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Numero d'incarto:
12.2000.135
Data decisione, Autorità:
01.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00135
Lugano
1° dicembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura in materia di
contratto di lavoro inc. CL.2000.2 della Pretura di Locarno-Città, promossa
con istanza 23 febbraio 2000 da
rappr. da __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
in cui l’istante, riducendo la propria domanda in corso di causa per
effetto di un parziale pagamento, ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 9'403.85 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, e ammessa dal Segretario assessore
limitatamente a fr. 1'943.55 oltre interessi;
Appellante l'istante, che con atto di appello del 1° settembre 2000
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso dell'accoglimento
dell'istanza per fr. 5'272.75 oltre interessi, mentre che la convenuta, con
appello adesivo chiede che il giudizio di prime cure sia riformato nel senso
della reiezione dell'istanza;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante sostiene di avere lavorato per la convenuta dal 15
novembre 1997 alla fine di settembre del 1999 quale custode/cassiere contro un
salario orario di fr. 22.-- lordi oltre all'8.33% per le ferie.
Oggetto
della disputa è la remunerazione della prestazione fornita per avere prestato
servizio di picchetto d'emergenza a partire dal maggio 1999, prestazione che la
convenuta avrebbe remunerato con soli fr. 500.-- (ovvero fr. 100.-- al mese),
mentre che tale servizio andrebbe remunerato con un salario di riferimento pari
al 50/100% di quello contrattuale, dal che, stante la prestazione di 477 ore di
picchetto, un credito contestato di fr. 9'817.60 oltre interessi.
B. All’udienza di discussione del 2 maggio 2000 la convenuta si è
opposta alla pretesa, sostenendo che l'introduzione del servizio di picchetto non
avrebbe comportato modifiche per i doveri dell'istante, che già in precedenza
era contrattualmente tenuto ad essere disponibile all'effettuazione di
sostituzioni in base ad una semplice chiamata telefonica. Non vi sarebbe perciò
motivo di riconoscere retribuzione supplementare di sorta, posto che il
servizio di picchetto avrebbe costituito un'attività accessoria di importanza
irrilevante, mentre che la pretesa dell'istante avrebbe l'intento di
raddoppiarne il salario, richiesta oltretutto abusiva in quanto formulata solo
alla fine del rapporto di lavoro.
C. Nel giudizio qui impugnato il Segretario assessore, riassunti i
fatti rilevanti e qualificato il contratto di lavoro originario quale rapporto
di lavoro ausiliario, ha ammesso che anche il servizio di picchetto
"esterno", consistente cioè nella disponibilità ad intervenire in
caso di chiamata, andrebbe remunerato, principio riconosciuto dalla stessa
convenuta, che avrebbe per questo motivo accordato un supplemento salariale
forfetario di fr. 100.-- mensili. Quo alla quantificazione della retribuzione
del picchetto, il Segretario assessore ha ritenuto il principio
dell'attribuzione di un indennizzo equo, da lui valutato nel 30% del salario
orario consueto (esclusa la remunerazione delle vacanze), ossia fr. 6.60 lordi
all'ora per 477 ore, pari a complessivi fr. 2'857.30. Stante il pagamento di
acconto per fr. 913.75, ne è conseguito l'accoglimento dell'istanza per la
differenza di fr. 1'943.55 oltre interessi.
D. Delle argomentazioni e domande dell'appello principale e di quello
adesivo, come pure delle osservazioni della convenuta, si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto:
-
Il
gravame principale è stato erroneamente introdotto nella forma del ricorso per
cassazione, il che non nuoce al ricorrente nella misura in cui esso può essere
trattato come appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22), il
che è nella specie sicuramente il caso, stante la natura chiaramente appellatoria
delle censure ivi contenute, al limite della ricevibilità in un ricorso per
cassazione ed invece ammissibili nel presente contesto.
-
La convenuta con il gravame adesivo tenta di rimettere in
discussione il principio secondo cui, nelle circostanze date, essa sarebbe tenuta
a remunerare il servizio di picchetto prestato dal proprio dipendente.
