AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.105
Data decisione, Autorità:
13.03.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00105
Lugano
13 marzo 2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.1998.00328 della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 4 maggio 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 74'071.80
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________dell'UEF di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 25 maggio 2000 ha accolto per fr. 20'959.80;
appellanti
entrambe le parti, l'attore con atto di appello 16 giugno 2000 con cui chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la
petizione con protesta di spese e ripetibili delle due sedi, la convenuta con
appello 19 giugno 2000 con cui chiede di riformare la sentenza pretorile nel
senso di respingere la petizione, pure protestando spese e ripetibili;
viste le
osservazioni 12 settembre 2000 della convenuta e 13 settembre 2000 dell'attore,
con cui si postula la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di
spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Nel
corso del 1971 __________ è diventato agente generale della __________, presso
la quale già collaborava dal 1965, in forza di un contratto, poi sostituito nel
1980 da un altro regime contrattuale (doc. B1 - B8).
Il
28 ottobre 1994 la compagnia ha disdetto cautelativamente il contratto con effetto
al 31 dicembre di quell'anno, termine poi riportato al 31 gennaio 1995, allo
scopo di ridefinire su nuove basi la loro futura collaborazione (doc. C). Le
parti non essendo riuscite ad accordarsi per un nuovo contratto, ne è nata la
causa che qui ci occupa.
B. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________ ha convenuto
in lite l'__________ - dal 1997 nuova ragione sociale della __________ (doc.
AA) - chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 74'071.80 e il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Lugano.
Egli in definitiva pretende, oltre a un importo imprecisato per contributi
AVS/AI e LPP per gli anni 1980-1984 e un contributo supplementare pari allo
0.6%o dell'ammontare del portafoglio clienti, altri fr. 15'439.40
rispettivamente fr. 1'437.90 quale partecipazione al fondo previdenziale e
all'assicurazione infortuni, fr. 39'844.50 a titolo di indennità ex art. 418u
CO, fr. 4'700.-- quale saldo per le opere di ristrutturazione dell'agenzia
__________, fr. 7'130.-- a titolo di provvigione d'incasso per l'anno 1995 e
fr. 5'520.-- per rimborso cauzione.
C. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione limitatamente all'importo
di fr. 20'959.80 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° gennaio 1995. Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto fondate unicamente le pretese relative
ai contributi previdenziali (fr. 15'439.40) e alla cauzione (fr. 5'520.40), respingendo
per contro tutte le altre richieste.
D. Delle
argomentazioni d'appello, avversate dalle rispettive controparti, con cui
l'attore postula l'accoglimento della petizione, salvo per quanto riguarda i
contributi AVS/AI e LPP relativi al periodo 1980-1984 e il contributo
supplementare per il portafoglio clienti, e la convenuta chiede la sua
integrale reiezione, si dirà per quanto necessario nei prossimi considerandi.
considerando
in
diritto:
- Con
il suo appello, la convenuta contesta di dover versare all'attore eventuali contributi
previdenziali (fr. 15'439.40) e l'importo della cauzione (fr. 5'520.40); in
ogni caso, sempre a suo dire, sarebbero errati il termine di decorrenza degli
interessi di mora, il rigetto dell'opposizione anche per l'importo della
cauzione e con ciò il giudizio su spese e ripetibili.
1.1 La
convenuta ritiene di non dovere i fr. 15'439.40 a titolo di partecipazione ai
contributi previdenziali LPP, relativi al periodo dal 1° febbraio 1985 al 31 gennaio
1995, per tutta una serie di motivi: a suo giudizio, la clausola di cui
all'art. 3.2.2 del foglio 6 del contratto di agenzia (doc. B6), alla base di
tale pretesa, secondo cui "per l'assicurazione principale la __________
mette a disposizione dell'Agenzia un contributo annuo pari al 2.4%o del
capitale netto di produzione conseguito nell'anno civile …" di fatto non
era mai entrata in vigore tanto è vero che l'art. 3.2.4 nemmeno era stato
completato e in ogni caso era stata superata da successive pattuizioni; non
risultava inoltre che l'attore si fosse effettivamente affiliato al fondo di
previdenza per il personale esterno della convenuta; prevalendosi della
clausola in questione senza averne mai reclamato l'applicazione in precedenza
durante 15 anni, l'attore commetteva inoltre un manifesto abuso di diritto; non
avendo egli eccepito alcunché in merito ai conteggi di salario annuali che gli
venivano sottoposti per approvazione, la sua pretesa era inoltre da considerarsi
estinta per novazione; all'accoglimento della pretesa ostava altresì l'eccezione
di prescrizione, tempestivamente sollevata.
