AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.145
Data decisione, Autorità:
17.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00145
Lugano
17 novembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.505
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 13
luglio 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
di fr. 23'716.80 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore e
l'iscrizione in via definitiva per fr. 13'595.45 oltre interessi di un'ipoteca
legale dell'artigiano sul fondo n. __________ di __________, di proprietà dei
convenuti;
Domande avversate dai convenuti, che in via riconvenzionale hanno
chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 13'837.-- oltre interessi;
In cui il Pretore con sentenza 30 giugno 2000 ha respinto sia
l'azione principale che la riconvenzionale;
Appellante l'attore, che con atto di appello del 5 settembre 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni del 16 ottobre 2000 postulano la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
afferma che i convenuti nel marzo del 1998 gli avrebbero appaltato le opere di
scavo in vista dell'edificazione di una casa d'abitazione sul loro fondo n.
__________ di __________ contro una mercede di fr. 37'000.--.
Egli
avrebbe iniziato i lavori il 16 marzo 1998 ma avrebbe dovuto sospenderli
cautelativamente il giorno successivo, stante il pericolo di frane e
smottamenti a causa dell'imprevista natura del terreno.
Avendo
i committenti preteso l'immediata continuazione dei lavori, ed avendo invece
l'attore subordinato la prosecuzione dell'opera all'adozione di determinate
misure di sicurezza, i convenuti il 20 marzo 1998 sarebbero receduti dal
contratto. Stante l'art. 377 CO, essi dovrebbero risarcire fr. 13'595.45 di
mercede delle opere già eseguite e fr. 10'121.35 in risarcimento del danno, dal
che la pretesa di complessivi fr. 23'716.80 oltre interessi e la conferma
dell'ipoteca legale provvisoria iscritta per fr. 13'595.45 oltre interessi.
B. I
convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che l'attore avrebbe
iniziato lo scavo in maniera contraria alle regole dell'arte -ovvero tentando
di sbancare un terreno in pendenza partendo dal basso invece che dall'alto-
sospendendo poi i lavori invocando inesistenti problemi di sicurezza, mentre
che in realtà egli non sarebbe più stato in grado di proseguire stante l'errore
iniziale di impostazione. Nulla sarebbe perciò dovuto all'attore, atteso che la
ditta interpellata dopo di lui avrebbe richiesto fr. 50'837.80, laddove il
maggiore onere di fr. 13'837.-- oltre interessi rispetto ai fr. 37'000.--
contrattualmente previsti sarebbe stato causato dall'errata impostazione dei
lavori da parte sua, e sarebbe pertanto oggetto di domanda riconvenzionale.
C. Il
convenuto si è opposto alla riconvenzionale contestando qualsivoglia violazione
contrattuale da parte sua. Le parti hanno per il resto in seguito confermato le
rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte
avversaria.
D. Il
Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un
contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha considerato che
l'attore non avrebbe fornito prove sufficienti in merito all'ammontare della
mercede per il lavoro svolto, e addirittura non avrebbe portato prove di sorta
quo all'asserito mancato guadagno, motivo per cui la petizione andrebbe del
tutto disattesa nonostante si debba ammettere il compimento di parte del
lavoro. Da respingere sarebbe pure la domanda riconvenzionale, posto che sarebbero
stati i committenti a recedere dal contratto senza prima avere costituito in
mora l'appaltatore per la ripresa dei lavori.
E. Delle
argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile
nel senso dell'accoglimento della petizione- e di quelle dei resistenti - che
chiedono invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A questo stadio della causa appare incontestato che le conseguenze
del recesso contrattuale pronunciato dai convenuti vanno decise in base all'art.
377 CO, atteso in particolare che i committenti hanno accettato la decisione
del Pretore laddove, proprio in applicazione di questa norma, ha integralmente
respinto la loro azione riconvenzionale (consid. 4, pag. 5).
Non
si vede del resto come potrebbe altrimenti essere giustificata la decisione dei
committenti di recedere dal contratto.
Il
telegramma doc. F adduce la "vostra interruzione dello scavo per motivi
infondati" e invoca perciò la mora nel compimento dei lavori (esplicita in
tal senso la risposta di causa, pag. 5, che invoca l'art. 107 CO), ma allora
sarebbe stata necessaria una preventiva messa in mora ex art. 102 CO.
La
risposta di causa menziona anche l'art. 366 CO (pag. 5) senza però precisare se
si intende fare riferimento al ritardo nel compimento (cpv. 1) -sicuramente non
verificato- o alla difettosità "prevedibile con certezza" (cpv. 2),
pure da negare visto che l'opera sarebbe stata compiuta da un terzo senza
apprezzabili problemi, se non un maggior costo, che nulla ha a che vedere con l'art.
366 cpv. 2 CO e che sarebbe se del caso rimasto a carico dell'appaltatore,
stante la pattuizione di una mercede a corpo ex art. 373 CO.
- Secondo l'art. 377 CO il recesso del committente comporta l'obbligo
per lui di remunerare il lavoro già eseguito e di tenere indenne l'appaltatore
da ogni danno (DTF 117 II 273, consid. 4).
