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Numero d'incarto:
12.2000.148
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00148
Lugano
23 novembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.99.433 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 31 maggio 1999 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'481.35
oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 31 agosto 2000 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con gravame del 13 settembre 2000 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la
convenuta con osservazioni 10 ottobre 2000 postula la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Nel 1994 l'attore ha conferito due mandati alla convenuta: quello
relativo al suo divorzio e una vertenza contro la precedente datrice di lavoro,
dei quali con la presente causa lamenta la cattiva esecuzione, chiedendo il
risarcimento del danno che ne sarebbe derivato.
Nell'ambito
della causa di divorzio la convenuta dopo il rituale esperimento di
conciliazione avrebbe lasciato decadere il termine per l'introduzione
dell'azione di merito, il che avrebbe avuto come conseguenza il fatto che
l'attore sarebbe stato astretto al pagamento di alimenti per 6 mesi di più, con
un pregiudizio di complessivi fr. 4'500.--.
Nella
causa contro la ex datrice di lavoro la convenuta avrebbe instato ai sensi
degli art. 416 e segg. CPC, limitando la domanda di causa a fr. 20'000.-- nonostante
che il credito effettivo fosse di fr. 6'381.35 superiore, con la conseguenza
che nella successiva procedura introdotta per ottenere il pagamento della differenza
gli sarebbe stata opposta con successo l'eccezione di res iudicata, il che
avrebbe causato un danno pari ai predetti fr. 6'381.35 oltre a fr. 600.-- per
ripetibili attribuite nella seconda procedura.
B. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando sia
l'esistenza qualsivoglia violazione contrattuale da parte sua, che l'esistenza dell'asserito
danno derivante dalla conduzione della causa di stato.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamato l'art. 398 CO
sulla responsabilità del mandatario, ha ritenuto che non si potrebbe ammettere
l'esistenza del necessario nesso causale tra la mancata introduzione
dell'azione di merito entro 6 mesi dall'esperimento di conciliazione e
l'asserita persistenza dell'obbligo alimentare. Quo alla causa nei confronti
della ex datrice di lavoro, il Pretore non ha considerato errata la scelta da
parte della convenuta della procedura speciale ex art. 416 e segg. CPC, e
ritenuto che dopo l'introduzione del primo allegato di causa il mandato le
sarebbe stato revocato, nulla potrebbe esserle addebitato per l'eventuale danno
sopportato dall'istante.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso dell’accoglimento della petizione- e di quelle
della resistente -che chiede invece che l'appello sia respinto con protesta di
spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- In base all’art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella
fattispecie controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo
diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni
cumulative (per tante: II CCA 17 aprile 1998 in re F./A., 8 luglio 1996
in re F.C. SA/F.):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste un nesso
di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito
dal mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione
contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in
base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna
colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
- L'attore nel proprio gravame ripropone innanzitutto il rimprovero
alla convenuta al riguardo dell'avvenuta perenzione del procedimento avviato
con il primo esperimento di conciliazione ex art. 421 CPC, atteso che essa
avrebbe conosciuto la precisa istruzione secondo cui egli intendeva definire a
breve termine le sorti del suo rapporto famigliare e che, secondo l'ordinario
andamento delle cose, se il primo procedimento avesse seguito il suo corso i
criteri della separazione sarebbero stati definiti prima di quanto lo furono.
La
doglianza è del tutto infondata.
A
prescindere infatti dalla circostanza per cui la rapida conclusione di una
causa di stato dipende eminentemente dall'attitudine di entrambe le parti, e
non solo dai desideri di una di esse (e in effetti la conclusione non fu qui
così rapida, visto che si procedette in via di separazione e non di divorzio),
nulla in atti dimostra che la necessità di ripetere l'esperimento di
conciliazione abbia in concreto prolungato di sei mesi la durata dell'obbligo
dell'attore al pagamento di un contributo alimentare alla moglie.
Dalle
tavole processuali non risulta in effetti alcuna procedura provvisionale avviata
dalla moglie nei confronti dell'attore, e nemmeno un accordo tra le parti, i
cui effetti potrebbero essersi prolungati a causa del ritardo nell'inoltro
dell'azione di merito. La convenzione allegata alla sentenza di separazione
(doc. C) non è datata, e nemmeno è indicata la data da cui sarebbe stato pagato
il contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili indicato al punto 10 della
convenzione, ragione per cui si deve desumere che essa sia entrata in vigore
solo con l'omologazione, avvenuta nel febbraio del 1996.
