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Numero d'incarto:
12.2000.142
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00142
Lugano
23 novembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in procedura ordinaria appellabile inc. OA.99.638
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10
settembre 1999 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
138'469.05 oltre interessi;
E ora
sull’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dagli attori pedissequamente
alla petizione, che il Pretore con decreto 28 giugno 2000 ha respinto;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello dell'8 settembre 2000 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di assistenza
giudiziaria;
Appello
sul quale il convenuto non si è espresso;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in
fatto:
che
con petizione 10 settembre 1999 gli attori sostengono che le violazioni
commesse dal convenuto delle proprie mansioni di avvocato e notaio comporterebbero
per lui l'obbligo di risarcire il danno causato, pari a complessivi fr.
138'469.05 oltre interessi;
che
di questo asserito danno fr. 104'484.-- deriverebbero da problemi insorti in
relazione alle mansioni svolte dal convenuto nel contesto della stipula di un
contratto di compravendita immobiliare, in virtù del quale gli attori avrebbero
acquistato da __________ il fondo n. __________ di __________;
che
un ulteriore importo, stimato prudenzialmente in fr. 30'000.--, deriverebbe
invece dalla rottura del contratto di appalto stipulato dagli attori con
__________ (società facente capo al __________), ed in particolare dal fermo
dei lavori sul cantiere e da scoscendimenti di terreno provocati dai primi
interventi eseguiti da __________ in violazione delle regole dell'arte edilizia
(petizione, punto 12, pag. 9);
che
gli attori, dichiaratisi privi di mezzi, con istanza 10 settembre 1999 hanno
chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che
il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo da un lato che gli attori non avrebbero
dimostrato l'impossibilità di gravare ulteriormente il loro fondo per far
fronte alle spese di causa, e dall'altro che __________ il 19 febbraio 2000
avrebbe beneficiato di una vincita di fr. 12'602.--, importo che avrebbe potuto
essere utilizzato per far fronte alle spese processuali;
che
delle argomentazioni degli appellanti, postulanti la riforma del decreto pretorile
nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi, mentre che il convenuto non si è espresso
sul gravame;
Considerato
in
diritto:
che
giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in
grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza
giudiziaria, tranne che nel caso in cui questa non presenti probabilità di
esito favorevole (art. 157 CPC);
che
la questione non va evidentemente posta in astratto, ma bensì con riferimento
alle particolarità del caso in esame;
che
la causa in questione ha un valore di fr. 138'469.05 oltre interessi, e rientra
così nel novero di quelle comprese tra i fr. 50'000.-- e i fr. 200'000.-- ai
sensi dell'art. 9 TOA e tra quelle comprese tra fr. 100'000.-- e fr. 200'000.--
ai sensi dell'art. 17 LTG;
che
pertanto la tassa di giustizia può essere stimata in fr. 3'500.--, mentre
l'onorario del patrocinatore potrebbe essere aggirarsi sui fr. 11'000.-- per la
trattazione dell'intera pratica;
che
gli attori hanno inoltre chiesto l'esperimento di una perizia;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, va ritenuta per gli attori l'impossibilità
di disporre del predetto importo di almeno fr. 14'500.--;
che
va in particolare esclusa l'eventualità di un ulteriore aggravio ipotecario del
fondo per il semplice motivo che la situazione reddituale degli attori
impedisce il pagamento di altri interessi, motivo per cui nessun istituto
bancario può ragionevolmente essere disponibile all'erogazione di un credito, e
questo indipendentemente dalla questione a sapere se il valore del fondo sia
tale da costituire effettivamente un pegno immobiliare in caso di aumento del
debito;
che
un dettagliato esame della situazione economica degli attori dimostra che essi
effettivamente non hanno i mezzi necessari alla conduzione del processo, superando
già solo le esigenze minime della famiglia il loro reddito complessivo;
che
anche la vincita di fr. 12'602.-- lordi risulta essere stata impiegata per far
fronte a spese correnti e ai debiti contratti;
che
agli attori non può essere validamente opposto il fatto che questa situazione
si è venuta a creare per effetto dell'incauto ed oneroso acquisto immobiliare
da loro effettuato;
che
per contro ben si sarebbe potuto pretendere che essi già all'atto della presentazione
della domanda di assistenza giudiziaria avessero a dar prova della medesima
diligenza processuale mostrata con l'appello;
che
il beneficio dell'assistenza giudiziaria va tuttavia limitato a quella parte
delle domande di causa per cui va ammessa l'esistenza di probabilità di esito
favorevole;
che
ciò, manifestamente, non è il caso per la domanda di fr. 30'000.--, con cui si
chiede in pratica al convenuto di rispondere di inadempienze contrattuali di
__________ nel contratto di appalto per la costruzione della casa;
che
anche i costi della richiesta perizia tecnica sono di conseguenza esclusi dal
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
il beneficio dell'assistenza giudiziaria può pertanto essere concesso fino a
concorrenza del valore di causa di fr. 108'469.05;
che l'appello deve
perciò essere parzialmente accolto;
che
le circostanze giustificano di non prelevare tasse o spese, e di non attribuire
ripetibili per questa decisione.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 155 e segg. CPC
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 8 settembre 2000 di __________ e __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza il decreto 28 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformato nel modo seguente:
-
L'istanza 10 settembre 1999 di assistenza giudiziaria di __________
e __________ è accolta sino a concorrenza del valore di causa di fr.
108'469.05.
-
Invariato.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello, non si attribuiscono
ripetibili.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione
2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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