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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.159
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00159
Lugano
10 gennaio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1452 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 25 settembre 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale avv. __________
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
56'935.85 oltre interessi in conseguenza della responsabilità
dell’amministratore della società anonima;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 25 luglio 2000 ha accolto;
Appellante
l’ing. __________, che con atto di appello del 20 settembre 2000 chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni 25 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L'attrice è risultata perdente nel fallimento di __________
dell'importo di fr. 65'494.80 per premi dell'assicurazione infortuni rimasti impagati
negli anni 1990, 1991 e 1992, importo ridotto a fr. 56'935.85 a seguito di un
accordo raggiunto dall'attrice con l'avv. __________, anch'egli, come gli altri
convenuti, già membro del consiglio di amministrazione della fallita.
Ottenuta
la cessione delle pretese della massa ex art. 260 LEF, nella presente causa
essa procede contro i convenuti per il suddetto importo, addebitando loro gravi
negligenze nella conduzione della società, segnatamente l'omesso allestimento
dei bilanci di alcuni anni e, stante la compromessa situazione economica, il
mancato deposito degli stessi ex art. 725 CO, atto che sarebbe stato doveroso
da lungo tempo.
B. Nella propria risposta del 20 marzo 1996 i convenuti hanno escluso
che l'insolvenza di __________ possa essere stata ascrivibile agli
amministratori, quanto semmai al clima generale di recessione, contestando
inoltre gli addebiti relativi alle pretese omissioni e negligenze
nell'allestimento dei bilanci e la circostanza per cui gli stessi da tempo
avrebbero dovuto essere presentati al giudice.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art.
754 e segg. CO in vigore sino al 30 giugno 1992, ha ritenuto che la __________
sarebbe già stata in situazione fallimentare alla metà degli anni 80,
situazione che risulterebbe con chiarezza dai bilanci di quegli anni, ragione
per cui gli amministratori in ossequio all'art. 725 v.CO, avrebbero dovuto
provvedere al deposito del bilancio prima che restassero impagati i premi
assicurativi spettanti all'attrice, il che avrebbe evitato il danno occorsole.
Dal
che l'accoglimento della petizione.
E. L'ing. __________ nel proprio gravame sostiene che non sarebbe stato
l'indebitamento della __________ a causare il danno patito dall'attrice, ma
piuttosto l'agire dell'ing. __________, azionista unico e amministratore
delegato della società, il quale l'avrebbe gestita da solo e da solo avrebbe
omesso il pagamento dei contributi assicurativi pur conoscendo la situazione
debitoria della società, il che interromperebbe il nesso di causalità adeguata
con la colpa del ricorrente, consistente nel mancato deposito dei bilanci, ed
il danno in questione.
In
subordine, il ricorrente chiede che si tenga conto del fatto che egli non ha partecipato
all'atto giuridico che ha causato il danno, così da non potere essere ritenuto
solidalmente responsabile con l'ing. __________, unico organo attivo della società.
F. Delle osservazioni formulate dall'attrice al gravame, del quale essa
chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
-
Le
parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi
nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa sia da
risolvere mediante l’applicazione degli art. 754 e segg. v.CO (II CCA 30
ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z., 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V.).
-
A questo stadio della causa non vi è più contestazione da parte
dell'appellante dell'esistenza di una violazione da parte sua dei doveri
dell'amministratore della società anonima, sanciti dall'art. 725 v.CO, per il
motivo del mancato deposito del bilancio della __________ nonostante che non
fosse più data la necessaria copertura del capitale azionario (appello, punto
9, pag. 4 e 5), mentre che litigiosa è la questione dell'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra questo comportamento dell'amministratore e
l'insorgenza del danno di cui è chiesto il risarcimento.
2.1 Il nesso di causalità adeguata è dato allorché il comportamento del
presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la
comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso
(DTF 112 II 442; II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 e
segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
vol. 1, pag. 72 e 73).
Il
giudice confrontato con il caso concreto deve chiedersi se è probabile che il
fatto considerato abbia prodotto un effetto del genere di quello avveratosi, se
in altre parole il risultato era oggettivamente prevedibile (DTF 112 II
442, 101 II 73). Il comportamento della vittima o di un terzo di regola non annulla
il nesso di causalità adeguata tra il comportamento del danneggiante e il
danno, e questo anche nel caso in cui la colpa del danneggiato o quella del
terzo eccedano la colpa del danneggiante (DTF 112 II 41).
