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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.109
Data decisione, Autorità:
20.03.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00109
Lugano
20 marzo 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1998.00156 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con
petizione 21 dicembre 1998 da
rappr. dall'__________
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dall'avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto alla convenuta il
pagamento dell'importo di Fr. 181'836.20 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio
1994 (violazione contrattuale, eventualmente indebito arricchimento) e che il
Segretario assessore della Pretura, con sentenza 31 maggio 2000, ha accolto.
Appellante la parte convenuta la quale, con appello 23
giugno 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la
petizione mentre l'attrice, con osservazioni 18 settembre 2000, postula la
reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________, della quale era amministratore unico __________, è stata
proprietaria dell'immobile locativo di cui alla part. __________ RFD di
_________ sul quale gravavano cartelle ipotecarie in I,II e III rango a favore
della __________,ora __________ e, per Fr. 1'312'000.- e in IV rango a favore
della __________ per Fr. 200'000.-.
Nel
luglio 1991 _________ ha promosso, nei confronti di __________, un'esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare chiedendo nello stesso tempo il
blocco delle pigioni e degli affitti e l'UEF di Riviera ha affidato
l'amministrazione dell'immobile alla __________ nel cui consiglio d'amministrazione
sedeva __________, con firma individuale.
-
I
proventi delle locazioni - per complessivi Fr. 181'836.20 nel periodo da
luglio 1991 a febbraio 1994 quando il contratto di amministrazione è stato
disdetto - contrariamente alle disposizioni del mandato di amministrazione che
ne prevedevano il versamento sul c.c.p. dell'UEF, sono sempre stati invece
accreditati ad un conto corrente dell'__________, presso la __________, e sono
stati destinati al pagamento degli interessi ipotecari di pertinenza della
__________. Ciò in forza di una cessione di credito del 16 aprile 1991
relativa a tutte le pretese presenti e future risultanti per __________ dai
contratti di locazione con i locatari dello stabile e del diritto
contrattuale, pattuito all'apertura del conto, di compensazione della banca.
-
__________,
nel frattempo fallita, chiede al __________ e, subentrato alla __________, la
restituzione di quell'importo addebitandole violazioni contrattuali e
l'arricchimento indebito poiché, ai sensi dell'art. 806 cpv. 3 CC, le
convenzioni passate con l'allora _________ al riguardo delle pigioni (cessione
e possibilità di compensazione) sono inefficaci e non sono opponibili al
creditore pignoratizio che, come nel caso concreto la __________, ha promosso
l'esecuzione in via di realizzazione del pegno prima della scadenza delle
pigioni ed ha chiesto l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni.
Il primo
giudice, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto all'attrice di
vedersi rimborsata dalla convenuta. Argomenta che quest'ultima ha percepito
indebitamente quell'importo non potendo opporre un proprio miglior diritto
fondato sulla cessione delle pigioni rispettivamente sulla compensazione poiché
effettuate in spregio all'art. 806 cpv. 3 CC.
Delle
argomentazioni delle parti, sia in prima sede sia nella procedura di appello,
si dirà per quanto necessario, nel seguito dell'esposizione.
- L'allora
_________ era legata alla __________ da un contratto di mutuo, garantito da
pegno immobiliare, e da un rapporto di conto corrente. Ricevendo i versamenti
delle pigioni e conteggiandoli nei suoi rapporti di dare ed avere con
l'attrice, la banca non ha sicuramente trasgredito suoi obblighi contrattuali
verso quest'ultima la quale, nei suoi allegati non ne indica se non rifacendosi
unicamente alla violazione della norma dell'art. 806 cpv. 3 CC. Altrettanto fa
il primo giudice. Ma la disposizione dell'art. 806 cpv. 3 CC, anche se non
rispettata, non può rappresentare una violazione contrattuale e men che meno
nei rapporti tra le parti qui in causa poiché non fa altro che regolare la
preminenza dei diritti del creditore pignoratizio, che ha promosso
l'esecuzione, sulle pigioni, nei confronti di pretese di terzi a favore dei
quali il controvalore delle locazioni fosse stato messo a disposizione.
La norma
in questione rende inefficaci gli atti giuridici del proprietario riguardanti
le pigioni non ancora scadute e allora, a volerne tenere conto nei rapporti tra
le parti, si potrebbe individuare, applicando questo articolo di legge, la
situazione di un pagamento senza valida causa o che ha cessato di sussistere.
Il diritto alla cessione delle pigioni o alla loro compensazione con il credito
per interessi ipotecari scaduti della banca non avrebbero infatti più gli
effetti giuridici loro propri.
Ma
l'obbligazione di restituzione derivante da indebito arricchimento presuppone
un danno all'altrui patrimonio (art. 62 cpv. 1 CO) e l'attrice __________ non
ha subito alcuna diminuzione del suo patrimonio poiché, se non avesse fatto
versare alla banca le pigioni, le avrebbe dovute consegnare all'UEF a favore
dei creditori pignoratizi procedenti e tra questi ci sarebbe allora stata
anche la _________ che, mancando il pagamento degli interessi, avrebbe proceduto
per la realizzazione del pegno come, in effetti, ha fatto successivamente.
Dal punto
di vista dell'art. 806 cpv. 3 CC - quale motivo che ha, eventualmente,
realizzato la cessazione della causa per la quale le pigioni potevano essere
versate alla _________ - il patrimonio danneggiato sarebbe invero quello della
__________.
Alla
__________ manca così la titolarità della pretesa e quindi la legittimazione ad
agire.
L'art. 63
CO inoltre prescrive che chi paga volontariamente un indebito può pretenderne
la restituzione solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva
debitore. __________ ha continuato a pagare o a far pagare dai suoi inquilini
le pigioni alla banca della quale era, in ogni caso, debitrice né ha affermato
o dimostrato di averlo fatto per errore; nella stessa consapevolezza si trovava
la __________ amministratrice per conto dell'UEF dello stabile in virtù della
presenza della stessa persona, __________, a determinarne le volontà. La
disposizione dell'art. 806 cpv. 3 CC non ha invero la potenza di cancellare i
debiti.
- In
accoglimento dell'appello la sentenza del primo giudice dev'essere riformata e
la petizione integralmente respinta, con il seguito di spese e ripetibili a
carico della parte attrice soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese,
gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia
I. L'appello è accolto e di conseguenza la sentenza 31 maggio 2000 del
Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è così riformata:
-
La
petizione 21 dicembre 1998 di __________ in liquidazione è respinta.
-
Le
spese di Fr. 352.- e la tassa di giudizio in Fr. 6'000.-, da anticipare
dall'attrice, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 14'200.- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
totale Fr.
3'500.-
già
anticipati dall'appellante sono a carico della controparte che rifonderà
inoltre al __________ l'importo di Fr. 6'000.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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