la convenuta non avrebbe
comprovato né l'avvenuto pagamento da parte sua e nemmeno la tesi per cui detti
costi sarebbero stati contrattualmente a carico dell'attrice.
Dal
che l'integrale accoglimento della petizione.
E. Delle argomentazioni dell'appellante, che postula la riforma del
querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione, si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il Pretore ha dato per scontata l'applicabilità degli art. 363 e
segg. CO, il che non è però evidente, avendo la presente fattispecie carattere
internazionale.
Vero
è semmai che in assenza di una pregressa scelta delle parti contrattuali (art.
116 cpv. 1 LDIP) tornerebbe qui applicabile il diritto italiano, trattandosi
della legislazione della parte che ha fornito la prestazione caratteristica del
contratto (art. 117 cpv. 3 lit. c LDIP).
A
questo risultato si giustifica tuttavia di derogare in favore del diritto
svizzero per il motivo che le parti nella presente causa l'hanno concordemente
invocato, formulando in tal modo una corrispondente scelta con i loro atti
concludenti (Rep. 1984, pag. 119).
-
A questo stadio della causa è nella fattispecie del tutto pacifica,
per ammissione della committente, l'esistenza del credito vantato in causa
dall'attrice, che ha perciò assolto con successo l'onere della prova a suo
carico, e l'esito della causa dipende pertanto unicamente dal destino delle
eccezioni difensive della convenuta legate alla difettosità dell'opera e
all'intervenuta compensazione, eccezioni per le quali essa è evidentemente
interamente gravata dell'onere probatorio.
-
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il
committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve
verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La
mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre
parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368
CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai
difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160).
Ove
i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano
stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti
stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta, in base all'art. 8
CC, al committente (DTF 118 II 147, 107 II 176), che deve in particolare
dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha
comunicato l’esistenza.
Da
questo obbligo ne consegue che qualora sia accertata proceduralmente
l’intempestività della notifica il giudice non può ignorare simile circostanza,
e questo, per effetto dell'applicazione d'ufficio del diritto federale, nemmeno
nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6
luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti, in: Rep. 1991, pag. 375;
II CCA 7 aprile 2000 in re E. SA/K.; Gauch, opera citata, n.
2174).
Occorre
pertanto distinguere: non è vero che il giudice procede o deve procedere
d'ufficio alla verifica della tempestività della notifica dei difetti (Rep.
citato, pag. 374), mentre è vero che il giudice è d'ufficio tenuto a trarre le
debite conseguenze dal fatto che -anche in assenza di corrispondenti censure
dell'appaltatore- il committente non è riuscito a fornire la prova che gli
incombe della tempestività della notifica.
Per
quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei
difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che
il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1
CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la
necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria
volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere
per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175, ripresa in: II
CCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.). A seconda delle circostanze, discende
tuttavia dal principio dell’affidamento il fatto che la manifestazione della
volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare
implicitamente anche dalla sola comunicazione dei difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, pag. 1814).
-
Il codice di rito pone un preciso limite alla fase in cui alle parti
è consentito addurre le circostanze di fatto a sostegno delle proprie domande
di causa; più precisamente, l'art. 78 CPC stabilisce che l'adduzione di fatti
deve avvenire nella fase dello scambio degli allegati introduttivi, mentre che
dopo questo momento l'adduzione di nuovi fatti può avere luogo solo in via di
restituzione in intero (art. 138 CPC). A maggior ragione è evidentemente
esclusa l'invocazione di nuove circostanze di fatto nella procedura di appello
(art. 321 CPC).
-
La convenuta dedica la parte cruciale del suo gravame (punto 5, pag.
5-10) alla puntuale indicazione delle avvenute notifiche dei difetti per ognuno
dei vizi dei quali vorrebbe prevalersi al riguardo dei lavori effettuati nei
vari locali.
5.1 Nei propri allegati introduttivi essa in proposito si è limitata
alle generiche affermazioni di avere "ripetutamente chiesto all'attrice
l'eliminazione dei difetti esistenti", (risposta, punto 6, pag. 6, con
riferimento al doc. 15) e di averli "prontamente e ripetutamente
notificati alla controparte" (duplica, punto 6, pag. 3, con riferimento al
doc. 16).
Il
doc. 15, verosimilmente indicato per errore, non è una notifica di difetti, ma
la lettera di un terzo alla convenuta.
Il
doc. 16 è di contro uno scritto raccomandato inviato dalla convenuta
all'attrice il 7 febbraio 1995 per notificare determinati difetti delle varie opere.
Come rettamente rileva il Pretore (consid. 4, pag. 6), tale notifica è
intervenuta ad una distanza variabile tra i 2 e i 10 mesi dalla consegna delle
varie opere, ragione per cui è pacifico, a dispetto di tutte le affermazioni
del contrario della ricorrente, che tale notifica è sicuramente tardiva per
tutti quei difetti che vanno ritenuti per loro natura evidenti.