Solo
quest'ultima censura è in parte fondata.
1.1.1 La
tesi secondo cui la clausola in questione non sarebbe mai entrata in vigore è
del tutto priva di fondamento, la mancata completazione della disposizione di
cui all'art. 3.2.4 che prevedeva la corresponsione di ulteriori contributi a
favore dell'agente non impedendo in effetti la sua concreta applicazione; la
stessa convenuta ha del resto ammesso in causa che la sua mancata completazione
significava solo che la corresponsione di quell'indennità supplementare non era
stata prevista (risposta p. 5).
Pure
infondata è la tesi, basata sulle dichiarazioni del teste dott. _________ -
della cui attendibilità vi è invero motivo di dubitare, già per la sua attuale
posizione, tutt'altro che neutrale, di direttore della convenuta - secondo cui
la clausola sarebbe stata superata da non meglio precisati accordi successivi:
svolgendo a quel momento la funzione di semplice "controller
interno", egli non poteva in effetti aver assistito in prima persona ad
eventuali colloqui in tal senso tra l'attore ed il direttore __________, per
cui in definitiva nella migliore - per la convenuta - delle ipotesi si deve
concludere che la sua testimonianza non faceva che riprendere quanto gli era
stato eventualmente riferito da terzi, dal che la sostanziale irrilevanza della
stessa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237); tanto più che l'istruttoria aveva
chiaramente provato che nelle altre occasioni in cui vi era stata una modifica
del contratto, la convenuta aveva sempre provveduto a comunicarlo per iscritto
(cfr. ad es. doc. B4a, B4b, 3 e 29).
Irricevibile,
siccome esposta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), è per contro la circostanza che l'attore non fosse eventualmente affiliato
al fondo previdenziale.
Sono
invece prive di fondamento sia la tesi di un'estinzione per novazione della
pretesa attorea, sia il rimprovero di abuso di diritto mosso all'indirizzo
dell'attore: il fatto che la convenuta fosse solita sottoporgli per
approvazione il conteggio annuale delle sue remunerazioni (cfr. doc. 27 e 28)
non comporta infatti, in mancanza di precisi accordi in tal senso, l'estinzione
per novazione dei crediti non riconosciuti o reclamati a quel momento; in
assenza di particolari circostanze - per altro nemmeno evidenziate dalla
convenuta - non vi è motivo di ravvisare un abuso di diritto dell'attore per il
solo fatto che egli abbia atteso la fine del contratto per far valere le sue
pretese (IICCA 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 11 luglio 1995 in re I.
SA/B., 26 agosto 1998 in re W./M.).
1.1.2 Sempre
secondo la convenuta, la pretesa attorea, riferendosi a prestazioni periodiche
soggette a un termine di prescrizione di 5 anni (art. 128 cifra 1 CO), era da
ritenersi interamente prescritta alla scadenza della prima prestazione arretrata
(art. 131 cpv. 1 CO); in subordine, visto l'inoltro il 17 novembre 1997 di un
precetto esecutivo (doc. Z) e dovendosi considerare un termine di prescrizione
quinquennale o comunque decennale, erano senz'altro prescritte le prestazioni
annuali precedenti il 17 novembre 1992 o il 17 novembre 1987.
