AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.108
Data decisione, Autorità:
07.03.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00108
Lugano
7 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00273
(già 6937) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con
petizione 22 aprile 1993 da
__________ e __________
rappr. dall'avv. __________
contro
tutti rappr. dall'avv. __________
con cui la
società attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido, e in subordine
in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento di fr. 255'183.85 oltre interessi,
somma ridotta in sede conclusionale a fr. 246'552.23;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 2 giugno 2000 ha parzialmente accolto, condannando
in solido i convenuti al pagamento di fr. 227'933.- oltre interessi;
appellanti
i convenuti con atto di appello 23 giugno 2000, con cui chiedono, previa
l'assunzione di una nuova perizia, la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 30 agosto 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1989 il fratelli __________, _________ e __________,
comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno della part. N. __________RFD di
__________, hanno incaricato gli arch. _________ e __________ di allestire il
progetto per l'edificazione di uno stabile amministrativo-commerciale sul
mappale in questione. Agli stessi è stato in seguito affidato anche l'incarico
di curare la direzione dei lavori.
B. Il 5 giugno
1990 l'impresa __________ e ing. __________ è stata incaricata delle opere da
capomastro. Base del contratto era l'offerta 22.11.1989 ridimensionata come a
conferma d'ordine 8.5.1990 per un importo totale di ca. fr. 1'000'000.-,
ritenuto però che i lavori sarebbero stati conteggiati a misura con uno sconto
del 2% sulla liquidazione finale; per il resto, nella misura in cui non fossero
in contrasto con il modulo d'offerta o con altre clausole del contratto,
facevano stato le condizioni generali e speciali delle norme SIA (doc. A).
Al termine dei
lavori, il 20 marzo 1992, l'impresa ha inviato alla committenza la liquidazione
finale concludente per un importo di fr. 1'308'906.- (doc. E). Il suo mancato
integrale pagamento ha portato alla causa che qui ci occupa.
C. Con la
petizione in rassegna l'impresa _________ e ing. __________ ha chiesto la
condanna dei fratelli __________ in
solido, e in subordine in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento di complessivi
fr. 255'183.85, somma che si ottiene deducendo dalla liquidazione finale
corretta dalla direzione lavori (fr. 1'320'424.-, doc. E) gli acconti sino ad
allora percepiti (fr. 1'065'000.-) nonché lo sconto del 2% (fr. 19'800.-) ed
aggiungendo la fattura per opere a regia successive alla liquidazione (fr.
9'559.85, doc. G) e il 6°/oo per le spese di
cantiere (fr. 10'000.-, doc. S). Tenuto conto delle risultanze istruttorie, in
sede conclusionale essa ha ridotto le sue pretese a fr. 246'552.23 (recte: fr.
246'753.42), ammettendo alcune deduzioni proposte dal perito giudiziario (fr.
2'531.60 pos. 803, fr. 3'185.42 pos. 234.02, fr. 869.50 pos. 151.51 e 3'343.91
per lavori a regia), compensate parzialmente da un credito per l'occupazione di
un sedime privato che doveva restare a carico della controparte (fr. 1'500.-
fattura __________, doc. B).
D. I convenuti
si sono opposti alla petizione, contestando innanzitutto la legittimazione
attiva dell'attrice e la competenza territoriale del giudice adito e ritenendo
nel merito di aver già pagato, con gli acconti, ben più del dovuto: a loro
dire, l'attrice era innanzitutto consapevole del fatto che l'edificazione non
avrebbe dovuto superare l'importo di fr. 1'000'000.- e inoltre non li aveva
informati del superamento di tale somma, tanto più che per contratto eventuali
nuove posizioni potevano essere ammesse solo previo accordo con i proprietari;
grazie alla compiacenza della direzione lavori, che tuttavia non poteva vincolare
i committenti, la liquidazione finale era stata infine gonfiata a dismisura e
andava dunque ridimensionata.
E. Evase le
eccezioni d'ordine, il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la
petizione per fr. 227'933.- arrotondati oltre interessi.
Atteso che nella
fattispecie la mercede dell'attrice non era stata determinata in modo fisso né
era stata stabilita con un preventivo approssimativo, il giudice di prime cure
ha ritenuto che determinante per stabilire l'ammontare delle sue spettanze fosse
il valore del materiale impiegato e del lavoro da lei svolto, fermo restando
che nell'occasione le ammissioni della direzione lavori, in quanto non smentite
dalla perizia giudiziaria, erano vincolanti. Ciò posto, le pretese
dell'attrice, puntualizzate in sede conclusionale, meritavano sostanzialmente
di essere confermate: le deduzioni per regie sono tuttavia state limitate a fr.
