AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.141
Data decisione, Autorità:
05.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00141
Lugano
5 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.1999.00113 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 13
ottobre 1999 da
rappr. dal Sindacato __________
e
contro
con cui gli istanti hanno chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 13'704.- oltre interessi ed un importo di fr.
6'852.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, per un valore
complessivo non eccedente fr. 19'999.-.
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione delIe istanze e che il Pretore con sentenza 6 dicembre 2000,
riferendosi all'istanza del dipendente, ha parzialmente accolto limitatamente a
complessivi fr. 13'704.-, omettendo invece di statuire sulle pretese della
Cassa disoccupazione.
Appellante il dipendente, che con atto d'appello 6
settembre 2000 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
integralmente l'istanza, mentre la convenuta con appello adesivo 22 settembre
2000, opponendosi al gravame principale, chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere l'istanza del dipendente;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ è stato assunto, in qualità di assistente di volo,
dalla ditta __________ a decorrere dal 1 aprile 1999 e per tempo determinato
fino al 30 novembre 1999. All'istante è in seguito stata assegnata anche la
mansione di autista del furgone d'appoggio all'elicottero. Nella serata del 26
luglio 1999 __________ ha avuto un incidente d'auto, a seguito del quale gli è
stata ritirata la patente per guida in stato di ebrietà (valore min. 1,6 - max
2,13 grammi per mille; inc. penale n. DAC 878/99; decreto di accusa del PP del
4 ottobre 1999). Saputo del ritiro della licenza di condurre, la convenuta gli
ha notificato, in data 30 luglio 1999, una disdetta con preavviso di un mese.
Il successivo 9 agosto la stessa ditta, adducendo di essere venuta a sapere del
motivo del ritiro della licenza, ha reputato necessario mettere immediatamente
fine al contratto di lavoro per cause gravi.
-
Con le istanze 13 ottobre 1999, il lavoratore e la Cassa
disoccupazione, reputando ingiustificato e tardivo il provvedimento adottato
nei confronti del dipendente, hanno chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dei salari del periodo agosto - novembre 1999, per un totale di fr.
13'704.-, nonché di un'indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c
cpv. 3 CO, pretesa dall'impiegato, nella misura di due mesi di stipendio,
corrispondenti a fr. 6'852.-. Il tutto entro i limiti di complessivi fr.
19'999.-. Da parte sua la convenuta avversa le domande sostenendo che il
dipendente era già stato ammonito in precedenza dal non bere alcolici. Inoltre,
oramai senza patente, il lavoratore non avrebbe più potuto svolgere la sua
mansione d'autista.
-
Con la sentenza impugnata, il Pretore ha ritenuto anzitutto
l'intempestività del licenziamento del 9 agosto 2000, frutto di una riflessione
di ben nove giorni dal momento in cui la convenuta sarebbe dovuta
presumibilmente venire a sapere della grave infrazione commessa dall'istante.
L'istanza è stata dunque accolta nei limiti di fr. 13'704.-. Quo alla richiesta
di indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO, essa non è stata riconosciuta in ragione
della breve durata dell'impiego e del comportamento, non ineccepibile, del
lavoratore.
-
Con l'appello in rassegna l'impiegato critica la sentenza per
aver completamente negato, a suo dire ingiustamente, l'indennità di cui
all'art. 337c cpv. 3 CO.
Con
appello adesivo la convenuta -oltre ad avversare le pretese ricorsuali mosse
dall'istante- ribadisce di essere venuta a conoscenza della reale gravità
dell'infrazione commessa dal lavoratore solo il 6 agosto 1999, con il che la
disdetta sarebbe tempestiva essendo essa intervenuta appena tre giorni dopo.
Considerata la potenziale pericolosità delle attività dell'istante, (trasporto
di cherosene, assistente di volo) e la dedizione all'alcool dello stesso, si
giustificherebbe così il severo provvedimento con la conseguenza che nulla
sarebbe dovuto alla controparte.
