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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.111
Data decisione, Autorità:
23.10.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00111
Lugano
23 ottobre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.582
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 21
luglio 1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
ora
rappr.
dall'avv. __________
con cui gli l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 109'172.95 oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale,
eccezione che il Pretore con decreto 16 giugno 2000 ha accolto;
Appellante l'attrice, che con atto di appello del 4 luglio 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione
dell’eccezione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 20 settembre 2000 postula
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
petizione del 21 luglio 1997 l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 109'172.95 oltre interessi in conseguenza di pretese
violazioni nei rapporti contrattuali di leasing, factoring, e di mutuo,
concesso a terzi ma del quale l'attrice fungeva da garante.
La
convenuta avrebbe in particolare ingiustificatamente addebitato all'attrice fr.
50'406.66 per provvigioni relative ad un periodo posteriore alla cessazione dei
rapporti contrattuali, fr. 37'661.40 in relazione ai valori di riscatto nei
leasing di autoveicoli e fr. 21'104.89 nell'ambito del cennato mutuo.
B. La
convenuta nella risposta del 12 luglio 1999 ha tra l’altro eccepito la
competenza territoriale del giudice adito, sostenendo di avere la propria sede
a __________ fin dal 20 giugno 1995, invocando la corrispondente proroga di
foro di cui ai documenti contrattuali ed affermando che gli affari in questione
non sarebbero di pertinenza della succursale che essa ha avuto a __________ dal
17 maggio 1995 al 13 settembre 1996.
C. Nel
decreto impugnato il Pretore ha rilevato che la pretesa dell'attrice si
fonderebbe sul contratto di factoring, che conterrebbe una proroga di foro in
favore del luogo in cui la convenuta ha sede. Non essendo dato a __________
neppure un domicilio d'affari, ne conseguirebbe l'accoglimento dell'eccezione,
e di conseguenza la reiezione della petizione.
D. Delle
argomentazioni dell'appello, con cui l'attrice postula la riforma del giudizio
pretorile nel senso della reiezione dell’eccezione, e di quelle della
resistente, che chiede che il gravame sia respinto, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto:
- Non è controverso il fatto che il foro naturale per obbligazioni di
natura pecuniaria, quali quelle in rassegna, è quello del domicilio della parte
convenuta, ragione per cui spetta all'attrice, che si prevale di un foro
diverso, di dimostrare la competenza territoriale del tribunale adito.
L'attrice,
come si è accennato al precedente considerando A, vanta tre distinte pretese
nei confronti della convenuta, e per ognuna di esse ci si deve chiedere quale
sia il fondamento giuridico. A dipendenza della risposta può in seguito essere
evasa la questione qui litigiosa della competenza territoriale.
- La prima pretesa di fr. 50'406.66 riguarda provvigioni o commissioni
contrattuali teoricamente spettanti al factor, ovvero alla convenuta, per la
propria attività contrattuale nel periodo marzo 1993 - aprile 1994 nel contesto
del contratto di factoring doc. A, asseritamente regolato anche dalle
condizioni generali doc. C.
L'importo
in questione è già stato incassato dalla convenuta mediante compensazione con i
crediti spettanti all'attrice in base al medesimo contratto di factoring.
A
sostegno della propria pretesa l'attrice afferma che ogni rapporto contrattuale
con la convenuta sarebbe stato validamente disdetto a far tempo dal 4 febbraio
1993, ragione per cui dopo tale data la convenuta non potrebbe più rivendicare
alcuna pretesa contrattuale per provvigioni o commissioni (petizione, punto
15a, pag. 9).
2.1 La
pretesa potrebbe forse essere ritenuta di natura extracontrattuale, ed in
particolare fondata sulle norme sull'indebito arricchimento, come sembra
indicare la stessa attrice (appello, punto 7.3, pag. 5), ma non si vede allora
come potrebbe esservi deroga al foro della sede della convenuta, ragione per
cui l'argomentazione non è di ausilio alle tesi della procedente.
2.2 Vero
è comunque che la pretesa possiede carattere contrattuale laddove si ravvisa
un'ipotetica violazione da parte della convenuta del contratto di factoring
esistito tra le parti per l'avvenuta deduzione dal credito dell'attrice di
importi a titolo di commissioni che in realtà non sarebbero stati dovuti.
Siffatta
natura contrattuale concerne evidentemente il contratto di factoring.