Il
tentativo è votato all'insuccesso, non tanto per effetto dei precedenti
giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinali rettamente rammentati dal
Segretario assessore (cfr. in particolare: DTF 124 III 249 e segg.), ma
piuttosto in conseguenza del fatto che essa stessa, riconoscendo all'istante un
limitato indennizzo per questa prestazione, ha ammesso il principio della sua
onerosità, ed è perciò malvenuta, tanto da non potere in buona fede essere
tutelata, nell'affermare ora il contrario per meri interessi di causa.
- Punto
di questione è perciò, in definitiva, in entrambi i gravami unicamente quello
dell'ammontare della retribuzione che va riconosciuta all'istante per il servizio
di picchetto effettuato, che va determinata dal giudice secondo il proprio equo
apprezzamento (AJP 10/98, p. 1243), laddove il lavoratore rivendica una
quota pari al 60% del salario orario comprensivo dell'indennità per vacanze,
mentre che la convenuta chiede che l'indennizzo sia quantificato in fr. 182.75
mensili.
3.1 La quantificazione dell'indennizzo effettuata dalla convenuta è
unicamente frutto di sue personali calcolazioni circa il costo al quale essa
potrebbe ottenere la medesima prestazione da parte di terzi, esterni alla sua
organizzazione e con i quali non è perciò legata da un contratto di lavoro. Si
tratta di un criterio del tutto avulso dalla logica del rapporto di lavoro in
esame, e che perciò non è di ausilio alcuno nella determinazione del valore
della prestazione fornita del dipendente, mentre che per le altre
argomentazioni della convenuta si rinvia a quanto esposto al punto seguente.
3.2 Nella valutazione della remunerazione da riconoscere al
dipendente per la prestazione di picchetto esterno va da un lato considerato
che egli durante quel periodo è libero dall'obbligo di presenza sul posto di
lavoro, e può pertanto impiegare il tempo a proprio favore, sia riposando, che
dedicandosi ad altre attività. D'altro canto l'obbligo di reperibilità e quello
di essere pronto ad intervenire a breve termine comporta una pesante
limitazione della predetta libertà, atteso che all'atto pratico egli non si può
allontanare troppo dal luogo di lavoro, ed inoltre non può intraprendere alcuna
attività tipica del tempo libero -quali ad esempio una cena con amici, una
passeggiata con la famiglia o la visione di un film- senza avere la certezza di
non doverla interrompere repentinamente in conseguenza di una telefonata della
datrice di lavoro. A mente di questa Camera la diminuzione della qualità del
tempo libero indotta da queste limitazioni va considerata di notevole entità,
sia dal profilo pratico, che da quello di un inevitabile condizionamento
psicologico che ne deriva anche quando, di picchetto, non si viene chiamati ad
intervenire. La quantificazione di questo disagio, non ritenuto appieno nel
giudizio impugnato, appare comunque difficile anche in un ottica
(necessariamente) equitativa. E' comunque convinzione di questa Camera che il
primo giudice abbia effettuato una valutazione eccessivamente prudente, e che
alla luce dei suddetti disagi e dell'intensità dei servizi di picchetto (ben
477 ore nell'arco di circa 5 mesi), si giustifichi di quantificarne la
retribuzione nel 50% del consueto salario orario, comprensivo dell'indennità
per vacanze che -essendo parte integrante della retribuzione- non si vede
motivo di negare al dipendente, il tutto, con un lieve arrotondamento, per fr.
12.-- lordi all'ora, ovvero fr. 5'724.-- lordi per 477 ore, importo dal quale
vanno dedotti gli anticipi di fr. 913.75, di modo che il credito residuo
dell'istante è di fr. 4'810.25 oltre interessi.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del
gravame principale e la reiezione di quello adesivo.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili della prima procedura possono essere compensate, stante la vittoria
dell'istante sul principio della congrua retribuzione del picchetto.
Le
ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza, mentre che per
l'appello adesivo non ne vengono attribuite, non avendo l'istante presentato
osservazioni.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L’appello
1° settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 agosto 2000 del Segretario
assessore di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
__________, è
condannata a pagare a __________, fr. 4'810.25, al lordo degli oneri sociali,
oltre ad interessi al 5% dal 14 ottobre 1999.
- Non
si prelevano tasse o spese. Compensate le ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. La
convenuta rifonderà all'istante fr. 250.-- per ripetibili.
III. L’appello
adesivo 18 settembre 2000 di __________ è respinto.
IV. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello
adesivo. Non si attribuiscono ripetibili.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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