AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.160
Data decisione, Autorità:
15.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00160
Lugano
15 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1170 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 12 ottobre 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22'168.70
oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;
Domanda
avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore con sentenza 4 agosto 2000;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 20 settembre 2000 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni del 20 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L’attrice afferma che la convenuta nel corso del 1993 le avrebbe
appaltato le opere di pittore e tappezziere nell'ambito del restauro delle sue
proprietà di cui ai fondi n. __________ e __________ di __________, opere che
essa avrebbe eseguito a regola d'arte e per le quali avrebbe fatturato complessivi
fr. 61'918.70, a fronte dei quali le sarebbero stati versati anticipi per soli
fr. 39'750.--, dal che la presente causa per il saldo di fr. 22'168.70 oltre
interessi.
B. La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in primo
luogo le inadempienze del proprio architetto e direttore dei lavori, che le
avrebbe sottoposto un preventivo di complessivi fr. 693'240.-- quando invece
essa avrebbe avuto a disposizione solo fr. 500'000.--, obbligandola perciò a
rinunciare a determinate opere. Ciò nonostante, poco tempo dopo l'inizio dei
lavori l'arch. __________ avrebbe presentato alla convenuta una distinta di
costi supplementari imprevisti per complessivi fr. 115'000.--, mentre che il
consuntivo finale di tutte le opere sarebbe lievitato ad addirittura fr. 690'000.--
esclusi gli onorari d'architetto.
Quanto
al costo delle opere dell'attrice, esso sarebbe originariamente stato preventivato
in circa fr. 40'000.--, mentre che la fattura finale avrebbe raggiunto fr.
60'000.--, con un sorpasso del 50% rispetto al preventivo.
La
procedente avrebbe pertanto unicamente diritto all'importo di cui al preventivo,
atteso in particolare che il direttore dei lavori non avrebbe avuto la facoltà
di deliberare validamente l'esecuzione di opere supplementari.
L'opera
dell'attrice sarebbe inoltre parzialmente difettosa, essendo in particolare
apparse numerose macchie di umidità in vari locali della dépendance, difetto notificato
già il 20 gennaio 1994.
C. L'attrice in replica ha ribadito la correttezza del proprio adempimento
e della propria fatturazione, precisando che il sorpasso del preventivo sarebbe
dovuto all'esecuzione delle opere supplementari di cui al doc. 11, richieste
sia dalla convenuta, che le avrebbe così approvate, che dall'arch. __________.
Tardiva sarebbe di contro la notifica dei difetti, per loro natura evidenti,
notifica oltretutto inviata al proprio architetto e non all'attrice.
La
convenuta in duplica ha invece ribadito la propria tesi del mancato consenso da
parte sua all'effettuazione di opere supplementari.
Le
parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, riassunte le tesi delle parti, ha ritenuto fornita sia
la prova dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di cui alla fattura 2
dicembre 1993, che -in base alle deposizioni __________ e __________ - quella
del consenso della convenuta alla loro esecuzione. Egli ha poi confermato
integralmente la congruità della fatturazione, senza nulla dedurre per gli
asseriti difetti, oltretutto notificati tardivamente.
E. Delle censure dell'appellante, vertenti sostanzialmente sulla
valutazione delle prove offerte effettuata dal Pretore e tendenti ad ottenere
la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione della petizione, e
delle argomentazioni della resistente, che chiede invece la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Già durante la propria esposizione dei fatti l'appellante introduce
una prima censura al giudizio impugnato, sostenendo che la "base
prima" per l'analisi della fattispecie avrebbe dovuto essere costituita
dai documenti prodotti dalle parti, mentre che non sarebbe "dato" al
giudice di basarsi sulle testimonianze assunte nella fase istruttoria, atteso
che le stesse proverrebbero in prevalenza dagli stessi artigiani presenti in cantiere
(appello, punto 2, pag. 3).
L'argomentazione
è manifestamente insostenibile: il codice di rito non ha infatti stabilito a
priori alcuna gerarchia dei mezzi di prova, riservando alla sola valutazione
del giudice la decisione circa la maggiore o minore rilevanza delle varie emergenze
istruttorie (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, n. 1), e addirittura incomprensibile -oltre che
(ovviamente) immotivata- è l'affermazione per cui al giudice sarebbe interdetta
la possibilità di valersi delle deposizioni testimoniali -ci si chiede allora
perché la convenuta non si sia a suo tempo opposta alla loro inutile assunzione-,
che al contrario costituiscono di frequente, nella prassi concernente il
contratto di appalto, l'indispensabile complemento della verità emergente dai documenti,
atteso che esse riguardano di regola piuttosto i fatti avvenuti successivamente
nella concreta realtà del cantiere, così come eventuali successivi accordi tra
le parti, non più formalizzati.