La
dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto alle pretese derivanti da un
contratto di agenzia come quelle qui in discussione il carattere di prestazioni
periodiche ai sensi dell'art. 128 cifra 1 CO (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I, Berna 1975, § 269 n. 9 e § 278 n. 15;
cfr. BJM 1987 p. 32). Rimane per contro controversa in dottrina la
questione a sapere se l'art. 131 CO sia o meno applicabile in presenza di
prestazioni periodiche il cui ammontare dipende dall'esito degli affari, la
maggioranza degli autori - cui questa Camera ritiene di potersi appoggiare -
avendo tuttavia teorizzato la sua inapplicabilità (cfr. Berti, Basler
Kommentar, N. 3 ad art. 131 CO con rif.). Ciò premesso, non potendosi nel caso
concreto applicare quest'ultima disposizione, si ha che l'intera pretesa qui in
esame non è di per sé prescritta, ma lo sono però le singole prestazioni
annuali nella misura in cui risalgono ad oltre 5 anni dall'unico evento
interruttivo della prescrizione agli atti, ovvero l'inoltro del PE del 17
novembre 1997 (doc. Z). Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, nel fatto
che la convenuta abbia eccepito la prescrizione solo con la duplica (il che è
per altro lecito, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 176) non
si ravvisa alcun abuso di diritto, l'eventualità che la stessa sollevasse tale
eccezione non essendo per nulla una sorpresa, la parte avendola evocata già in
precedenza, anche se in quell'occasione aveva erroneamente fatto riferimento a
una prescrizione decennale (doc. L). Dovendosi, sulla base del doc. Q, ritenere
che il capitale di produzione fosse di fr. 114'880.- dal 17 novembre al 31 dicembre
1992, di fr. 440'016.- nel 1993, di fr. 554'552.- nel 1994 e di fr. 77'216.-
nel gennaio 1995, il credito non prescritto a favore dell'attore quale
partecipazione per contributi LPP assomma a fr. 2'848.- (2.4%o di fr.
1'186'664.-).
1.2 La convenuta - come detto - non ritiene di dover rimborsare alla
controparte fr. 5'520.40 relativi alla cauzione prestata a suo tempo
dall'attore. Essa, pur non contestando più a questo stadio della lite il
principio di dover onorare una pretesa divenuta esigibile solo nel corso di
causa, ritiene nondimeno che la stessa non poteva in concreto essere accolta,
in quanto l'attore non aveva provato di non dover essere tenuto a eventuali
storni e quindi di aver definitivamente acquisito le provvigioni, ciò che
sarebbe avvenuto solo dopo 27 rispettivamente 36 mesi - termine anche questo da
provare dall'attore - dalla conclusione dell'ultima polizza.
L'intera
censura, oltre ad essere irricevibile in ordine, siccome formulata per la prima
volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è del tutto infondata
anche nel merito: la convenuta non ha infatti mai preteso in precedenza che vi
potessero essere degli storni per provvigioni e ha di contro esplicitamente
ammesso che il termine di attesa prima che la cauzione divenisse esigibile era
proprio di 27 mesi (risposta p. 9, duplica p. 7 e conclusioni p. 6) dalla
stipulazione dell'ultima polizza; a prescindere da quanto precede, le
circostanze di fatto evocate nell'occasione dalla convenuta, fossero anche
state formulate in maniera rituale, andavano in ogni caso dimostrate dalla
convenuta stessa, trattandosi pacificamente di fatti che facevano venire meno
il diritto della controparte (art. 8 CC).
1.3 Sempre
secondo la convenuta, la circostanza che l'importo di cui alla cauzione non
fosse esigibile al momento della petizione, ma lo sarebbe divenuto solo
pendente causa, imponeva inoltre di modificare il termine di decorrenza degli interessi
dovuti su tale importo; d'altro canto ciò impediva, limitatamente all'importo
in questione, di rigettare l'opposizione al PE e aveva pure influenza sul
giudizio su spese e ripetibili.
Ora,
è chiaro che nel caso di specie la pretesa attorea è divenuta esigibile al più
presto il 26 ottobre 1998, 27 mesi dopo la conclusione dell'ultima polizza, il
26 luglio 1996 (cfr. doc. 26). La prima interpellazione agli atti successiva a
quella data potendo essere intravista nell'inoltro da parte dell'attore, il 20
ottobre 1999, dell'allegato conclusionale, ben si può ritenere che gli
interessi moratori sulla cauzione possano essere fatti decorrere unicamente da
quella data.
