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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.102
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00102
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa DI.2000.00012 della Pretura del
Distretto di Leventina promossa con istanza 2/3 marzo 2000 da
contro
in
materia di assunzione di una prova peritale a futura memoria che il Pretore ha
accolto con decreto 17 marzo 2000.
Ed ora,
presentata la perizia dal perito arch. __________ in data 26 aprile 2000,
sull'appello 9 giugno 2000 della ditta convenuta nei confronti del decreto di
stralcio 6 giugno 2000 del Pretore e della pedissequa decisione con la quale
sono dichiarate irricevibili le eccezioni, sollevate dalla stessa convenuta
dopo aver conosciuto il contenuto della perizia, riguardanti la mancanza di
urgenza per l'ammissibilità di alcuni quesiti e la competenza del foro adito.
Letti ed esaminati
gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che per l'art.
451 CPC i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili;
che, a
maggior ragione, non si può entrare nel merito di un appello nei confronti di
una decisione che chiude la procedura di assunzione della prova a futuro
nemmeno per questioni riguardanti il foro competente che la parte convenuta non
ha mai sollevato al momento di discutere l'istanza nei confronti della quale ha
persino dichiarato di non opporsi;
che,
infatti, il foro di Leventina è competente per l'art. 450 cpv. 1 litt. a) CPC e
l'eccezione di foro deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98
CPC) al momento di discutere l'istanza, ultima possibilità per sollevare tal
eccezione (in analogia con la procedura di merito che indica nella risposta
tale stadio preclusivo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 98 m. 8);
che anche
la questione dell'urgenza o meno di alcuni quesiti peritali non può essere oggetto
di impugnativa cantonale di fronte all'accoglimento, come in realtà si è
verificato, dell' istanza di prova a futuro;
che
l'appello di __________ è così irricevibile, come lo sarebbe stato se
presentato nei confronti del decreto di ammissione della perizia, e come tale
può essere sancito nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313 bis CPC;
che la
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'appellante;
per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
-
L'appello 9 giugno 2000 di __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico
dell'appellante.
-
Intimazione
alle parti.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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