2.3 Il
contratto di factoring doc. A contiene una proroga di foro in favore del
"domicilio dell'IFL" (doc. A, punto 9, pag. 4).
Questa
formulazione è ambigua, poiché invece di fornire una risposta sicura ed
oggettiva al quesito circa la volontà delle parti di svolgere un eventuale
processo tra di loro in un luogo determinato, essa esprime un concetto
indeterminato, corrispondente all'attuale luogo di domicilio della ditta
convenuta.
Alla
data di sottoscrizione del contratto (18 aprile 1988) il "domicilio"
della convenuta era a __________, motivo per cui non vi è dubbio -specie nel
contesto delle precedenti relazioni tra le parti- che con l'accettazione della
clausola l'attrice ha inteso accettare quel foro e la clausola, nelle
intenzioni delle parti, equivaleva a quel momento nella sostanza, se non nella
forma, a quelle esplicite di cui al contratto di mutuo del febbraio 1991 (doc.
D, punto 10) e di cui ai contratti di leasing del 1985, 1987 e 1988 (doc. 1, 2
e 3, punto 21).
Diversa
è però la questione a sapere se con l’accettazione della clausola litigiosa
l’attrice al momento della sottoscrizione abbia anche inteso attribuire la
competenza ai tribunali di qualsivoglia località in cui la convenuta avesse nel
frattempo portato la propria sede.
La
risposta -ricercata secondo il principio dell’affidamento- deve essere
negativa. In primo luogo va rammentata la predetta circostanza per cui in
precedenti stipule tra le medesime parti era stato esplicitamente concordato il
foro di __________, il che non può che avere indotto l’attrice a ritenere del
tutto equivalente l’ambigua clausola di cui al contratto di leasing.
Secondariamente,
posto il riserbo con cui va ammessa la volontà di una parte di rinunciare al
proprio foro naturale, o comunque di ammettere la competenza di un tribunale
lontano dal proprio domicilio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 22, m.
1, 2, 6, ), ben può essere ammesso che l’attrice, nell’improbabile ipotesi che
si fosse avveduta della differenza sostanziale della clausola litigiosa
rispetto alle precedenti proroghe di foro, abbia dato per scontato che la
convenuta non avrebbe spostato la propria sede, non essendo frequente od usuale
-contrariamente a quanto avviene per le persone fisiche- che una persona
giuridica modifichi il proprio statuto per dislocare la propria sede. Questa è
del resto l’interpretazione data al contratto dal teste __________, ex
dipendente della convenuta e responsabile dell’ufficio in questione.
2.4 Così
interpretata la volontà delle parti, il giudice adito va considerato
territorialmente competente a decidere sulla pretesa di fr. 50'406.66 derivante
dal contratto di factoring.
- Il Pretore ha ritenuto che l’attrice deriverebbe l’intera sua
pretesa dal contratto di factoring (consid. 8, pag. 5).
Premesso
che se anche se così fosse il giudice adito sarebbe comunque competente alla
luce di quanto esposto al precedente considerando, va rilevato che secondo
l’attrice (petizione, punto 15, pag. 9 e segg.) la convenuta si sarebbe
attribuita delle pretese in realtà inesistenti sulla base del contratto di
mutuo e dei contratti di leasing, ed in seguito le avrebbe soddisfatte
effettuando la compensazione con i corrispondenti crediti spettanti all’attrice
in base al contratto di factoring.
In
queste circostanze appare riduttivo ammettere che l’attrice agisce unicamente
sulla base del contratto di factoring per chiederne l’adempimento, ovvero il
pieno pagamento delle sue spettanze in base a quel contratto, visto che anche
in tal caso andrebbero preliminarmente esaminati i contratti di leasing e di
mutuo per decidere della liceità della compensazione effettuata dalla
convenuta.
Può
di conseguenza lecitamente essere sostenuto che l’attrice nella situazione data
deriva in definitiva il proprio diritto da questi altri contratti, e procede
per chiedere il risarcimento del danno derivatole dalla loro violazione da
parte della convenuta. Con la conseguenza che il foro competente è quello,
esplicitamente indicato nei contratti di mutuo e di leasing di __________.
Ne
segue, in ogni caso, l’accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi -da ridurre per il motivo che
stante l’esito dell’eccezione il giudizio non pone più fine al litigio- seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, visti la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 luglio 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 16 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformato nel modo seguente:
-
L’eccezione
della convenuta di incompetenza territoriale è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1’000.-- e le spese di fr. 75.-- sono a carico della
convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà
all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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