Pure
da accogliere è la richiesta della convenuta, laddove afferma che non è
possibile rigettare l'opposizione per l'importo qui in discussione, non
esigibile al momento dell'inoltro del PE (cfr. Staehelin, Basler Kommentar, N. 77 ad art. 82 LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989 p. 347 con numerosi rif.).
Il
giudizio su spese e ripetibili non necessita per contro di essere modificato a
dipendenza di tale circostanza, tanto è vero che la convenuta si era opposta al
riconoscimento di tale pretesa anche in sede conclusionale, ancorché a quel momento
la stessa fosse oramai divenuta esigibile; in ogni caso la modifica, sancita in
questa sede, della decorrenza degli interessi moratori e del dispositivo sull'azione
di rigetto dell'opposizione non influenza il grado di soccombenza delle parti e
con ciò il giudizio su spese e ripetibili, trattandosi in entrambi i casi di
semplici accessori dell'azione creditoria.
- Con
il suo appello, l'attore chiede per contro il riconoscimento a suo favore di
un'indennità ex art. 418u CO, del saldo relativo alla ristrutturazione
dell'agenzia __________, della partecipazione al premio dell'assicurazione
infortuni e infine della provvigione d'incasso relativa all'anno 1995.
2.1 Innanzitutto
l'attore ribadisce anche in questa sede il benfondato della richiesta volta
all'ottenimento di un importo di fr. 39'844.50 a titolo di indennità ex art.
418u CO, ritenendo in sostanza date in fatto e in diritto le premesse per la
sua corresponsione.
Giusta
l'art. 418u cpv. 1 CO, se con la sua attività l'agente ha considerevolmente
aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale
trae un notevole profitto dalle sue relazioni di affari con detti clienti anche
dopo lo scioglimento del contratto, l'agente o i suoi eredi hanno diritto, per
quanto ciò non sia contrario all'equità, ad un'adeguata indennità: detta
indennità, ai sensi del cpv. 2 della stessa disposizione, non può tuttavia
sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo
la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale
effettiva se questa è più breve.
Questa
norma, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, pone tre condizioni
cumulative che, se realizzate, danno diritto all'agente di richiedere al
proprio mandante l'indennità legata all'incremento della clientela: un
considerevole aumento della clientela dovuto all'attività dell'agente, un
notevole profitto per il mandante, dopo lo scioglimento del contratto d'agenzia
stipulato tra le parti, a dipendenza di quell'aumento e infine la compatibilità
dell'indennità con il principio dell'equità (DTF 103 II 282; Gautschi, Berner Kommentar, N. 3 e
7a ad art. 418u CO; Bucher,
OR - Besonderer Teil, 3. ed., Zurigo 1988, p. 244; Wettenschwiler, Basler Kommentar, N. 4 e segg. ad art.
418u CO). L'onere della prova circa l'adempimento delle singole condizioni
incombe di principio all'agente che si prevale della normativa (Gautschi, op. cit., N. 3d ad art.
418u CO; DTF citata; IICCA 26 marzo 1986 in re M./L., 18 giugno
1991 in re L./G. SA).
Nel
caso di specie, non è contestato che l'attore con la sua attività abbia contribuito
ad aumentare il numero dei clienti ed in particolare i premi incassati, passati
da fr. 246'715.- nel 1980 a fr. 376'456.- nel 1995 (aumento di circa il 52%).