3'115.-, mentre altri due importi di fr. 3'204.- e fr. 15'845.- sono stati
posti in deduzione per le posizioni __________ rispettivamente
per la tassa d'occupazione dell'area pubblica che rimaneva a carico
dell'attrice.
F. Con
l'appello i convenuti, previa l'assunzione di una nuova perizia, auspicano
nuovamente di respingere la petizione.
Essi ritengono
innanzitutto che nella fattispecie sia stata a suo tempo concordata una mercede
a corpo e che dunque l'attrice non potesse pretendere nulla oltre la somma di
fr. 1'000'000.- o comunque che l'importo contenuto nel contratto costituisse un
preventivo approssimativo e che dunque la mercede dell'attrice dovesse essere
diminuita nella misura in cui il sorpasso era sproporzionato, ovvero per almeno
fr. 142'809.15. In ogni caso le pretese attoree andavano ridotte anche per il
fatto che l'attrice non aveva provveduto ad informare tempestivamente i
committenti in merito alla lievitazione dei costi. Ulteriormente da dedurre,
siccome eccessive, fatturate due volte, frutto di errori di calcolo o
ingiustificate erano infine le seguenti posizioni: fr. 55'000.- per aiuti, fr.
6'028.81 (invece che fr. 3'115.-) per regie, fr. 7'144.90 per plastocrete, fr.
2'620.- per cassero tipo 2, fr. 1'350.- per risparmi, fr. 430.10 per
calcestruzzo per pilastri; contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non
erano infine da riconoscere all'attrice la fattura __________ di fr. 1'500.-, quella per regie dopo la
consegna della liquidazione di fr. 9'559.85 e quella per spese di cantiere di
fr. 10'000.-.
G. Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
-
Non vi è
contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai
sensi degli art. 363 e segg. CO e che allo stesso risultano in concreto
applicabili le norme SIA. È pure pacifico che l’appaltatore che chiede il
pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza
e all’entità del vantato diritto (per tante: IICCA 26 aprile 1996 in re
P./H.).
-
Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede
dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e
quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via
approssimativa (art. 374 CO).
La prassi ha per
sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali quella in cui vengono
pattuiti dei prezzi unitari: in tal caso la pattuizione di una mercede
preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura o di quantità,
mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle quantità effettivamente
fornite dall’appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996,
n. 915 e segg.), ritenuto che in caso di dissidio l’appaltatore sopporta
l’onere della prova relativamente alla quantità di materiale fornito ai prezzi
unitari pattuiti (art. 8 CC; IICCA 8 agosto 1996 in re S. SA/D., 26
settembre 1996 in re M. SA/C., 26 giugno 1997 in re a. SA/M.).
Nel caso di
specie, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che nell'occasione le parti
non avessero concluso né un contratto con mercede a corpo, né si fossero
accordati per una mercede approssimativa, ma solo indicativa (medesima
soluzione in: IICCA 15 dicembre 1992 in re C. e lc./L. SA, 26 aprile
1996 in re P./H., 8 maggio 1996 in re D./T., 26 maggio 1999 in re L. SA/F., 7
gennaio 2000 in re S./G.; cfr. risposta p. 3), può senz'altro essere condiviso.
Mentre la
pattuizione di una mercede a corpo deve essere esclusa in quanto nel contratto
accanto all'importo di fr. 1'000'000.- vi era la menzione "circa"
(cfr. Gauch, op. cit., n. 941; IICCA 8 maggio 1996 in re D./T.,
18 giugno 1996 in re S./B. e lc.; l'offerta, cui si faceva riferimento,
concludeva oltretutto per un importo già più elevato di fr. 1'037'154.60) e per
il fatto che in base agli accordi i lavori andavano in ogni caso conteggiati a
misura, l'esistenza di una mercede determinata approssimativamente deve a sua
volta essere esclusa in quanto la somma in questione non si basava in
definitiva su di un preventivo allestito dall'appaltatore, con posizioni e
prezzi determinati da lui, bensì sul capitolato e il modulo d'offerta (perizia
p. 5) elaborati dagli architetti (Gauch, op. cit., n. 933 e 1000; Gauch,
Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 38-156, Zurigo 1992, N. 9 ad art. 39, replica
p. 3, teste __________ p. 35), ove i materiali e le misure erano stati
quantificati da questi ultimi senza che l'appaltatore avesse avuto modo di
esprimersi sulla congruità di tali dati nell'ottica della prospettata
edificazione: in tali circostanze non è in effetti giustificato rendere
l'appaltatore responsabile ai sensi dell'art. 375 cpv. 2 CO di eventuali errori
nella quantificazione dei materiali e dei quantitativi, per i quali egli non ha
fornito dati vincolanti, ed è per questo motivo che nel contratto è stata per
l'appunto prevista una clausola in forza della quale i lavori sarebbero stati
in ogni caso conteggiati a misura (IICCA 26 maggio 1999 in re L. SA/F.).