L'onere
di provare l'esistenza e l'ammontare della pretesa ex art. 377 CO spetta
all'appaltatore, in applicazione della regola generale in materia di onere
probatorio di cui all'art. 8 CC (da ultimo: II CCA 8 novembre 2000 in re
D./P.), ed è ben vero, come rettamente rammenta il Pretore citando la sentenza
di questa Camera del 18 aprile 1997 in re G. e llcc./M. e llcc., che qualora
l'appaltatore non assolva l'onere probatorio che gli incombe ne deve conseguire
una decisione a lui sfavorevole, e questo nonostante il fatto che egli ha
eseguito una prestazione e che perciò la reiezione integrale della sua pretesa
è per lui in un certo senso punitiva. Il principio deve tuttavia essere esposto
con precisione: lo stesso Pretore riconosce che la totale negazione della
pretesa nonostante il compimento della prestazione suscettibile di
remunerazione riveste carattere d'eccezione, che si verifica qualora anche una
pronuncia in termini di equità sia impossibile (consid. 3, pag. 5), il che
avviene in particolare quando al giudice non sono stati esposti elementi
conoscitivi di sorta, così da non potersi compiere alcuna valutazione della
prestazione compiuta, nemmeno prudenziale, senza cadere nell'arbitrio.
- Ciò non è manifestamente il caso nella fattispecie, nella quale
occorre infatti dare atto all'attore dell'avvenuta dimostrazione dell'entità
della prestazione compiuta, essendo stato assodato in contraddittorio che egli
ha scavato ed allontanato 844,438 metri cubi di terreno (doc. N; cfr. anche la
risposta di causa, in cui non vi è contestazione del compimento di tale
prestazione).
Per
tale prestazione l'attore il 23 marzo 1998 ha fatturato complessivi fr.
13'595.45, con un costo unitario di fr. 16.10 al mc (doc. L), ed è interessante
notare che questa fatturazione non è di per sé stata contestata nella
corrispondenza preprocessuale, avendo i convenuti sostenuto piuttosto la
difettosità dell'opera e il ritardo causato dal comportamento dell'attore (cfr.
il doc. M). Nella risposta di causa i convenuti si sono limitati ad affermare
che è "contestato che la mercede sia dovuta, come pure è contestato
l'importo così come calcolato da controparte" (punto 4, pag. 4), ma ci si
può lecitamente domandare se siffatta indicazione soddisfi i requisiti minimi
di una valida contestazione ai sensi dell'art. 170 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 170, m. 6). E' d'altro canto vero che non è noto quale fosse il
volume complessivo dello scavo da eseguire, così da non potersi determinare la
mercede dovuta all'appaltatore in base a quella forfetaria pattuita e alla
frazione di opera compiuta, ma ciò non toglie che questa Camera, sulla base
degli elementi in atti e sulla scorta della propria esperienza in materia di
contratto di appalto sia in grado di quantificare ragionevolmente la mercede
spettante all'attore per il lavoro compiuto.
Risulta
infatti nella fattispecie che la ditta successivamente incaricata dai convenuti
ha pagato fr. 10.50 al mc più IVA (ulteriori fr. 0.6825 al mc) solo per potere
deporre il materiale scavato nella vicina discarica di __________ (deposizione
__________). Posto che l'attore ha fatturato complessivi fr. 16.10 al mc, se ne
deduce che egli per il lavoro di scavo ha chiesto poco meno di fr. 5.-- al mc,
importo assolutamente congruo e del tutto in linea con i valori di mercato,
noti per sommi capi alla Camera senza necessità di dover far capo ad una
perizia come le sarebbe possibile per gli art. 322 litt. a) e 88 litt a) CPC.
Ne consegue che, in riforma del giudizio impugnato, la pretesa di fr. 13'595.45
in remunerazione del lavoro svolto merita di essere tutelata.
Diverso
è invece il caso per la richiesta di fr. 10'121.35, corrispondente all'asserito
margine di guadagno del 43.24% nell'esecuzione del lavoro (petizione, punto 5,
pag. 4): è infatti manifesto che stante l'elevato costo di discarica, cui si
aggiunge ovviamente il costo del lavoro di scavo e di trasporto, siffatto
margine di guadagno non esiste, ragione per cui in assenza di concreti elementi
di giudizio -effettivo margine di guadagno e entità del lavoro non compiuto-
per questa pretesa deve essere confermata la decisione del Pretore.
Non
potendo infine l'eventuale difettosità dell'opera dell'attore essergli
validamente opposta per rifiutare il pagamento (II CCA 8 novembre 2000
citata, 25 gennaio 1999 in re arch. R./C.; Gauch, Der Werkvertrag, 4.
edizione, n. 524, 530; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 21 e 22 ad art. 377
CO), se ne deve concludere per l'esistenza del cennato credito dell'attore di
fr. 13'595.45, cui vanno aggiunti gli interessi moratori al 5% dal 13 luglio
1998, data dell'inoltro della petizione.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del
gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
5 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
1.1 __________ e
__________, sono condannati, con vincolo di solidarietà, a pagare a __________,
fr. 13'595.45 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1998.
1.2 Fino a concorrenza
di fr. 13'595.45 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1998 la garanzia
sostitutiva dell'ipoteca legale dell'artigiano è liberata in favore di
__________, e per la rimanenza essa è riconsegnata ai convenuti.
-
Invariato.
-
La tassa di
giustizia dell'azione principale di fr. 1'000.-- e le spese, da anticipare
dall'attore, restano a suo carico per 2/5 mentre che per 3/5 sono a carico dei
convenuti in solido, che sempre in solido rifonderanno all'attore fr. 500.--
per parte di ripetibili.
-
Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 570.--
b)
spese fr. 30.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 2/5, mentre che per 3/5
sono a carico dei convenuti in solido, che sempre in solido rifonderanno
all'attore fr. 300.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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