Questo
perché anche quando altre cause del danno si affiancano a quella imputabile al
danneggiante, questa rimane nondimeno adeguata fino a che essa può ancora
essere ritenuta rilevante (II CCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc.).
Se invece essa viene messa in secondo piano alla causa concomitante al punto da
apparire, al confronto, irrilevante, allora si parla di interruzione del nesso
di causalità adeguata (DTF 116 II 524; Rep. 1988, pag. 277; Deschenaux/Tercier, opera citata,
pag. 65; Brehm, opera
citata, n. 132 e segg. ad art. 41 CO).
2.2 Nel caso, come quello di specie, in cui si debbano valutare le
conseguenze di un'omissione, occorre invece indagare sull'esistenza di un nesso
di causalità ipotetica. Questo significa che per risolvere il quesito a sapere
se un certo risultato è in relazione con una determinata omissione ci si deve
chiedere se detto risultato, secondo la comune esperienza e l'ordinario
andamento delle cose, sarebbe stato ottenuto anche senza l'omissione.
Se
con un alto grado di verosimiglianza si può affermare che senza l'omissione in
questione il danno non si sarebbe verificato, allora è dato un adeguato nesso
di causalità tra l'omissione e il danno (DTF 116 IV 310; II CCA 4
febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc.; Brehm,
opera citata, n. 126 ad art. 41 CO).
2.3 In base a questi principi è addirittura manifesto, nonostante le
affermazioni contrarie del ricorrente, che l'omissione da lui commessa è
direttamente causale per il verificarsi del danno: infatti, come rettamente
rilevato dal Pretore (consid. 5.1, pag. 6), se i bilanci fossero stati
tempestivamente depositati da amministratori diligenti la società sarebbe stata
sciolta ben prima che divenissero esigibili i premi assicurativi rimasti impagati,
ragione per cui è addirittura certo che senza l'omissione il danno non si
sarebbe verificato. Contrariamente alla tesi dell'appellante, il nesso di
causalità adeguata così determinato non viene interrotto per il motivo che
l'ing. __________ ha successivamente omesso il pagamento dei premi assicurativi
o che la stessa questione del pagamento di detti premi era curata
esclusivamente da altro amministratore. Il suo agire (mantenimento in essere
dei contratti di lavoro con i dipendenti, dal quale deriva l'obbligo al
pagamento dei premi delle assicurazioni obbligatorie) non possiede in effetti
alcuna connotazione di eccezionalità, ma va al contrario ritenuto costituente
parte della normale amministrazione della __________, volta a mantenerla
operativa nel consueto settore d'affari.
In
tali circostanze l'agire dell'ing. __________ appare meramente incidentale, e
nulla toglie alla rilevanza dell'omissione commessa dall'appellante, che a
mente di questa Camera permane decisiva per il verificarsi del danno in discussione.
2.4 La successiva argomentazione del ricorrente è volta ad ottenere la
non applicazione nei suoi confronti della responsabilità solidale prevista dall'art.
759 v.CO. La tesi è però fondata sulla non verificata circostanza, già evocata
in precedenza dal ricorrente, secondo cui l'ing. __________ sarebbe l'unico
responsabile dell'atto giuridico (mancato pagamento dei premi assicurativi) che
ha causato il danno all'attrice, e pertanto l'argomentazione è a ben vedere una
mera ripetizione della predetta tesi della mancanza di nesso causale adeguato
tra l'omissione dell'appellante e il danno subito dalla procedente.
quella tesi, l'unica considerazione possibile nell'ottica dell'applicazione dell'art.
759 v.CO deve essere quella per cui tutti gli amministratori risultano
colpevoli dell'omesso deposito dei bilanci che ha arrecato danno all'attrice, ragione
per cui ben si giustifica il fatto che essi siano stati chiamati a rispondere
in solido per tale danno.
Tanto
basta a determinare la reiezione del gravame, del tutto infondato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art.
148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 20 settembre 2000 dell'ing. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'080.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 1'100.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attrice
fr. 2'500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione
2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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