A prescindere da quanto precede, la tesi dei convenuti secondo cui l'attrice
avrebbe ecceduto sproporzionatamente il preventivo, ciò che imporrebbe una
riduzione della sua mercede, è stata formulata per la prima volta solo in sede
conclusionale ed è in ogni caso irricevibile in ordine (art. 78 CPC).
- Esclusa così
l'esistenza di una pattuizione più o meno vincolante circa il costo dell'opera
da edificare - ciò che del resto non poteva sfuggire al convenuto __________,
di formazione giurista, e con lui dunque anche ai suoi fratelli convenuti - la
censura con cui i convenuti rimproverano alla controparte di non averli
debitamente informati circa il superamento degli importi previsti cade
evidentemente nel vuoto (IICCA 21 marzo 1997 in re I. S.p.A./E. SA). Ad
ogni buon conto la committenza era rappresentata sul cantiere dalla direzione
lavori (cfr. art. 33-35 SIA 118), che era cosciente (o avrebbe dovuto esserlo)
circa l'evoluzione dei costi (sentenza IICCA citata), tanto più che a
intervalli regolari l'attrice le aveva sottoposto le richieste d'acconto con
allegate le liquidazioni parziali (cfr. doc. E e doc. richiamata VI). Non
risulta inoltre che durante l'edificazione i convenuti abbiano chiesto lumi
circa tale evoluzione.
I convenuti
cercano al proposito di trarre beneficio dalla clausola contrattuale secondo
cui "per ogni e qualsiasi opera che comporta l'esecuzione di una nuova
posizione, con prezzo non contemplato nell'offerta, l'esecutore è obbligato -
anche se non richiesto - a concordare il nuovo prezzo con la direzione lavori e
il proprietario prima di iniziare il lavoro" (cfr. doc. A): è ben vero che
non risulta che tale modo di procedere sia stato in concreto ossequiato;
sennonché, come ammesso dai convenuti in sede conclusionale (p. 7), la clausola
in questione si riferiva alle opere supplementari, che in concreto non erano
assolutamente state ordinate o eseguite, tanto è vero che in sede esecutiva non
vi erano stati sostanziali cambiamenti al progetto (risposta p. 5, duplica p.
5; conclusioni parte convenuta p. 4 e seg.; perizia p. 6; complemento perizia
p. 1; testi E. _________ p. 10, _________ p. 18, __________ p. 27); in ogni caso essi non hanno
specificato concretamente in questa sede - se non in alcuni casi, che verranno
esaminati più oltre (consid. 4 lit. b, f, i, l, m) - in quali occasioni ciò sia
avvenuto e quali sarebbero le conseguenze dal punto di vista finanziario di
tale violazione contrattuale e non spetta certo alla scrivente Camera
effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire alle
carenze degli appellanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad
art. 90 e m. 5 ad art. 183; IICCA 18 marzo 1996 in re T./M. e lc., 8
settembre 1997 in re T. SA/C. e lc., 21 gennaio 1998 in re G. SA/P., 11 marzo
1998 in re R./F.).
- I convenuti
contestano inoltre l'ammontare della liquidazione finale, che, a loro dire,
grazie anche alla compiacenza della direzione lavori, sarebbe stata ampiamente
gonfiata.
4.1 Essi chiedono
innanzitutto l'assunzione di una nuova perizia, che abbia a pronunciarsi sulle
domande cui il perito giudiziario non aveva dato evasione.