- Il successivo rilievo della ricorrente (punto 2, pag. 4) riguarda la
circostanza dell'asserita conoscenza da parte degli artigiani -e perciò anche
della ditta attrice- dei contenuti del contratto stipulato dalla convenuta con
l'arch. __________, contratto che essi non avrebbero potuto non conoscere per
il motivo che la sua firma era avvenuta "insieme ai contratti
d'appalto", sicché essi avrebbero dovuto sapere, siccome contenuto nel
contratto con l'arch. __________, che la sua facoltà di deliberare lavori in
rappresentanza della committente era limitata all'importo di fr. 5'000.--.
Anche
questa argomentazione si rivela infondata.
Infatti,
quand'anche si volesse ammettere -ma la circostanza è tutt'altro che assodata-
che committente, architetto e tutti gli artigiani si fossero dati appuntamento
ad una riunione destinata alla firma dei contratti, nulla consentirebbe ancora
di ammettere la conoscenza da parte dell'attrice del contenuto di contratti ai
quali, ancorché concernenti il medesimo cantiere, essa era estranea.
- La convenuta tenta poi di inficiare l'attendibilità delle deposizioni
poste dal Pretore a fondamento del proprio giudizio.
3.1. Una prima serie di argomenti è legata alla situazione personale
della convenuta (anziana, di salute incerta, non cognita della lingua italiana,
digiuna in materia di edilizia), dalla quale andrebbe dedotto, che essa non
avrebbe potuto "recare regolare visita al cantiere di __________, operare
lunghi e minuziosi controlli anche di carattere tecnico, discutere e impartire
ordini agli artigiani addirittura in lingua italiana, ordinare demolizioni di
pareti, spostamenti di muri, e quant'altro ancora" (punto 3, pag. 5 e 6),
sicché quello prospettato dai testi sarebbe "uno scenario da
fantascienza" (pag. 6).
Si
tratta di argomentazioni del tutto inconsistenti.
La
generica invocazione della propria situazione personale è infatti di per sé priva
di particolare forza probatoria, e nemmeno assume carattere di indizio, specie
nella misura in cui intende opporsi a precise e circostanziate deposizioni testimoniali,
che non risultano in contrasto con altri elementi oggettivi in atti, e che non
possono di conseguenza in alcun modo essere inficiate da queste argomentazioni
di presunta validità generale.
In
secondo luogo non va disatteso che, nell'evidente intento di razionalizzare il
lavoro di confezione dei gravami per tutte le cause in cui è risultata
soccombente, la convenuta adduce siccome inverosimili delle circostanze quali
la demolizione di muri o lo spostamento di pareti che con la presente fattispecie
di lavori di pittura e tappezzeria non hanno attinenza alcuna, e sono pertanto inconferenti
ed irricevibili nella misura in cui esse non esprimono una ragionevole critica
alle argomentazioni del giudizio che si vorrebbe impugnare.
3.2. L'arch. __________ sarebbe, secondo la convenuta, interessato ad un
esito della lite favorevole agli artigiani, atteso che in caso contrario la
diminuzione delle loro mercedi comporterebbe la diminuzione del suo onorario
percentuale d'architetto.
La
tesi -esposta senza indicare un solo passaggio della deposizione dell'arch.
__________ che contrasterebbe con altre emergenze di causa- è risibile: vero è
semmai che il teste, cui, è bene ricordarlo, la convenuta ha denunciato la
lite, deve semmai temere la di lei soccombenza, visto che in tal caso sarebbero
ipotizzabili sue inadempienze nel contratto di architetto le cui possibili
conseguenze sarebbero per il mandatario ben peggiori della semplice riduzione
delle sue spettanze dovuta all'eventuale vittoria della convenuta nelle
vertenze con gli artigiani.
Pertanto,
se la deposizione dell'arch. __________ dovesse a priori, si ripete senza che
vi sia contraddizione alcuna con altre emergenze, essere ritenuta sospetta,
logica vorrebbe semmai che essa lo fosse in favore, e non a detrimento delle
tesi della convenuta.
