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Numero d'incarto:
12.2000.104
Data decisione, Autorità:
14.07.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00104
Lugano
14 luglio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di
lavoro inc. DI.96.28 della Pretura di Mendrisio-Sud
promossa con istanza 2 febbraio 1996 da
rappr. da __________
contro
in
cui l’istante, riducendo la propria domanda in corso di causa, ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento del salario del periodo di disdetta di
due mesi, e della tredicesima mensilità del 1995;
Domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha
chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 10'500.-- oltre interessi
a titolo di risarcimento danni;
Il Pretore con sentenza 2 giugno 2000 ha ammesso l'istanza per fr.
6'384.80 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 14 giugno 2000 chiede la
riforma
del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell'istanza;
Appello
sul quale l'istante non si è espresso;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
sostiene di avere lavorato dal 1° dicembre 1994 per la convenuta quale autista,
e di essere stato licenziato il 27 dicembre 1995, provvedimento che egli
avrebbe ricevuto solo il 2 gennaio 1996.
Non
avendo più percepito salario dopo quello del dicembre 1995, egli -dopo avere
rettificato le proprie richieste all'udienza di discussione- postula il
pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio 1996 e della tredicesima
mensilità per il 1995.
B. All’udienza
di discussione del 2 aprile 1996 la convenuta si è opposta alla pretesa,
sostenendo di avere licenziato l'istante con effetto immediato già il 16
ottobre 1995 per il motivo di 3 incidenti stradali avuti dal dipendente,
ragione per cui nulla gli sarebbe dovuto, mentre che egli dovrebbe risarcire il
danno di fr. 10'500.-- causato con i predetti incidenti, importo oggetto di
domanda riconvenzionale.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso che effettivamente la convenuta
avrebbe pronunciato in forma orale la disdetta del contratto di lavoro già il
16 ottobre 1995, disdetta che costituirebbe licenziamento in tronco stante
l'affermazione in tal senso da lei fatta all'udienza di discussione.
L'istante
avrebbe però lavorato anche dopo tale data, fino al 31 dicembre 1995, ragione
per cui andrebbe ammesso il perfezionarsi di un nuovo rapporto di lavoro, disdicibile
al più presto per il 29 febbraio 1996. All'istante sarebbe di conseguenza
dovuto il salario di gennaio e febbraio 19967, come pure il 50% della
tredicesima mensilità per il 1995 previsto dal CCL di categoria. Del tutto
infondata sarebbe di contro la riconvenzionale.
D. Delle
argomentazioni e domande dell'appellante si dirà nei considerandi che seguono.
L'istante
non ha presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto:
-
Il gravame, limitato a poco più di una pagina allestita dalla
convenuta personalmente, che in questa sede ha rinunciato al patrocinio del
proprio legale, non contiene alcuna argomentazione da contrapporre a quelle di
cui al giudizio impugnato, in virtù di cui dovrebbe essere accolta la sua
domanda riconvenzionale. Se ne deve necessariamente concludere (specie alla
luce del fatto che non vi è una formulazione della domanda di giudizio conforme
all'art. 309 cpv. 1 lit. e CPC) per la rinuncia della convenuta a riproporre in
questa sede la propria domanda riconvenzionale.
-
Litigiosa
rimane perciò unicamente la questione del momento della fine del rapporto
contrattuale, che l'appellante, invocando le risultanze dell'istruttoria, situa
al 31 dicembre 1995 per effetto della disdetta ordinaria che essa avrebbe
comunicato oralmente al dipendente in data 16 ottobre 1995.
Quand'anche
ciò fosse vero, la convenuta dovrebbe comunque versare all'istante la
tredicesima mensilità per il 1995 nella misura di fr. 1'197.15 indicata dal
Pretore (consid. 5), ragione per cui anche questa parte del giudizio di prima
sede va ritenuta acquisita per la mancanza di motivazioni di fatto o di diritto
atte a confutarla (art. 309 cpv. 1 lit. f CPC).
- A sostegno della propria tesi la convenuta invoca le deposizioni
testimoniali di __________ e __________.
A
torto, dovendo la corretta valutazione di tali deposizioni ai sensi dell'art.
90 CPC nel contesto di tutti gli atti della causa condurre al risultato di
ritenere non provata l'asserita disdetta del 16 ottobre per il 31 dicembre
1995.
3.1 __________
è assai esplicito nel sostenere di avere licenziato l'istante il 16 ottobre per
il 31 dicembre 1995 ("Lo abbiamo fatto chiamare e, presente mio figlio (di
ciò sono sicuro), gli ho detto che era licenziato e che il rapporto di lavoro
sarebbe terminato alla fine di dicembre 1995").
La
testimonianza è di per sé esplicita, e non abbisogna di particolari
interpretazioni.
Ciò
che la rende sospetta è il fatto che essa proviene da una persona che si
identifica con la parte convenuta: benché __________ si sia professato
"indifferente" all'esito della lite, non risulta che il Pretore gli
abbia chiesto chiarimenti circa la sua posizione all'interno della ditta e per
rapporto al capitale azionario. Certo è che egli la vincola con la propria
firma individuale, e che egli è direttamente coinvolto nella fattispecie,
avendo sottoscritto tutti i documenti rilevanti prima della causa (doc. B, F,
G), come pure -addirittura- l'appello in rassegna.
Risulta
inoltre dalla sua deposizione che l'iniziativa di licenziare l'istante è stata
presa da lui, senza necessità di avere il consenso di altri organi della
società, ma solo dopo una consultazione con il figlio _________ ("A
seguito di questo terzo episodio mi sono consultato con mio figlio e abbiamo
deciso di licenziare __________ "). Se ne ricava la fondata impressione
per cui la ditta convenuta sarebbe un'azienda di famiglia, la cui volontà viene
formata dai signori __________, ragione per cui la deposizione di __________
risulta di dubbia attendibilità, corrispondendo alla volontà della convenuta,
di cui egli è almeno organo di fatto, così da dovere essere considerata alla
stregua di un'affermazione di parte.
3.2 Analoghe
argomentazioni valgono ovviamente per la deposizione del figlio __________ i,
il quale non riveste forse funzione di organo della convenuta, ma depone in
favore del padre che lo è.
3.3 La
veridicità della tesi della convenuta, e con essa la fedefacenza delle cennate
deposizioni, appare dubbia anche alla luce della contraddizione con la tesi,
sostenuta all'udienza di discussione dalla convenuta (in quell'occasione
patrocinata da un legale, assenti i signori __________), secondo cui il 16
ottobre 1995 l'istante sarebbe addirittura stato licenziato in tronco.
Come
giustamente osserva il Pretore, anche nella procedura speciale per le azioni
derivanti dal contratto di lavoro le parti sono vincolate alle affermazioni di
fatto rilasciate nella prima parte della procedura. Non è perciò ammissibile -e
non solo nell'ottica della valutazione delle deposizioni dei signori __________
- che la datrice di lavoro sostenga dapprima di avere proceduto ad un
licenziamento in tronco (che non ha però messo fine alla prestazione lavorativa
dell'istante), e che in seguito essa -chiaramente ai fini della causa, e sulla
scorta di testimonianze dubbie- adduca la diversa tesi dell'avvenuto
licenziamento ordinario.
3.4 Va
infine considerato anche il sibillino tenore della lettera 27 dicembre 1995
della convenuta (doc. C), che non è per nulla perentoria e definitiva
nell'indicazione del momento della cessazione del contratto di lavoro,
lasciando al contrario aperta la possibilità della sua prosecuzione anche dopo
la fine di quell'anno: "Ora se lei vorrà ancora lavorare i prossimi due
mesi sono a suo rischio in quanto se varrà riconosciuta la sua mancanza grave e
le nostre dimissioni datele verbalmente subirà un'evidente detrazione di quanto
da lei presumibilmente richiesto".
Pertanto,
in queste circostanze bene ha fatto il Pretore ad identificare con la fine del
mese di febbraio del 1996 il momento della cessazione degli effetti del
contratto di lavoro.
Ne
deve conseguire, in assenza di migliori censure, la reiezione del gravame ai
sensi dei considerandi.
Non
si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.
Per
i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 giugno 2000 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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