-
Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato ex
art. 337 CO -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla
ripetizione di mancanze di minore rilevanza- dev'essere esercitato entro breve
tempo dalla (o dall'ultima) violazione contrattuale su cui si fonda la
disdetta. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo
superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza
di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del
contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria con la conseguenza
della perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF
97 II 146; 75 II 322; II CCA 11 settembre 1998 in re B./C. AG; Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose
Entlassung, p. 33). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il
termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere di regola
limitato a due o tre giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la
fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, op. cit., ibidem; Decurtins,
op. cit. ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed.,
n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, p. 272) rispettivamente a un tempo
relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona
giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/Von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 17 ad art. 337 CO), oppure quando
oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio
prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2. ed., n. 11 ad art. 337 CO). In altre
parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del
termine all'esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di
caso in caso, ritenuto che la parte che pronuncia la disdetta è gravata
dell'onere di dimostrarne il fondamento nel suo complesso, il che include
evidentemente anche la dimostrazione della tempestività della sua pronunzia.
-
Nel caso concreto, la convenuta sostiene di essere venuta a
conoscenza di tutta la gravità dell'incidente, e in particolare dello stato di
ebrietà al volante del dipendente, solo in data 6 agosto 1999, per cui a suo
dire la disdetta, intervenuta il 9 agosto 1999, sarebbe tempestiva.
Ma tale
versione dei fatti, peraltro contestata, non è suffragata da alcun mezzo di
prova. A tal fine il testo della lettera di licenziamento redatto dalla
convenuta medesima e che cita:
"facciamo
riferimento alla nostra disdetta del 30 luglio 1999 e, a conoscenza dei motivi
per cui le è stata tolta la patente per la guida di autoveicoli, le dobbiamo
purtroppo comunicare che la disdetta ha effetto immediato"-, non può
assurgere a prova utile ad affermare la tesi della ricorrente adesiva.
Parimenti, la dichiarazione del teste _________ (verbali udienza 17 dicembre
1999, p. 3) è nella fattispecie inconferente. Egli, in effetti, non proferisce
circa il momento in cui la ditta avrebbe scoperto i gravi motivi alla base del
ritiro della patente. Alla stessa stregua, l'interrogatorio formale
dell'istante non lascia presagire nulla di più, perché l'istante sostiene
unicamente di aver in data 28 luglio 1999 "... parlato con la
__________, la __________ e la __________. L'ultima con la quale ho parlato è
stata la ________alla quale ho riferito di aver avuto un incidente e del
sequestro della licenza di circolazione" (verbale 17 dicembre 1999, p.
2, ad n. 7). In altre parole, dalle risultanze di causa non è dato a sapere il
momento in cui la convenuta ha effettivamente conosciuto i motivi che hanno in
seguito condotto al licenziamento del lavoratore.
Non
essendo riuscita l'appellante adesiva a determinare siffatta circostanza -il
cui onere le incombe-, la disdetta immediata del contratto, avvenuta dunque 14
giorni dopo l'insorgere del motivo su cui si basa, è tardiva. L'appello adesivo
risulta così privo di fondamento e deve quindi essere respinto.
Al
riguardo vanno anche richiamate le pertinenti motivazioni del Pretore, in
particolare quelle relative al negligente mancato interessamento della datrice
di lavoro sui fatti reali dell'episodio dell'incidente pur a conoscenza di analoghe
situazioni nelle quali il dipendente era incorso.
-
L'impiegato, con l'appello principale, critica la sentenza pretorile
nella misura in cui essa nega completamente l'indennità per licenziamento
ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO. Il primo giudice ha infatti ritenuto che
-dato il breve lasso di tempo per il quale il lavoratore è stato alle
dipendenze della convenuta, nonché la pur sempre grave infrazione dell'istante
in relazione con le sue delicate funzioni (trasporto di sostanze pericolose,
assistenza di volo)- si giustifica nella fattispecie di prescindere
dall'assegnare un tale riconoscimento.
-
L'indennità di cui parla il cpv. 3 dell'art. 337c CO non è altro che
una pena pecuniaria inflitta al datore di lavoro per aver licenziato in tronco
il lavoratore senza giusti motivi. Essa persegue dunque uno scopo intimidatorio
(Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, ad art. 337c, N. 9). L'entità
di tale importo è stabilito secondo l'apprezzamento del giudice il quale lo
determina tenendo conto di svariati fattori. Essi sono, per citarne solo
alcuni, l'età, la situazione sociale del lavoratore, il legame contrattuale
intrattenuto con il datore di lavoro oppure l'eventuale concolpa dell'impiegato
(DTF 116 II 300, consid. 6; Rehbinder, op. cit., ibid.).