3.3. Altrettanto generiche, prive cioè di concreta e reale contraddizione
con altri riscontri probatori, sono parimenti le globali critiche alle
deposizioni dei vari artigiani, sommariamente accusati di avere fatto
"fronte comune" (pag. 9) a discapito della convenuta: le deposizioni
dei testi "neutrali" da lei evocate (pag. 7 e 8) si limitano di fatto
a riferire di visite che questi avrebbero effettuato in cantiere accompagnando
la convenuta, senza che queste persone abbiano avuto un maggiore
coinvolgimento, e senza che queste, di conseguenza, possano riportare altro che
inutili frammenti di una fattispecie che hanno unicamente sfiorato, prova ne è
il fatto che al riguardo degli argomenti topici (opere supplementari, consenso
della committente) queste deposizioni sono totalmente silenti.
3.4. La convenuta invoca poi anche la mancanza di preventivi scritti e di
accordi scritti, forma contrattualmente prevista, a sostegno dell'inesistenza
di pattuizioni deroganti al contenuto del contratto iniziale.
L'argomento
è però, manifestamente, di mera verosimiglianza, in quanto il solo fatto di
ritenere inverosimile o improbabile la mancata stipula di accordi supplementari
senza far capo alla forma scritta non depone ancora per la loro inesistenza, a
fronte di esplicite risultanze di senso contrario
Se
ne deve concludere che la convenuta, che nemmeno ha affrontato il merito delle
deposizioni che avrebbe così voluto inficiare, non ha saputo apportare nulla di
concludente nell'ottica di un diverso apprezzamento delle decisive deposizioni
dell'arch. __________ (atto XIII) e di __________ (atto VIII, pag. 6 e segg.).
- Il punto 4 del gravame (pag. 9-11) è dedicato all'esposizione di
asserite inadempienze degli artigiani, sostenendo la convenuta che "le
opere presso la proprietà __________ sono state eseguite nella più completa
disorganizzazione e nel totale dispregio delle __________ " (pag. 9).
Sennonché,
anche in questo caso alla convenuta va addebitata una generica esposizione di
lamentele concernenti l'intero cantiere, priva tuttavia dell'indicazione del
concreto pregiudizio che le sarebbe stato arrecato dalla qui attrice, ma solo
di un preteso danno globale di fr. 44'500.-- (pag. 11), che risulta del tutto
privo di riferimento con le opere eseguite dall'attrice (cfr. elenco difetti a
pag. 11), di modo che quanto esposto in questa parte del gravame risulta
affatto privo di portata pratica ai fini del presente giudizio.
- Alla convenuta, tolte tutte le precedenti, infondate censure,
rimangono in definitiva due soli argomenti provvisti di potenziale pertinenza:
l'esistenza di un contratto in cui la mercede era inizialmente determinata in
fr. 40'000.-- (doc. I) e la pretesa mancanza di potere di rappresentanza
dell'arch. __________ nella delibera di opere supplementari.
5.1. Sulla prima questione la convenuta rettamente ammette che la mercede
d'appaltatrice va in questo caso computata in applicazione dell'art. 374 CO,
non essendo stata pattuita una mercede a corpo ex art. 373 CO (punto 6, pag.
12).
Da
questo accertamento giuridico essa trae tuttavia una conclusione errata, laddove
sostiene che -a fronte di "circa" fr. 40'000.-- di mercede
contrattuale e di quasi fr. 62'000.-- di consuntivo- vi sarebbe un caso di
applicazione dell'art. 375 CO: vero è infatti che l'art. 375 CO trova
applicazione qualora il preventivo venga sproporzionatamente ecceduto nell'esecuzione
della medesima opera di cui al contratto originario, il che qui non è il caso,
né la convenuta lo pretende, verificandosi invece la diversa fattispecie per
cui l'aumento della spesa è stato determinato dall'esecuzione di opere
supplementari, prova ne è il fatto che la principale tesi difensiva della
committente verte sulla mancanza di una valida delibera per l'effettuazione
delle opere supplementari. La resistente, in altri termini, confonde il tema del
sorpasso del preventivo con quello del consenso all'esecuzione di opere
supplementari laddove afferma che "neppure è condivisibile la tesi
pretorile secondo cui la committente avrebbe accettato i lavori supplementari
perché ha pagato degli acconti. In realtà la committente si rifiuta di pagare
il saldo relativo al sorpasso di preventivo proprio perché non accetta i costi
supplementari" (punto 7, pag. 13).