Se
ne deve concludere che nulla indica che il preteso ritardo nell'adire il
giudice del merito abbia prolungato il periodo di pagamento degli alimenti, che
semmai ha iniziato a decorrere più tardi, ed è perciò terminato più in avanti
nel tempo, ferma però restando la sua durata di poco meno di tre anni, sicché -come
rettamente ritenuto dal Pretore- nulla dimostra che l'attore abbia effettivamente
subito un danno.
Tale
risultato non muta evidentemente nemmeno volendo addebitare alla convenuta una
violazione dell'obbligo di informazione piuttosto che una mancanza di diligenza
di altro genere: non essendoci prova dell'asserito danno, la pretesa va infatti
comunque disattesa.
- Il ricorrente ribadisce le proprie tesi anche al riguardo delle
pretese inadempienze della convenuta in relazione alla procedura da lei avviata
per suo conto nei confronti della di lui ex datrice di lavoro laddove -in
concreto- la violazione contrattuale risiederebbe nell'avere inoltrato
un'azione ex art. 416 e segg. CPC del valore di fr. 20'000.--, ovvero il
massimo consentito da tale procedura, quando il credito dell'attore era invece
superiore, componendosi di fr. 11'000.-- circa di pretese salariali e di altri
fr. 15'000.-- di indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO, per complessivi fr.
26'000.-- e rotti, motivo per cui il maggior credito di fr. 6'381.35 sarebbe
andato perso.
Anche
in questo caso le censure del ricorrente sono ingiustificate.
Egli
sembra infatti dimenticare, nonostante che il Pretore abbia (giustamente)
ritenuto significativa la circostanza, di avere revocato alla convenuta il
mandato in questione, già il 23 maggio 1995, ovvero prima dell'inizio
dell'istruttoria di causa (cfr. inc. CL.94.32 richiamato) per affidarlo
immediatamente ad un altro professionista.
La
rilevanza ai fini di questo giudizio della revoca del mandato è duplice: in
primo luogo, anche qualora si volesse considerare errata la scelta della
procedura speciale in luogo di quella ordinaria, la revoca del mandato ha
evidentemente impedito alla convenuta qualsiasi modifica dell'impostazione data
alla causa; in secondo luogo al 23 maggio 1995 il nuovo patrocinatore,
contrariamente all'opinione del ricorrente (punto 4.2.b, pag. 5), qualora
l'avesse ritenuto opportuno avrebbe ancora sicuramente potuto estendere la
propria domanda di causa ai sensi dell'art. 75 lit. b CPC.
L'eventuale
omissione della convenuta poteva e doveva perciò essere sanata dal successivo
patrocinatore dell'attore, la cui inazione, nelle circostanze date di subitanea
revoca all'attrice del proprio mandato, risulterebbe pertanto l'unica in relazione
di causalità adeguata con l'asserito danno (per analogia: II CCA 21 marzo
1997 in re B./E.).
In
ogni caso, il giudizio impugnato merita conferma anche laddove stabilisce che -nelle
circostanze date- non poteva essere ritenuta a priori errata la scelta della
procedura speciale in luogo di quella ordinaria.
Vero
è infatti che la convenuta era libera di introdurre l'azione ex art. 416 CPC
quantificando unicamente le pretese salariali, e chiedendo in aggiunta l'attribuzione
di una non quantificata indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, spettando la valutazione
di tale indennità unicamente al giudice (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 416, m. 16), che avrebbe perciò potuto, senza violare l'art. 86
CPC, concludere per un giudizio di condanna anche ad un importo eccedente il
limite di fr. 20'000.--, prelevando in tale ipotesi le spese di giustizia di
cui alla procedura ordinaria (SJ 1997, pag. 157; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
416, nota 961).
Del
resto, a ben vedere il ricorrente non insorge contro la decisione pretorile di
non ritenere inappropriata la scelta processuale della convenuta (cfr. punto
4.2.b, pag. 5), preferendo sostenere, nuovamente, che la violazione
contrattuale da lei commessa risiederebbe piuttosto nella mancata informazione
circa l'esistenza della possibilità di scegliere tra due procedure.
Sennonché,
non insorgendo contro il giudizio che giustifica la scelta operata dalla
convenuta (ancorché effettuata senza informarne il cliente), la pretesa violazione
contrattuale consistente nell'avere omesso di orientare il cliente non può essere
in relazione di sorta con l'asserito danno, dal momento che la convenuta
risulta avere preso una decisione condivisibile o almeno giustificabile.
Ne
deve seguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in
ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello
13 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 250.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione
1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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