AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.133
Data decisione, Autorità:
27.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00133
Lugano
27 settembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.98.50 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 27 aprile 1998 di
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'262.10
oltre interessi;
Domanda accolta dal
Pretore con sentenza 18 agosto 2000;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del
31 agosto 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della
reiezione dell'istanza;
Appello cui
l'istante si oppone con osservazioni 18 settembre 2000;
Richiamato
il decreto 5 settembre 2000 del Presidente di questa Camera, che ha conferito
effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro la propria ex datrice di lavoro, sostenendo che
durante il rapporto contrattuale quale parrucchiera, dal 27 marzo 1995 al 9
giugno 1997, data in cui si è licenziata in tronco, essa le avrebbe in parte
corrisposto un salario inferiore a quello previsto dal CCL di categoria. Essa
avrebbe inoltre costantemente allestito dei conteggi paga non corrispondenti
all'effettiva attività lavorativa e allo stipendio versato, conteggi che
l'istante doveva sottoscrivere pena il mancato pagamento del salario e la
perdita del posto di lavoro. In particolare, alla dipendente sarebbero state
addebitate delle inesistenti assenze dal lavoro, ed infine le sarebbe stato
rifiutato senza motivo il pagamento dell'ultimo mese di lavoro, eccezion fatta
per un acconto di fr. 1'000.--. Ne deriverebbe un credito di fr. 5'600.-- di
minore stipendio rispetto ai minimi previsti dal CCL, di fr. 7'862.10 di trattenute
per assenze mai verificatesi, e di fr. 1'800.-- di salario dell'ultimo mese di
lavoro, il tutto per fr. 15'262.10 lordi oltre interessi.
B. All'udienza di discussione del 29 maggio 1998 la convenuta si è
opposta all'istanza precisando che l'istante avrebbe iniziato a lavorare solo
il 13 luglio 1995, e non già il 27 marzo di quell'anno, e sostenendo la
conformità del salario versato ai minimi previsti dal CCL, così come più in
generale la perfetta fedefacenza dei conteggi da lei allestiti, mentre che il
saldo dello stipendio del mese di maggio 1997 verrebbe legittimamente
trattenuto in compensazione delle spese sostenute per la formazione della
dipendente.
C. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e valutate le prove offerte,
ha ritenuto che l'istante avrebbe effettivamente iniziato a lavorare alla data
da lei affermata, dal che il fondamento della richiesta differenza salariale
per i primi mesi di attività. Fondata sarebbe inoltre la tesi della procedente
della non fedefacenza dei conteggi salariali quo alle assenze della dipendente,
mentre che infondata sarebbe la pretesa compensatoria addotta dalla resistente
per vanificare la richiesta del salario dell'ultimo mese di lavoro, dal che
l'integrale accoglimento dell'istanza.
D. Con l'appello la convenuta -in sostanza- critica l'apprezzamento
delle prove operato dal Pretore, e censura di conseguenza la decisione di
ritenere fondate le tre richieste di pagamento formulate dalla procedente.
Delle
ulteriori motivazioni della ricorrente, così come delle osservazioni al gravame
della parte istante, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T.
SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, m. 8).
La prova
indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la
sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa
(Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 90, m. 11). In tale eventualità il giudice può dedurre il
proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del
rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF
90 II 227; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 10, 12).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 4; II
CCA 19 gennaio 1999 in re S./P.).
-
Per quanto riguarda la presente procedura, va inoltre soggiunto che,
come nel caso dell'art. 90 CPC, quando il legislatore riserva al giudice il
libero apprezzamento, l'autorità di appello è estremamente cauta nel
riesaminare la valutazione del primo giudice, e interviene solo qualora le
decisioni rese secondo tale libero apprezzamento siano a prima vista ingiuste o
inique (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 6).
-
Quest'ultimo, basilare principio è chiaramente disatteso dal gravame
in rassegna, che nella sua lunga prima parte (punti 2 e 3, pag. 3-8), si
attarda nell'esposizione di quello che a mente sua doveva essere il corretto
apprezzamento delle varie deposizioni in atti, senza avvedersi che le
argomentazioni addotte mirano in definitiva unicamente a sostituire il proprio
apprezzamento a quello del Pretore, nei cui confronti non viene in alcun modo
sostanziata la censura di una valutazione manifestamente ingiusta degli atti.
3.1 Per quello che riguarda la deposizione di __________, l'appellante
può infatti invocare unicamente sterili questioni formali (punto 2, pag. 3 e
4), che essa definisce "contraddizioni inammissibili dal profilo
procedurale" (pag. 4). Dal profilo sostanziale, l'unico rilevante (fatte
salve le formalità imperative di cui all'art. 238bis CPC) nella valutazione di
quanto affermato dal teste, rimane però all'atto pratico inimpugnato
l'accertamento pretorile, secondo cui questo teste sarebbe organo di fatto
della società convenuta.