L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità -in principio
dovuta- entra in linea di conto unicamente in casi del tutto particolari, ad
esempio quando, nonostante il licenziamento immediato ingiustificato, non sia
ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (II
CCA 5 novembre 1998 in re S./C., 6 dicembre 1995 in E./C.), oppure in
presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato,
di una grave concolpa del dipendente (II CCA 28 marzo 1997 in re v.B./M.
SA).
-
Nel caso che ci occupa, vi è da notare che l'ammonimento fatto
all'impiegato per cui egli avrebbe dovuto astenersi dal bere (teste
__________), appare quasi più fatto allo scopo di mantenere la licenza di
circolazione e poter così far lavorare l'istante come autista che per
apprensione in relazione col tipo di carico che avrebbe dovuto trasportare.
Ora, il ritiro della patente, quand'anche motivato dalla guida in stato di
ebrietà, non può nella fattispecie fondare un licenziamento abusivo, poiché il
__________ avrebbe comunque potuto essere impiegato altrimenti (teste
__________) nel breve periodo che ancora correva sino alla fine del rapporto
contrattuale. Ne discende che la convenuta non può sicuramente essere considerata
esente da colpe, avendo essa impulsivamente reagito ad una situazione che in sé
non giustificava un licenziamento immediato.
Non si
può tuttavia fare astrazione del comportamento dell'istante che facendosi
revocare la patente per propria colpa avrebbe così causato -quand'anche non
fosse stato licenziato- importanti inconvenienti relativi all'organizzazione
del lavoro in ditta. La richiesta dell'istante deve quindi tenere conto di una
certa concolpa.
In simile
situazione un'indennità deve così essere riconosciuta e, tenuto conto di ogni
circostanza, può essere determinata in Fr. 3'000.-, pari a quasi un mese di
salario.
- Stante la cessione legale statuita dall'art. 29 LADI, l'impiegato
è privo della legittimazione per procedere in causa per l'incasso della parte
di salario percepita sotto forma di indennità di disoccupazione. Che il
lavoratore ne abbia in concreto beneficiato (fr. 9'018.55, come ai conteggi
annessi alle lettere indirizzate dalla cassa __________ al Pretore, del 13
ottobre 1999 e del 30 novembre 1999) è una circostanza rimasta incontestata. Ne
consegue che, d'ufficio, questa Camera deve correggere la sentenza pretorile
poiché essa omette di regolare i rapporti tra la Cassa disoccupazione e il
lavoratore, riconoscendo a quest'ultimo l'integrità del salario quando ne ha
diritto personalmente solo per una parte.
è dunque legittimato a far valere unicamente la differenza di fr. 4'685.45.
Ne
consegue che la convenuta deve essere condannata a pagare sì fr.13'704.- ma fr.
9'018.55 spettano alla Cassa disoccupazione quale cessionaria legale di tale
parte della pretesa totale ex art. 29 cpv. 2 LADI e fr. 4'685.45 spettano al
dipendente (II CCA 12 maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio
1996, consid. 3).
Ne segue,
ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell'appello principale e
la reiezione di quello adesivo.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 6 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto e di
conseguenza la sentenza 6 settembre 2000 del Pretore del distretto di Riviera è
così riformata e precisata ex ufficio:
- La
convenuta __________ è condannata a pagare a
__________ l'importo di Fr. 7'685.45 oltre
interessi al 5% su Fr. 4'685.45 dal 9 agosto 1999 e alla Cassa
__________ l'importo di Fr. 9'018.55 oltre
interessi al 5% dal 9 agosto 1999
Tasse e spese a carico dello Stato mentre che la parte
convenuta rifonderà alle controparti Fr. 200.- di indennità
II. L'appello adesivo 22 settembre di __________ è respinto.
III. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
rifonderà a __________ Fr. 200.- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto
di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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