La richiesta non
può essere accolta. Stante infatti, quale principio, il divieto di nova in sede
di appello (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), l’erezione di una nuova perizia può
avere luogo secondo la giurisprudenza alle cumulative condizioni che la parte
che la richiede abbia instato già in prima sede per la designazione di nuovi
periti in conseguenza della manifesta insufficienza delle loro risposte (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 11 ad art. 322), e ovviamente che le risposte del perito siano
realmente insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC), il che è il caso unicamente
qualora si possa affermare che la perizia offende la logica o lede principi
universalmente riconosciuti dalla scienza o dall’arte in questione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 5 ad art. 252; IICCA 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z.).
Ora, nel caso di
specie, pur essendo pacifico che i convenuti già avanti al Pretore avevano
chiesto l'assunzione di un nuovo perito, non risulta che il referto allestito
dal perito sia carente, contraddittorio o comunque tale da offendere la logica
o la scienza: egli tutto sommato ha dato puntuale risposta a gran parte dei
quesiti postigli, precisando tuttavia di non essere in grado di pronunciarsi su
alcune domande, segnatamente quelle in merito alle opere a regia, cui a suo
dire - anche il perito di parte (convenuta) era del resto del medesimo parere
(doc. O p. 13) - non era possibile dare una risposta oggettiva, non avendo egli
partecipato alle fasi dell'edificazione (perizia p. 2 e 3); lo stesso discorso
valeva per gli aiuti ad altri artigiani (perizia p. 3): per entrambe le
posizioni comunque vi erano i relativi bollettini firmati dalla direzione
lavori (perizia p. 3 e 7), che rendevano vincolanti le somme esposte (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 47 ad art. 183; IICCA 31 maggio 2000 in re G. SA/B. Ltd.);
con riferimento ad un paio di altre posizioni, relativamente contenute, egli
non ha invece ritenuto opportuno o comunque congruo dal punto di vista
economico (complemento perizia p. 1) - giudizio che in definitiva non vi è
motivo di contestare - effettuare demolizioni o sondaggi d'accertamento. Non vi
sono dunque giustificati motivi per ammettere una nuova perizia.
4.2 Ciò premesso,
si tratta ora di quantificare gli importi ancora dovuti all'attrice. Al
proposito si osserva innanzitutto che il perito giudiziario ha ritenuto di
poter confermare, salvo per alcune posizioni pari a fr. 35'250.85, poi
aumentate con il rapporto di delucidazione a fr. 41'709.76, posizioni che se
del caso verranno riprese qui di seguito, il benfondato dell'importo della
liquidazione di fr. 1'320'424.30 (perizia p. 3, complemento perizia p. 2): a
giusta ragione egli ha in effetti ritenuto che le ammissioni della direzione
lavori in merito ai quantitativi e alle misure alla base della liquidazione
finale - effettuata in contraddittorio con l'impresa (teste _________ p. 15,
_________ p. 28) - fossero senz'altro opponibili alla committenza (IICCA
26 aprile 1996 in re P./H., 15 maggio 1996 in re P./W., 26 settembre 1996 in re
M. SA/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA e lc./C., 27 febbraio 1997 in re B. SA/B.
e llcc., 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA, 1° settembre 1997 in re R.&
Ci/B., 1° ottobre 1998 in re I. SA/S., 26 gennaio 2000 in re M. SA/I.G. in
liq.).
Litigiose sono
tuttavia ancora le seguenti posizioni:
a) aiuti agli
artigiani
I convenuti contestano
di dover corrispondere fr. 55'000.- per la posizione in questione, evidenziando
come la stessa sarebbe già compresa nei lavori a regia e dunque fatturata due
volte. La censura non può essere accolta, il perito giudiziario avendo da una
parte escluso l'esistenza di importi fatturati due volte (complemento perizia
p. 2) e dall'altra non avendo nulla eccepito in merito agli importi esposti per
aiuti, accettati a suo tempo dalla direzione lavori (perizia p. 3).
b) opere
a regia
I convenuti, rifacendosi
al referto peritale (complemento perizia p. 5 e seg.), chiedono che dagli
importi fatturati per opere a regia vengano dedotti fr. 6'028.81 e non solo fr.
3'115.- tolti dal Pretore con l'accordo della controparte. Secondo il perito,
alcuni bollettini a regia non erano firmati, altri erano stati conteggiati
anche nella successiva fattura di cui al doc. G, altri ancora, infine, anche se
firmati, potevano essere trasformati a misura: l'attrice ammette la detrazione
dei bollettini n. 7, 11, 11, 12 e 15; in merito ai bollettini n. 007, 0012,
0057 e 0061, che secondo il perito sarebbero già compresi nel doc. G, si limita
ad affermare la tesi contraria, senza portare però alcuna prova, cosicché essi
pure devono essere detratti; il perito ha proposto la deduzione dei bollettini
n. 2 e 3 in quanto le opere in questione andavano fatturate a misura, per cui
l'osservazione dell'attrice secondo cui le stesse erano state ordinate dalla
direzione lavori non modifica questo stato di fatto; il bollettino n. 5 di fr.