Come
rettamente rileva il Pretore, lo __________ dispone di una procura che gli
attribuisce ampie facoltà (doc. 14, inc. CL.98.49), al punto da coprire in
pratica tutte le attività della gestione corrente, così come confermato in sede
di interrogatorio formale dall'amministratrice unica della convenuta.
Questo
deve del resto essere stato il senso del contratto menzionato dal teste
medesimo, con cui la convenuta, contro la non indifferente somma di fr.
3'000.-- mensili, ha dato mandato alla __________, asseritamente appartenente
alla moglie del teste, "di occuparsi di questioni amministrative e
commerciali". Giustamente, quale indizio di interesse personale, il
Pretore menziona l'inconsueta (per una parte indifferente) partecipazione del
teste alle udienze della causa ed inoltre, se ciò non bastasse, va ancora
rilevato che dalle firme apposte dal teste sul verbale del 13 novembre 1998 si
evince che egli è l'estensore sia della corrispondenza preprocessuale (doc. E,
G, O), che degli scritti indirizzati all'Ufficio cantonale degli stranieri per
tentare di ostacolare l'istante nell'ottenimento del rinnovo del permesso di
lavoro (doc. 6), e più in generale di praticamente tutta la corrispondenza
della convenuta.
A fronte
di queste chiare evidenze, e stanti la dottrina e la giurisprudenza in materia
di organo di fatto (II CCA 11 ottobre 1999 in re U. SA/C. SA; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, pag. 175, n. 17 e segg., pag.
441, n. 3 e segg.), cui si rinvia, la ricorrente si limita a sostenere, del
tutto apoditticamente, che questi elementi non consentirebbero "di
concludere oggettivamente che __________ formi la volontà della convenuta e sia
organo di fatto", motivo per cui, in assenza di migliori censure, può
tranquillamente essere confermato il giudizio del Pretore circa
l'inammissibilità della sua deposizione (Cocchi/Trezzini, opera citata,
ad art. 228, m. 5, 6, 8) o almeno, nell'ambito di una causa retta dalla massima
inquisitoria a carattere sociale che non è legata alle rigide preclusioni
istruttorie della procedura cantonale, di una valutazione e di un apprezzamento
di sostanziale inaffidabilità.
3.2 L'appellante ritiene che il Pretore avrebbe dedotto
l'inattendibilità della deposizione di __________ con un giudizio soggettivo di
mera apparenza, senza riscontri oggettivi su di un preteso interesse economico
di questo teste nella società convenuta. Questo perché "il fatto che egli
in passato sia stato membro del Consiglio di Amministrazione e che a tutt'oggi
egli rappresenti l'azionista di maggioranza in seno alle assemblee generali
della società non può da solo, secondo il doveroso rigore in valutazioni del
genere, deporre per un interesse di __________, lavoratore salariato, nella società"
(pag. 5).
La
ricorrente disattende tuttavia manifestamente che l'inattendibilità delle
dichiarazioni del teste non è stata ritenuta in base ai solo predetti, comunque
significativi elementi, ma soprattutto per il diverso motivo che oltre a ciò la
sua deposizione diverge in maniera inammissibile con quella di altri testi (di
cui si dirà più avanti) che, contrariamente a lui, non hanno coinvolgimento
economico di sorta con le parti in causa, motivo per cui la decisione del
Pretore di preferire nella propria valutazione queste altre deposizioni a
quella del __________ non appare per nulla arbitraria, e rientra invece in
quella logica argomentativa facente parte del libero apprezzamento del giudice.
3.3 Secondo la ricorrente (pag. 6), il fatto che __________ sia il
marito dell'azionista di minoranza della società convenuta "non muta il
suo ruolo marginale, di semplice lavoratore". Questo personale
convincimento dell'appellante non muta la circostanza oggettiva per cui
l'azionista di minoranza -e perciò di riflesso anche il suo coniuge- ha un
preciso interesse finanziario a che la società di cui è comproprietario si
difenda con successo in una causa pecuniaria, ragione per la quale, anche se la
sua deposizione non è di principio inammissibile (II CCA 12 ottobre 1998
in re O. SA/W. e llcc.), le sue affermazioni in causa vanno valutate con
cautela, il che comporta -nuovamente (cfr. consid. 2.2)- che in caso di
discrepanza con deposizioni disinteressate il libero apprezzamento del giudice
possa dare la preferenza a queste altre deposizioni senza che vi sia per questo
la paventata violazione dell'art. 90 CPC.
3.4 Le critiche della ricorrente riguardano ovviamente anche la
valutazione da parte del Pretore delle deposizioni dei testi offerti dalla
parte avversaria.