Per
quanto riguarda eventuali difetti occulti, che la ricorrente a torto rimprovera
al Pretore di non avere considerato (punto 3, pag. 5), è del tutto pacifico che
è la convenuta, che si vorrebbe prevalere della loro esistenza, a dovere
addurre in maniera processualmente corretta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 78, m. 25) e dimostrare che determinati vizi dell'opera sono occulti -ovvero
non riconoscibili applicando quell'attenzione che si può ragionevolmente
pretendere da un conoscitore medio dell'opera- e che gli stessi sono stati
tempestivamente notificati una volta scoperti.
Nulla
di tutto ciò traspare dallo scritto doc. 16, del tutto silente circa la natura
dei difetti (occulti o evidenti) e il momento della loro comparsa, atteso che
la collettiva e simultanea notifica di difetti relativi a tutte le opere è di
per sé sintomatica di un agire intempestivo.
E'
perciò solamente a titolo abbondanziale che si procede nella disamina del
contenuto del doc. 16:
-
per il bar __________ la convenuta segnala la
non originalità del telaio di chiusura frontale dei cassetti e delle relative
guarnizioni, il che avrebbe già reso necessari due interventi e
comprometterebbe la tenuta stagna della cella frigorifera. Proprio dalla natura
del difetto, e dal fatto che già due interventi sono stati eseguiti, si desume
che l'asserito vizio deve essere già stato scoperto al primo intervento. Non si
afferma inoltre che il secondo intervento sarebbe appena avvenuto, dal che si
desume la tardività della notifica anche nell'ipotesi di difetto occulto;
-
per
lo snack-bar __________ il doc. 16 segnala determinati difetti, e l'appellante
(punto 5a, pag. 5 e 6) fa inoltre riferimento alla lettera doc. 9 della gerente
di quell'esercizio, datata 13 febbraio 1995, e alla di lei deposizione
testimoniale. Agli atti risulta tuttavia anche la dichiarazione doc. H della
medesima gerente, datata 25 aprile 1995 e perciò successiva al doc. 9, nella
quale essa si dichiara totalmente tacitata per le sue eventuali pretese di
garanzia nei confronti della convenuta. Ne consegue che, a prescindere dalla
tempestività della notifica, nulla può essere addebitato all'attrice per l'opera
compiuta in quel locale;
-
la
medesima, palese impressione di intempestività della notifica è eruibile anche
per i pretesi difetti del bar __________: la convenuta a sostegno delle proprie
tesi invoca la lettera doc. 12 che le avrebbe scritto il titolare di
quell'esercizio, ma il documento in questione, testualmente quasi identico al
doc. 16 ne è successivo di alcuni giorni, datando del 10 febbraio 1995.
La
circostanza è confermata dalla deposizione testimoniale del gerente __________,
che afferma che "mi viene mostrato il doc. 12 da me firmato e di cui
confermo il contenuto. Specifico che mi lamentai con il signor __________ e la
__________ per i difetti elencati su questo documento".
Se
ne deduce che l'insorgenza dei pretesi difetti ha necessariamente preceduto, di
un periodo imprecisato, la notifica in esame. Lo ammette del resto la stessa
appellante, laddove complessivamente afferma (punto 6, pag. 10) che "lo
scritto del 7 febbraio deve essere considerato come il risultato di una situazione
che si trascinava da diverso tempo";
- per
il ristorante __________ la convenuta segnala innanzitutto un problema alla
fascia di chiusura attorno al soffitto ribassato che si sarebbe però già
risolto.
Per
il resto lo scritto non pare avere la valenza di notifica di difetti, atteso
che la convenuta si limita a "chiedere il controllo" di determinate
parti dell'opera.
5.2 Stabilito ciò, l'appello deve essere disatteso nella sua invocazione
di altre e pregresse modalità di notifica (notifiche verbali o telefoniche,
notifiche fatte direttamente dai clienti finali), non fosse altro che per il
prefato motivo che la loro esistenza non è stata validamente invocata negli
allegati introduttivi, ragione per cui il solo fatto che ne sia emersa
l'esistenza in istruttoria non concorre ancora a fare divenire tali notifiche
delle risultanze del processo (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
78, m. 3).
Va
pertanto confermato il giudizio impugnato nella misura in cui ha negato alla
convenuta qualsivoglia facoltà compensatoria per effetto degli asseriti difetti
dell'opera.
- L'appellante (punto 11, pag. 13 e 14) ribadisce in seguito la tesi
secondo cui essa potrebbe opporre in compensazione ulteriori fr. 22'392.85 di
altri suoi crediti, che il Pretore (consid. 4, pag. 7) aveva negato per il
motivo che non erano stati dimostrati i motivi per cui detti importi avrebbero
dovuto essere posti a carico dell'attrice.
A
fronte di siffatta motivazione, la convenuta su questo tema non ha saputo far
meglio che trascrivere nel menzionato punto del suo gravame quanto esposto alle
pag. 4 e 5 delle sue conclusioni, il che non costituisce ovviamente una valida
confutazione delle argomentazioni pretorili, che vanno perciò confermate,
dovendosi ritenere l'appello irricevibile su questo punto per mancanza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC).
Ne
discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Le
spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
All'attrice,
che non ha presentato osservazioni, non si attribuiscono ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
21 settembre 2000 di __________ respinto.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'350.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1'400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster