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Numero d'incarto:
12.2000.101
Data decisione, Autorità:
04.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00101
Lugano
4 settembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile di disconoscimento del debito inc.
OA.99.305 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione 22 aprile 1999 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 117'760.--
oltre accessori;
petizione
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 16 maggio 2000 ha
respinto;
appellanti
gli attori, che con atto di appello del 6 giugno 2000 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della petizione;
mentre il
convenuto con osservazioni 7 luglio 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Il convenuto ha escusso gli attori per fr. 118'962.-- oltre accessori
sulla base del "Contratto di mandato per prestazioni dell'architetto"
stipulato dalle parti (doc. E), ed in particolare della sua clausola n. 7, che
stabiliva il pagamento in suo favore di un primo acconto di fr. 117'760.--
"entro 10 giorni dopo la data della licenza edilizia", ottenendo per
quell'importo (oltre interessi) in data 14 luglio 1998 il rigetto provvisorio
delle opposizioni interposte dagli attori ai precetti esecutivi loro intimati
(doc. 4 e 5), decisioni confermate il 26 marzo 1999 dalla Camera di Esecuzione
e Fallimenti di questo Tribunale (doc. 6).
B. Con la petizione in rassegna gli attori hanno chiesto il disconoscimento
di tale debito, sostenendo che il convenuto non avrebbe fornito le proprie
prestazioni in conformità al contratto di mandato, non avendo egli allestito un
progetto definitivo relativo all'edificazione delle previste 14 case
d'abitazione sul fondo n. __________ di __________. La procedura per la licenza
di costruzione sarebbe comunque stata posta in atto con notevole ritardo
rispetto agli accordi. Gli attori, per motivi indipendenti dalla loro volontà,
non avrebbero inoltre potuto acquisire la proprietà del fondo in questione dal
Comune di __________, mentre che la licenza edilizia ottenuta non sarebbe
valevole, riguardando un fondo posto in zona adibita ad attrezzature ed edifici
pubblici, e perciò non edificabile senza una modifica del piano regolatore.
Prevedendo il contratto che gli onorari del progettista divengono esigibili
dopo la data della licenza edilizia, le parti avrebbero inteso stabilire che la
mercede sarebbe stata pagata solo al momento dell'effettiva possibilità di
edificare le 14 case unifamiliari, facoltà che non sussisterebbe e che non
potrebbe verificarsi nemmeno in futuro, avendo il Comune rinunciato alla
creazione di un'apposita zona di quartiere per consentire la realizzazione del
progetto in questione. Dal che l'inesistenza, oppure l'inesigibilità del
credito in esame.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo la totale
correttezza del proprio operato e rilevando che la compravendita del fondo non
sarebbe avvenuta per esclusiva colpa degli attori. La licenza edilizia sarebbe
del tutto valida, e sarebbero gli stessi attori a metterne in dubbio
l'efficacia -a 9 mesi di distanza dal suo rilascio- al solo scopo di non pagare
il dovuto al progettista, la cui pretesa sarebbe pertanto pacificamente
esigibile.
D. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha fatto
proprie le argomentazioni del convenuto, respingendo perciò integralmente la
petizione.
Delle
argomentazioni degli appellanti -che, previa assunzione di determinate prove,
chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso dell'accoglimento della
petizione- e di quelle del resistente -che postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Risulta processualmente opportuno esaminare dapprima l'argomentazione
degli appellanti secondo cui sarebbe addirittura evidente che il contratto tra
le parti andrebbe interpretato nel senso che il diritto del convenuto al
pagamento del primo acconto sul proprio onorario contrattuale era subordinato all'ottenimento
di una licenza edilizia "valida a tutti gli effetti" (punto 9, pag.
6), il che non sarebbe il caso per la licenza rilasciata il 7 ottobre 1997 dal
Municipio di __________, essendo questa -a mente dei ricorrenti- viziata da
nullità per i motivi di cui ai punti 9a, 9b e 9c del gravame (pag. 7 e 8).
Siffatta
tesi, a non averne dubbi, è del tutto infondata.
La
corretta interpretazione del contratto deve infatti in questo caso considerare
quelli che sono i ruoli delle parti contrattuali, e di conseguenza la precisa
natura e il contenuto delle rispettive prestazioni.
Riportata
nel suo giusto contesto, la clausola contrattuale che rende esigibile una parte
della mercede alla data della licenza edilizia significa che il progettista è
tenuto a compiere le prestazioni necessarie all'ottenimento di
quell'autorizzazione, ovvero a presentare dei progetti consoni alle norme
edilizie vigenti nella zona di pianificazione in cui gli viene comunicato
trovarsi il fondo sul quale si vuole edificare.
