AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.158
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00158
Lugano
10 gennaio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.652 della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 13 giugno 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
19’447.75 in conseguenza della responsabilità dell’amministratore della società
anonima;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 25 luglio 2000 ha accolto;
Appellanti
l’ing. __________ e l'avv. __________, che con atti di appello del 20 settembre
2000 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Mentre
l'attrice con osservazioni 21 novembre 2000 postula la reiezione dei gravami
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello dell'ing. __________
-
se deve essere accolto l’appello dell'avv. __________
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L'attrice è risultata perdente nel fallimento di __________
dell'importo di fr. 19'447.75, di cui fr. 18'139.45 per forniture di materiali
da costruzione, credito attestato da sentenza giudiziaria (doc. B), e la
rimanenza per spese e ripetibili.
Ottenuta
la cessione delle pretese della massa ex art. 260 LEF, nella presente causa essa
procede contro i convenuti, amministratori della fallita, addebitando loro
gravi negligenze nella conduzione della società, segnatamente l'omesso allestimento
dei bilanci di alcuni anni, l’inattendibilità dei bilanci allestiti e, stante
la compromessa situazione economica, il mancato deposito degli stessi ex art.
725 CO, atto che sarebbe stato doveroso sin dal 1983.
B. Con
risposta 8 marzo 1996 l'avv. __________ ha avversato la petizione escludendo
ogni responsabilità da parte sua, essendo egli dimissionario dal consiglio di
amministrazione della fallita a far tempo dal 24 luglio 1990.
Nella
propria risposta del 14 marzo 1996 l'ing. __________ e __________ hanno escluso
che l'insolvenza di __________ possa essere stata ascrivibile agli amministratori,
quanto semmai al clima generale di recessione, contestando inoltre gli addebiti
relativi alle pretese omissioni nell'allestimento dei bilanci e la circostanza
per cui gli stessi da tempo avrebbero dovuto essere presentati al giudice.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 754 e segg.
CO in vigore sino al 30 giugno 1992 ed ammessa la legittimazione passiva di tutti
i convenuti, in particolare anche dell'avv. __________, ha ritenuto che la
__________ sarebbe già stata in situazione fallimentare alla metà degli anni
80, situazione che risulterebbe con chiarezza dai bilanci di quegli anni,
ragione per cui gli amministratori in ossequio all'art. 725 vCO, avrebbero
dovuto provvedere al deposito del bilancio prima che l'attrice effettuasse le
forniture poi rimaste impagate, il che avrebbe evitato il danno occorsole. Dal
che l'accoglimento della petizione.
E. L'ing. __________ nel proprio gravame sostiene che non sarebbe
stato l'indebitamento della __________ ha causare il danno patito dall'attrice,
ma piuttosto l'agire dell'ing. __________, che da solo avrebbe stipulato con
lei i contratti di fornitura conoscendo la situazione debitoria della società,
il che interromperebbe il nesso di causalità adeguata con la colpa del
ricorrente, consistente nel mancato deposito dei bilanci, ed il danno in
questione.
In
subordine, il ricorrente chiede che si tenga conto del fatto che egli non ha partecipato
all'atto giuridico che ha causato il danno, così da non potere essere ritenuto
solidalmente responsabile con l'ing. __________, unico organo attivo della
società.
L'avv.
__________ nella propria impugnativa rileva invece che il danno subito
dall'attrice sarebbe intervenuto a seguito di un contratto stipulato dopo che
egli aveva rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione della
fallita, e non poteva perciò più esercitare controllo di sorta sull'attività
della stessa. Egli non avrebbe pertanto commesso alcuna colpa, neppure lieve,
che possa in qualche modo avere causato il danno subito dall'attrice, atteso
che il fatto di non avere a suo tempo depositato i bilanci non avrebbe rilevanza
nella fattispecie, essendo il danno stato causato dal contratto concluso
dall'ing. __________, la cui azione sarebbe l'unica rilevante, tanto da
interrompere un eventuale nesso causale con la mancata denuncia di insolvenza.
Si dovrebbe inoltre considerare l'estraneità del ricorrente all'atto dannoso,
così da non poterlo ritenere solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 759 vCO.
F. Delle osservazioni formulate dall'attrice ai due gravami, dei quali
essa chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
-
Le parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS),
sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa
sia da risolvere mediante l’applicazione degli art. 754 e segg. v.CO (II CCA
30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z., 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V.).
-
A questo stadio della causa non vi è più contestazione da parte dei
convenuti dell'esistenza di una violazione da parte loro dei doveri
dell'amministratore della società anonima, sanciti dall'art. 725 vCO, per il
motivo del mancato deposito del bilancio della __________ nonostante che non
fosse più data la necessaria copertura del capitale azionario (per l'ing.
__________: appello, punto 9, pag. 4; per l'avv. __________: appello, punto 9,
pag. 5), mentre che litigiosa è la questione dell'esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra questo comportamento dell'amministratore e l'insorgenza
del danno di cui è chiesto il risarcimento.