Non è però possibile concludere che l'aumento conseguito durante quei 15 anni,
nel corso del quale già solo il costo della vita è aumentato in maniera
superiore, in ragione di circa il 63% (1980: indice 62.9, 1995: indice 102.6),
sia stato considerevole, tanto più che per la giurisprudenza solo un aumento
dell'ordine di circa il 15% all'anno può essere considerato considerevole (Wettenschwiler, op. cit., N. 6 ad
art. 418u CO)
Di
fatto è incontestabile che la convenuta dopo lo scioglimento del contratto con
l'agente possa beneficiare di un certo guadagno grazie al portafoglio clienti
da lui acquisito e ciò per il semplice fatto che la durata delle assicurazioni
vita, oggetto dell'attività dell'attore, si protrae di regola per parecchi
anni. Anche in questo caso non è tuttavia possibile concludere che il profitto
conseguito della convenuta possa in concreto essere considerato notevole, come
prescritto dalla normativa, tanto è vero che nell'arco di soli 4 anni, dal 1995
al 1998, i premi incassati dai clienti dell'attore sono praticamente tornati al
dato del 1980 (fr. 255'029.--), senza che fosse stata provata una
responsabilità da parte della convenuta.
Per
giurisprudenza la corresponsione all'agente di un'indennità per la clientela
viene inoltre ritenuta iniqua, se egli in pendenza di contratto è già stato
sufficientemente indennizzato, il che è in particolare il caso se ha potuto
approfittare di provvigioni particolarmente elevate, se il contratto è durato a
lungo così che egli ha già potuto godere a lungo della clientela acquisita,
oppure ancora se il mandante gli ha fornito favorevoli prestazioni
previdenziali (Wettenschwiler,
op. cit., N. 10 ad art. 418u CO; DTF 110 II 476). Nella presente fattispecie
è pacifico che il contratto di agenzia tra le parti si sia protratto a lungo,
per oltre 15 anni, e che l'attore durante quel periodo abbia ricevuto dalla
controparte importi rilevanti (fr. 609'563.-, cfr. doc. 4); pure incontestato è
che l'attore abbia beneficiato di facilitazioni previdenziali, si pensi
all'importo per contributi LPP (consid. 1.1) e alla somma di fr. 9'006.-- che
egli ha percepito nel 1995 a titolo di partecipazione ai contributi AVS/AI
(doc. P).
In
tali circostanze, non è dunque possibile riconoscere all'attore un'indennità ex
art. 418u CO. Tale conclusione si imponeva del resto già per il fatto che egli
non si era premurato di provare l'ammontare del suo guadagno annuo netto (Gautschi, op. cit., ibidem), che -
contrariamente all'assunto dell'attore - non corrisponde semplicemente alla
somma delle provvigioni percepite dedotte le indennità spese riconosciutegli
(cfr. in proposito, Wettenschwiler,
op. cit., N. 11 ad art. 418u CO; DTF 84 II 535), così che in definitiva
questa Camera non sarebbe comunque stata in grado di stabilire l'eventuale
ammontare dell'indennità a suo favore, che per legge non poteva superare il
guadagno annuo netto medio dell'attore.
2.2 Contrariamente
da quanto ritenuto dall'attore, l'importo di fr. 4'700.-- relativo al saldo per
i lavori di ristrutturazione dell'agenzia __________ non può essergli riconosciuto.
Il
teste __________, smentendo con ciò il giudizio di primo grado, ha invero dichiarato
che la convenuta si era assunta integralmente i costi della ristrutturazione,
ma che essa aveva poi provveduto a pagarne solo una parte, lasciando per l'appunto
insoluto l'importo in questione. Sennonché, lo stesso teste, parlando in prima
persona plurale con riferimento a quella pretesa ("per quanto concerne lo
scoperto non abbiamo insistito oltre misura … non vi rinunciammo…"), ha di
fatto ammesso che la pretesa in questione non competeva personalmente
all'attore, ma alla società semplice formata dai due agenti - l'attore ha a sua
volta ammesso in sede conclusionale, a p. 7, di aver unito le forze con il
signor __________ per creare una nuova
agenzia - così che in definitiva solo entrambi potevano postularne il
riconoscimento in via giudiziale (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 7. ed., Zurigo
1998, n. 3785 e 3787). La richiesta attorea deve pertanto essere respinta per
carenza di legittimazione attiva (questione che va esaminata d'ufficio: per
tante IICCA 2 ottobre 1997 in re F. e llcc./B.; DTF 118 Ia 130).
2.3 Parimenti
infondata è la richiesta con cui l'attore chiede che la convenuta si assuma la
somma di fr. 1'437.90, pari al 50% del premio dell'assicurazione contro gli
infortuni da lui conclusa con la __________ (doc. S), e ciò in applicazione dall'art.