1'340.-, tolto dalla liquidazione siccome non firmato, deve per contro essere
mantenuto, il teste _________ avendo dichiarato di averlo vistato dopo aver
controllato il capitolato (p. 17). Per opere a regia può pertanto essere
detratto un importo di fr. 4'688.81.
c) tassa occupazione
area pubblica
L'attrice chiede
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la posizione fatturata a
questo titolo in ragione di fr. 15'845.- venga mantenuta nella liquidazione.
Tale somma è in realtà già compresa nell'importo globale di fr. 60'000.- che
l'impresa aveva esposto per l'impianto di cantiere (cfr. osservazioni della
direzione lavori doc. H, doc. O p. 14 e perizia p. 7): il capitolato prevede
infatti che le tasse per i piazzali di deposito, accessi e simili siano a
carico dell'appaltatore (doc. A p. 4); l'impresa si era del resto impegnata a
mettere a disposizione l'impianto di cantiere per quell'importo globale fino a
fine estate-inizio autunno 1991 (doc. A p. 5), per cui, riferendosi la somma in
questione a un'occupazione del suolo pubblico fino al 31 ottobre 1991 (doc. C e
D), eventuali ritardi nella conclusione dell'opera dovuti ad altri artigiani
sono in concreto ininfluenti (perizia p. 7).
d) materiale
plastificante "plastocrete"
I convenuti,
richiamando il referto del perito giudiziario, chiedono di dedurre la somma di
fr. 7'144.90 corrispondente al minor quantitativo di quel materiale utilizzato
(1'020.7 kg). Sennonché il perito, che nell'occasione, pur confrontato con
l'ammissione della direzione lavori circa l'esattezza dei quantitativi esposti
(doc. Q), aveva ritenuto corretto rifarsi al calcolo risultante dai piani
dell'ingegnere, risulta tutt'altro che categorico nel suo giudizio ed anzi non
esclude che ulteriori verifiche mediante sondaggi, da lui omesse, potrebbero
eventualmente confermare la correttezza dei quantitativi esposti (perizia p.
8): in tali circostanze, viste le titubanze del perito e la chiara ammissione
da parte della direzione lavori, questa Camera ritiene di poter ammettere la correttezza
del quantitativo di plastocrete fatturato.
e) cassero tipo 2
I convenuti, anche
questa volta rifacendosi al referto del perito giudiziario (perizia p. 9),
chiedono di dedurre fr. 2'620.- per il minor quantitativo di 84.53 mq di
casseratura per pareti rispetto a quello fatturato (cfr. doc. O p. 21). La
detrazione può senz'altro essere ammessa, nulla agli atti permettendo di
concludere che il perito non abbia effettuato il concreto accertamento.
f) elementi Riss
Il Pretore,
seguendo nell'occasione il perito di parte (doc. O p. 24) e quello giudiziario
(perizia p. 10), ha detratto dall'importo della liquidazione la somma di fr.
3'204.- per il maggior prezzo esposto per questo particolare materiale, e ciò
ritenuto come le parti non si fossero preventivamente accordate circa il nuovo
prezzo. Tale conclusione, contestata dall'attrice, può senz'altro essere
confermata: oltre al motivo addotto dal primo giudice, si osserva infatti che
per contratto (cfr. doc. A) era escluso il riconoscimento di qualsiasi aumento
sui materiali.
g) risparmi
I convenuti
chiedono il riconoscimento di un'ulteriore detrazione di fr. 1'350.- per la
posizione risparmi. In proposito si osserva che il perito giudiziario ha
ritenuto ragionevole (perizia p. 10, complemento perizia p. 8) l'assunto del
perito di parte secondo cui i risparmi, fatturati con l'importo massimo
previsto, indipendentemente dalla misura degli stessi, andassero in realtà
suddivisi in tre gruppi, come da capitolato (doc. O p. 25). Contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, nulla agli atti prova che la
"ragionevole" conclusione cui sarebbe giunto il perito sia la
conseguenza di un mancato accertamento di fatto da parte sua, così da doversi
accettare la versione della direzione lavori circa la correttezza delle somme
fatturate: la detrazione deve pertanto essere ammessa.
h) calcestruzzo per
pilastri
Contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, la deduzione di fr. 430.10 per minor quantitativo
di 1.87 mc di calcestruzzo, proposta dai convenuti sulla base del referto di
parte (doc. O p. 18) e di quello del perito giudiziario (complemento perizia p.