Sulla
valutazione della deposizione della teste __________ la ricorrente si mostra
ironica nei confronti del Pretore ("non appare così ben disposta verso la
__________ come il giudice rileva"), ma quanto al merito della
testimonianza essa accenna a contraddizioni "che verranno esposte in
seguito" (pag. 6), mentre che la confutazione delle di lei asserzione
dovrebbe risultare "dalle chiare spiegazioni fornite da __________ "
(ibidem), ma trattandosi di deposizione inammissibile o comunque inaffidabile (consid.
3.1), se ne deve rimanere alla corretta valutazione di cui al giudizio
impugnato (consid. 5d), secondo cui la teste non ha interesse di sorta
all'esito della lite.
3.5 Addirittura incomprensibili sono le critiche della ricorrente in
ordine alla valutazione delle deposizioni __________ e __________ (appello,
pag. 6 e 7), se solo si pone mente al fatto che esse non sono state sentite nel
contesto di questa causa, visto che non figurano nemmeno nell'elenco di testi
fornito dalle parti all'udienza di discussione.
3.6 L'appellante condensa in 4 righe (pag. 7) le critiche alla
valutazione della deposizione __________, per la quale "vale quanto detto
per le clienti sopra menzionate", che tuttavia non hanno deposto in questa
causa, e che per il resto avrebbe il torto di essere amica della __________,
che però non è parte in questa procedura. Nulla inficia pertanto la fedefacenza
di questa deposizione.
3.7 Inattendibili sarebbero infine anche le deposizioni di __________ e
__________, due ex dipendenti che hanno poi aperto nelle vicinanze un proprio
salone (pag. 7 e 8), ma anche in questo caso le obiezioni della resistente sono
prive di fondamento, atteso che la pretesa inattendibilità risulterebbe in
particolare dalle discrepanze con la deposizione dello __________ che è
tuttavia -come detto- inammissibile e inaffidabile. Tolta questa circostanza,
l'appellante sa invocare unicamente dettagli irrilevanti (l'ubicazione del
negozio delle testi, la loro asserita animosità, ecc.), ma comunque non
considera che la loro deposizione è del tutto marginale nel contesto del
giudizio impugnato: il Pretore ne ritiene infatti solo l'indicazione circa la
data di inizio dell'attività dell'istante, che le testi situano concordemente a
marzo o aprile del 1995, indicazione che peraltro non risulta decisiva in
proposito, risultando il momento dell'inizio dell'attività già da altri, più
consistenti elementi, segnatamente le risultanze degli atti richiamati
dall'autorità amministrativa.
Se ne
deve concludere per l'assenza di motivi di sorta giustificanti a priori la
deroga al libero apprezzamento esercitato dal Pretore nella valutazione del
materiale probatorio.
- Dopo questa lunga, quanto infruttuosa premessa, la convenuta espone
le proprie censure alla decisione del Pretore di ammettere le singole pretese
della parte istante.
4.1 Essa contesta dapprima la decisione di avere ritenuto fondata la
tesi dell'istante, secondo cui essa avrebbe iniziato l'attività già nel marzo
1995, ricevendo nei primi mesi un salario di complessivi fr. 5'600.-- inferiore
ai minimi di categoria.
A giusta
ragione il Pretore ha attribuito forza probatoria alla corrispondenza
intrattenuta dalla convenuta con l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio
consortile del lavoro in date tali da rendere verosimile l'inizio del lavoro
all'epoca dichiarata dall'istante, e non solo a luglio del 1995.
La
convenuta a sostegno della propria tesi si limita in proposito a contrapporre
degli elementi indiziari -francamente assai poco credibili- legati a quelli che
sarebbero il normale andamento della propria azienda e la comune esperienza nel
ramo specifico (pag. 8 e 9).
Basti
dire che essa così facendo contraddice manifestamente se stessa, se si pone
mente al fatto che essa il 13 gennaio 1995 instava per il permesso di lavoro
della procedente, asserendo che l'inizio dell'attività sarebbe avvenuto
"al più presto".
Per il
resto la ricorrente invoca in proposito i soliti testi __________, __________ e
__________, tentando di contrapporli alle deposizioni __________ e __________ e
alle risultanze dell'interrogatorio formale dell'istante, prove che, senza
necessità di far capo ad altre deposizioni rese in altre cause, conducono con
certezza -unicamente al predetto iter della pratica amministrativa- a fare
ammettere l'inizio dell'attività lavorativa nella data indicata dalla
dipendente.
Risolta
in favore dell'istante la contestazione riguardante la data di inizio
dell'attività lavorativa, la convenuta per opporsi alla pretesa invoca la
dichiarazione sottoscritta dall'istante alla ricezione del salario di ottobre
1996 (plico originali doc. 2, pag. 7), da cui risulterebbe che essa è
totalmente tacitata nei confronti della convenuta.