2.1 Il nesso di causalità adeguata è dato allorché il comportamento del
presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la
comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso
(DTF 112 II 442; II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 e
segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
vol. 1, pag. 72 e 73).
Il
giudice confrontato con il caso concreto deve chiedersi se è probabile che il
fatto considerato abbia prodotto un effetto del genere di quello avveratosi, se
in altre parole il risultato era oggettivamente prevedibile (DTF 112 II
442, 101 II 73). Il comportamento della vittima o di un terzo di regola non annulla
il nesso di causalità adeguata tra il comportamento del danneggiante e il
danno, e questo anche nel caso in cui la colpa del danneggiato o quella del
terzo eccedano la colpa del danneggiante (DTF 112 II 41).
Questo
perché anche quando altre cause del danno si affiancano a quella imputabile al
danneggiante, questa rimane nondimeno adeguata fino a che essa può ancora
essere ritenuta rilevante (II CCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc.).
Se invece essa viene messa in secondo piano alla causa concomitante al punto da
apparire, al confronto, irrilevante, allora si parla di interruzione del nesso
di causalità adeguata (DTF 116 II 524; Rep. 1988, pag. 277; Brehm,
opera citata, n. 132 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, opera citata, pag. 65).
2.2 Nel caso, come quello di specie, in cui si debbano valutare le
conseguenze di un'omissione, occorre invece indagare sull'esistenza di un nesso
di causalità ipotetica. Questo significa che per risolvere il quesito a sapere
se un certo risultato è in relazione con una determinata omissione ci si deve
chiedere se detto risultato, secondo la comune esperienza e l'ordinario
andamento delle cose, sarebbe stato ottenuto anche senza l'omissione.
Se
con un alto grado di verosimiglianza si può affermare che senza l'omissione in
questione il danno non si sarebbe verificato, allora è dato un adeguato nesso
di causalità tra l'omissione e il danno (DTF 116 IV 310; II CCA 4
febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc.; Brehm,
opera citata, n. 126 ad art. 41 CO).
2.3 In base a questi principi è addirittura manifesto, nonostante le
affermazioni del contrario dei ricorrenti, che l'omissione da loro commessa è
direttamente causale per il verificarsi del danno: infatti, se i bilanci
fossero stati tempestivamente depositati da amministratori diligenti la società
sarebbe stata sciolta ben prima della stipula dei contratti (cfr. distinta a
pag. 3 della sentenza doc. B) che hanno arrecato danno alla procedente, contratti
che non avrebbero pertanto potuto essere conclusi, ragione per cui è
addirittura certo che senza l'omissione il danno non si sarebbe verificato.
Contrariamente
alla tesi degli appellanti, il nesso di causalità adeguata così determinato non
viene interrotto per il motivo che la stipula dei contratti è stata curata
esclusivamente da altro amministratore, ovvero dall'ing. __________. Il suo
agire (ripetuti acquisti di materiale da costruzione per modici importi) non possiede
in effetti alcuna connotazione di eccezionalità, ma va al contrario ritenuto
costituente parte della normale amministrazione della __________, volta a mantenerla
operativa nel consueto settore d'affari.
In
tali circostanze l'agire dell'ing. __________ appare meramente incidentale, e
nulla toglie alla rilevanza dell'ommissione commessa dagli appellanti, che a mente
di questa Camera permane decisiva per il verificarsi del danno in discussione.
Per
quanto riguarda, inoltre, il convenuto avv. __________, tale nesso di causalità
non è interrotto nemmeno dalla sue dimissioni dal consiglio di amministrazione
della società poiché la causa del danno, ossia il mancato tempestivo deposito
dei bilanci, si è verificato ben prima della sua uscita.
2.4 La
successiva argomentazione dei ricorrenti è volta ad ottenere la non applicazione
nei loro confronti della responsabilità solidale prevista dall'art. 759 v.CO.
La tesi è però fondata sulla non verificata circostanza, già evocata in
precedenza dai ricorrenti, secondo cui l'ing. __________ sarebbe l'unico
responsabile dell'atto giuridico (la stipula dei contratti in questione) che ha
causato il danno all'attrice, e pertanto l'argomentazione è a ben vedere una
mera ripetizione della predetta tesi della mancanza di nesso causale adeguato
tra l'omissione dei convenuti e il danno subito dalla procedente.
Reietta
quella tesi, l'unica considerazione possibile nell'ottica dell'applicazione dell'art.
759 v.CO deve essere quella per cui tutti i convenuti risultano colpevoli dell'omesso
deposito dei bilanci che ha arrecato danno all'attrice, ragione per cui ben si
giustifica il fatto che essi siano chiamati a rispondere in solido per tale
danno.
Tanto
basta a determinare la reiezione di entrambi i gravami, del tutto infondati.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dei ricorrenti (art.
148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 20 settembre 2000 dell'ing. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attrice
fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. L’appello 20 settembre 2000 dell'avv. __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attrice
fr. 1'000.-- per ripetibili d’appello.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione
2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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