2), può pure essere ammessa: anche in questo caso non è infatti provato che la
valutazione del perito giudiziario sia avvenuta in via equitativa, senza accertamento
da parte sua della concreta situazione di fatto.
i) fattura __________
I convenuti
contestano di dover rimborsare alla controparte la somma di fr. 1'500.- da lei
sborsata per aver dovuto occupare per esigenze di cantiere parte di un piazzale
privato (doc. B). La contestazione è fondata: nonostante il diverso giudizio
del perito (perizia p. 7) e in particolare del primo giudice, il quale ha
ritenuto che l'occupazione di quel terreno non fosse inizialmente prevista,
appare in effetti chiaro che anche tale fattura sia compresa nell'importo
globale offerto per l'impianto cantiere (doc. A p. 4; cfr. pure osservazioni
della direzione lavori doc. H); nulla (perizia p. 6) e comunque non certo il
doc. B permette d'altro canto di ritenere che l'occupazione di quel sedime
fosse imprevista.
l) lavori a regia
dopo la liquidazione finale
A ragione il
giudice di prime cure, facendo proprio l'assunto del perito (perizia p. 4), ha
ritenuto che gli importi fatturati successivamente alla liquidazione in ragione
di fr. 9'559.85 per lavori a regia (doc. G), ammessi dalla direzione lavori,
dovessero essere aggiunti alle spettanze dell'attrice. Tale importo, che non
costituisce una nuova posizione per la quale si imponeva una preventiva
pattuizione del prezzo, non è del resto mai stato seriamente contestato (doc.
P, teste _________ p. 36).
m) supplemento per
spese di cantiere
Pure corretta è la
decisione del primo giudice, suffragata dal referto peritale (perizia p. 4), di
riconoscere all'attrice ulteriori fr. 10'000.-, corrispondenti al 6°/oo per le spese di cantiere dedotto dai singoli
artigiani (doc. S): tale pretesa, che non costituisce una nuova posizione, è in
effetti prevista espressamente dal contratto (doc. A); del resto la stessa già
era stata di principio ammessa dai convenuti in sede di risposta (p. 8)
Ricapitolando, il
saldo dovuto all'attrice risulta pertanto essere di fr. 220'459.40
(liquidazione fr. 1'320'424.- ./. acconti fr. 1'065'000.- ./. sconto fr.
19'800.- ./. deduzioni ammesse dall'attrice fr. 2'531.60, fr. 3'185.42 e fr.
869.50 ./. deduzioni per opere a regia fr. 4'688.81 ./. deduzione Riss fr.
3'204.- ./. tassa occupazione area pubblica fr. 15'845.- ./. deduzione cassero
tipo 2 fr. 2'620.- ./. deduzione risparmi fr. 1'350.- ./. deduzione per
calcestruzzo fr. 430.10 + supplemento opere a regia fr. 9'559.85 + supplemento
per spese di cantiere fr. 10'000.-). Su tale somma sono dovuti gli interessi
moratori, il cui ammontare e la cui decorrenza non sono più contestati in
questa sede.
- Ne discende
il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 giugno 2000 di __________, _________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 giugno 2000 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, è così riformata:
I
convenuti __________, __________ e __________, sono tenuti in solido a versare
all'attrice società __________ e ing. _________ la somma di fr. 220'459.40 con
interessi al 6% dal 25 agosto 1992 più l'1% su fr. 129'000.- dal 24 dicembre
1992 al 2 febbraio 1999.
- La
tassa di giustizia di fr. 8'000.- (di cui fr. 1'400.- già anticipati dall'attrice)
e le spese di complessivi fr. 18'678.-, da anticipare dall'attrice,
restano a suo carico in ragione di 1/8 e per la rimanenza sono a carico dei
convenuti in solido, i quali pure in solido rifonderanno all'attrice la
somma di fr. 14'000.- per ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’500.--
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 19/20 e per 1/20 sono a
carico della controparte, cui essi rifonderanno fr. 5'000.- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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