5.2. La convenuta contesta poi di potere essere resa responsabile di atti
del suo progettista e direttore dei lavori eccedenti la di lui facoltà di
rappresentarla, sostenendo in particolare che egli non avrebbe avuto la facoltà
di deliberare per il di lei conto del lavori comportanti un sorpasso di spesa.
5.2.1. Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono
due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del
rappresentante in nome del rappresentato (Zäch,
Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts,
3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La
facoltà dell’architetto direttore dei lavori di rappresentare il committente
nella conclusione di contratti con gli artigiani soggiace evidentemente
anch’essa alle predette regole (II CCA 22 settembre 1997 in re C./C., 5
luglio 1994 in re G. SA/B., 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/arch. D.G.).
Per
ciò che concerne il requisito dell’agire in nome di una terza persona vi è però
la presunzione naturale dell’agire dell’architetto a nome del committente se le
sue manifestazioni di volontà avvengono nell’ambito di un contratto di appalto
già esistente tra il committente e l’appaltatore (II CCA citate; Schwager, Die Vollmacht des Architekten,
in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
3. edizione, 1995, n. 799; Semjud.
1988, pag. 26 e segg.).
Per
quanto attiene invece all’estensione delle facoltà conferite dal committente
dell’opera all’architetto, la necessaria conseguenza dell’applicabilità dei
principi generali della rappresentanza è quella che esse si determinano sulla
base del contenuto del contratto tra il committente e l’architetto (Schwager, opera citata, n. 804-807,
838). Non può quindi essere ammessa a priori la facoltà di rappresentanza
dell’architetto per compiti esulanti dal contenuto precipuo dei compiti
assegnatigli dal mandante (di regola progettazione e/o direzione dei lavori),
ed è perciò con cautela, in base al contenuto concreto del loro contratto, che
si può ammettere la facoltà per l’architetto di contrattare con gli appaltatori
in nome e per conto del suo mandante (Schwager,
opera citata, n. 823, 841) oppure, in quest’ambito, anche solo di chiedere
l’esecuzione di lavori supplementari (Schwager,
opera citata, n. 842).
D’altro
canto vale comunque la regola generale per cui la procura al rappresentante non
deve necessariamente essere esplicita, ma può al contrario venire conferita in
qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente
che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Inoltre, se il rappresentante
agisce senza procura il rappresentato, ancorché non vincolato, ha però la
possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n.
33 ad art. 38 CO; Von Thur/Peter,
opera citata, pag. 400), il che può nuovamente avvenire in forma tacita ed
essere deducibile dalle circostanze (Zäch,
opera citata, n. 53-55 ad art. 38 CO).
5.2.2. Il Pretore (consid. 7 e 8) nel caso di specie ha ritenuto non già
l'avvenuta ratifica delle opere supplementari da parte della committente, ma
addirittura l'esistenza di un suo preventivo consenso, attestato dalle
risultanze delle prefate deposizioni dell'arch. _________ e di __________,
testimonianze che la convenuta, come si è detto (consid. 3), non è stata in
grado di revocare in dubbio. Posto che le deposizioni in questione sono
chiarissime -si può in proposito rinviare alla parziale trascrizione di
cui al onsid. 7 del giudizio impugnato-, risulta sconfessata la tesi per cui
l'arch. _________ avrebbe agito quale falsus procurator, senza l'intervento di
una ratifica a posteriori della sua mandante.
- L'ultima censura della ricorrente verte sulla quantificazione della
mercede dell'attrice, che essa vorrebbe vedere ridotta a fr. 57'000.-- per
effetto di un accordo in tal senso che l'arch. _________ avrebbe raggiunto con
la ditta attrice.
Anche
quest'ultima tesi è infondata.
Il
doc. F invocato in proposito dalla convenuta è infatti unicamente una proposta
in tal senso dell'arch. __________, che da un lato non risulta essere stata
accettata dall'attrice, ma se che anche lo fosse stata, non potrebbe oggi
essere addotta con successo, non essendo intervenuto il pagamento entro la data
del 31 marzo 1994, termine cui la proposta era chiaramente legata, costituendo
il pronto pagamento di tale importo il motivo fondamentale per cui la proposta
avrebbe potuto essere accettata dall'appaltatrice.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 20 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 570.--
b)
spese fr. 30.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione
3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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