2.3 del foglio 6 del contratto di agenzia (doc. B6).
Giusta
l'art. 2.1 del foglio 6 del contratto (doc. B6) l'agente e i suoi collaboratori
avevano la facoltà di assicurarsi contro gli infortuni nell'ambito della
polizza collettiva conclusa dalla __________, mentre all'art. 2.3 era previsto
che per questa assicurazione la _________ avrebbe preso a suo carico il 50% del
premio per la copertura dell'agente, mentre per le altre coperture il premio
era totalmente a carico dell'agente stesso. Ora, dal tenore letterale della
clausola - l'unico elemento interpretativo fornito dalle parti - risulta
chiaramente che la partecipazione della convenuta all'assicurazione infortunio
dell'agente era limitata a "questa assicurazione", ovvero a quella
che l'agente aveva la facoltà di sottoscrivere nell'ambito della polizza
collettiva conclusa dalla stessa __________. Avendo l'attore optato per una
diversa compagnia di assicurazione (teste __________), egli non può dunque
pretendere il rimborso di parte del premio versato.
2.4 L'attore chiede infine l'assegnazione di fr. 7'130.- (pari al
70% dell'importo di cui al doc. V) a titolo di provvigione di incasso (recte:
di portafoglio) per l'anno 1995. A torto.
Con
la lettera di cui al doc. L la convenuta, sotto il titolo "nuovo accordo
di intermediazione", aveva garantito all'attore, in via eccezionale, il
riconoscimento di un'indennità per provvigioni per l'anno 1995, da calcolarsi
nella misura del 70% dell'indennità portafoglio al 31 dicembre 1994 (doc. V).
Dai termini utilizzati nell'occasione dalla convenuta ("nuovo accordo di
intermediazione") ed in particolare dall'uso del verbo declinato al futuro
e non al presente in quello scritto ("il diritto a tale provvigione permarrà
…") si deve tuttavia ritenere che l'accordo in questione avrebbe avuto una
propria valenza unicamente per il futuro, in altre parole che lo stesso costituiva
unicamente una proposta e che sarebbe divenuto vincolante per le parti se e
nella misura in cui l'attore avesse effettivamente aderito al nuovo accordo di
collaborazione sottopostogli, ciò che tuttavia non è stato il caso. Non si vede
del resto per quale altro recondito motivo, la convenuta avrebbe dovuto
riconoscere all'attore una tale indennità.
Ad
ogni buon conto, ritenuto che il termine di disdetta è stato riportato al 31 gennaio
1995, è evidente che l'attore per il mese di gennaio manteneva intatto il suo
diritto alle indennità di portafoglio previste dal contratto: ne discende che
allo stesso devono essere attribuiti a questo titolo fr. 941.15 (1/12 del 3% di
fr. 376'456.-, cfr. doc. 4).
- Ne discende il parziale accoglimento di entrambi i gravami
(quello dell'attore, tuttavia, solo per un'infima parte) ai sensi dei
considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. In
parziale accoglimento dell’appello 16 giugno 2000 di __________ e dell’appello
19 giugno 2000 di __________, la sentenza 25 maggio 2000 della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la __________, è condannata a versare a __________, l'importo di
fr. 9'309.55 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° gennaio 1995 su fr.
3'789.15 e dal 20 ottobre 999 su fr. 5'520.40.
Limitatamente
all'importo di fr. 3'789.15 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995 è
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.
__________dell'UEF di Lugano.
- La
tassa di giustizia di complessivi fr. 2'800.-- e le spese, da anticipare come
di rito, sono poste a carico dell'attore per 7/8 e a carico della convenuta per
la rimanenza, con l'obbligo per il primo di rifondere alla seconda l'importo di
fr. 4'000.- a titolo di partecipazione alle ripetibili.
II. Le
spese relative all'appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1'500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. Le spese relative all'appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 600.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste
a carico dell'attore, il quale rifonderà alla controparte fr. 200.-- per parti
di ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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