A torto:
atteso infatti che la convenuta non può esibire delle ricevute per dimostrare
il pagamento dell'intero salario garantito dal CCL durante i primi mesi di
attività dell'istante, l'invocazione delle predette dichiarazioni risulta
inefficace già solo per effetto dell'art. 341 cpv. 1 CO, secondo cui durante il
rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può
validamente rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative -quali
quelle riguardanti il salario minimo- di un contratto collettivo.
4.2 La ricorrente critica inoltre anche l'accoglimento da parte del
Pretore della pretesa di fr. 7'862.10, dedotti dai salari dell'istante in
compenso di assenze dal lavoro da lei in realtà non effettuate.
Il
principio della sicurezza giuridica imporrebbe infatti cautela nel derogare
alla forza probante delle firme attestanti l'esattezza di conteggi, la cui
esattezza sarebbe oltretutto stata confermata dal teste __________. Le prove
testimoniali offerte dall'istante non potrebbero essere sicuramente
attendibili, visto che nessun teste era costantemente presente in negozio, così
da potersi esprimere con certezza su tutte le assenze dei vari dipendenti.
Significativo sarebbe l'episodio dell'assenza per infortunio della collega
__________, sulla cui durata le testi avrebbero fornito deposizioni discordi.
L'interrogatorio formale dell'istante non potrebbe essere preso per buono,
avendo essa un chiaro interesse alla conferma della propria tesi, mentre che
andrebbe ammessa la spiegazione fornita dallo __________, secondo cui vi
sarebbe stata una situazione di "assenze concordate", protrattasi
anche oltre i primi mesi di attività del negozio a dipendenza dell'avviamento e
dell'effettivo bisogno. Non sarebbero infine decisivi né i dubbi e le
perplessità della Commissione paritetica, che avrebbe comunque ritenuto corretta
l'attività della convenuta, né la circostanza che alcuni conteggi salariali
siano stati rifatti e sostituiti per rettificare errori di calcolo, avendo i
dipendenti avallato questa situazione con la firma dei nuovi conteggi.
L'insieme
di queste argomentazioni non risulta tuttavia preferibile alle motivazioni del
giudizio impugnato, cui si rinvia, e non mette in luce alcun eccesso da parte
del Pretore nell'apprezzamento delle prove.
Inoltre
la convenuta, seppure a denti stretti, deve comunque ammettere che determinati
conteggi salariali sono stati rimaneggiati e sostituiti, e soprattutto vi è da
parte sua la sostanziale ammissione almeno del fatto che alla dipendente sono
state addebitate assenze dal lavoro indipendenti dalla sua volontà, nel senso
che alla lavoratrice veniva indicato di non presentarsi al lavoro. Ora, la
pretesa natura consensuale di queste deroghe al contratto iniziale costituisce
argomentazione estranea a quelle addotte dalla convenuta all'udienza di
discussione, ma a prescindere dalla sua dubbia ricevibilità non ve ne è prova
certa, risultando essa unicamente dalle affermazioni dello __________. E' del
resto pacifico che questo modo di procedere non può in ogni caso essere
accettato: il rischio aziendale costituito dalla penuria di clientela incombe
al datore di lavoro, e non può essere validamente scaricato sul dipendente.
Qualora non vi sia lavoro sufficiente per occupare a tempo pieno un dipendente,
non è perciò ammissibile congedarlo parzialmente, deducendo dal suo salario il
tempo in cui non è stato occupato, essendo manifesto che siffatta irregolare e
-nella sua determinazione- unilaterale riduzione dell'orario di lavoro non
consente al dipendente alcuna possibilità di recuperare altrimenti il salario
così perduto.
Deve
perciò essere confermato anche l'accoglimento di questa pretesa della
dipendente.
4.3. La ricorrente si duole infine contro la decisione del Pretore di non
ammettere la liceità della compensazione da lei operata del saldo del salario
di maggio 1997 dell'istante con le spese di formazione sostenute oppure con il
proprio credito ex art. 337d CO, stante l'abbandono del lavoro da parte della
dipendente, impegnatasi per tre anni.
A torto:
stanti infatti le gravi e reiterate violazioni contrattuali commesse dalla datrice
di lavoro -corresponsione di un salario inferiore al minimo previsto dal CCL,
trattenute salariali per "assenze concordate"- ben poteva l'istante
dipartirsi dal contratto prima del termine ivi previsto senza essere tenuta al
rimborso delle spese sostenute dalla datrice per la sua formazione, mentre che
l'asserita pretesa di 1/4 di uno stipendio mensile ex art. 337d CO va se del
caso -sul quale non occorre tuttavia chinarsi- computata sul salario dei primi
9 giorni del mese di giugno del 1997, che all'istante non risulta essere stato
corrisposto.
Tanto
basta a determinare la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non si
prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art.
148 CPC).
Per i quali motivi
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
31 agosto 2000 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
L'appellante
rifonderà a controparte fr. 1'200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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