In
concreto non è litigioso il fatto che il progetto del convenuto è rispettoso
dei parametri edificatori in funzione dei quali esso è stato allestito (ossia
quelli dell'apposita zona di quartiere ZQZ), prova ne è proprio il rilascio
della licenza edilizia da parte del Municipio, così come il fatto che nessuna
autorità superiore ha avuto alcunché da eccepire circa le scelte progettuali
del convenuto per rapporto ai criteri di edificabilità.
Gli
attori pongono invece il ben diverso problema secondo cui un progetto conforme
alla zona di pianificazione per cui è stato concepito non sarebbe in concreto
realizzabile per il motivo che il fondo destinato ad ospitarlo si troverebbe in
realtà in una diversa zona di pianificazione, non essendo stata validamente
svolta la procedura per modificarne la destinazione.
Questa
circostanza, quand'anche avverata, esula però manifestamente dalle mansioni
contrattualmente a carico del progettista, e nelle circostanze date ricade
invece nella sfera di rischio dei mandanti. E' in altri termini un problema dei
mandanti quello di far sì che il fondo destinato ad essere edificato sia
edificabile, mentre che il progettista è per sua parte unicamente tenuto con la
propria opera al rispetto degli ipotetici criteri di edificabilità che gli
vengono comunicati, cosa che in concreto, lo si ripete, è puntualmente avvenuta.
Rimane
riservato il caso in cui il progettista abbia preventivamente avuto conoscenza
del vizio e che i committenti ne siano invece stati ignari, situazione assai
lontana da quella che si avvera nella fattispecie, in cui sembra piuttosto che
i committenti medesimi, perfettamente in chiaro sin dall'inizio sulla
situazione pianificatoria, si siano attivati per revocare in dubbio l'efficacia
della licenza edilizia (doc. F, H, L), nel verosimile intento di riuscire ad
ottenere così una giustificazione per la mancata concretizzazione del progetto
edilizio.
Se
ne deve concludere che il convenuto è perfettamente adempiente ai suoi obblighi
contrattuali determinati in base al principio dell'affidamento, mentre che gli
attori commettono un manifesto abuso di diritto invocando un vizio di pianificazione
che essi stessi hanno provveduto a fare accertare nonostante la presenza di una
licenza edilizia cresciuta in giudicato (decisione 6 luglio 1999 del Consiglio
di Stato, pag. 10), che nessuno -tranne che gli attori stessi- intendeva mettere
in dubbio.
-
Accertato il senso che deve essere dato agli accordi contrattuali, e
ribadita così la correttezza dell'adempimento del convenuto, va
conseguentemente respinta la richiesta dell'assunzione in questa sede della
deposizione del teste ing. __________, della Sezione pianificazione
urbanistica, e dell'edizione dal convenuto di tutta la documentazione relativa
alle "verifiche effettuate per accertarsi della compatibilità dell'intervento
con l'art. 49 NAPR", siccome riferita a prove del tutto irrilevanti ai
fini del giudizio (art. 184 CPC).
-
Gli attori adducono poi (punto 8, pag. 5 e 6) l'inadempienza del
convenuto per il motivo che egli non avrebbe rispettato i termini contrattuali
e non avrebbe effettuato le prestazioni contrattualmente promesse.
Si
tratta anche in questo caso di censure ingiustificate.
3.1 Un
eventuale ritardo nel compimento delle prestazioni non ha la conseguenza
dell'estinzione, o anche solo dell'inesigibilità della pretesa per onorari del
progettista, ma comporta semmai l'obbligo per lui di risarcire il danno che ne
dovesse derivare.
Se
solo si pone mente al fatto che gli attori a tutt'oggi nemmeno hanno acquisito
la proprietà del sedime da edificare, e che inoltre essi hanno in buona
sostanza presentato dei ricorsi aventi lo scopo di inibire la validità della
licenza edilizia, appare evidente la pretestuosità dell'adduzione di un presunto
ritardo del progettista, essendo manifesto che agli attori non ne è derivato
pregiudizio di sorta.
3.2 Addirittura incomprensibile è l'eccezione di inadempimento, secondo
la quale il convenuto non avrebbe effettuato le prestazioni contrattualmente a
suo carico: atteso che è in discussione la fase del contratto che si conclude
con il rilascio della licenza edilizia (doc. E, punti 2, 4 e 7), e che detta
licenza è stata ottenuta, è pacifico che il convenuto ha effettuato tutte le
prestazioni necessarie al conseguimento di questo risultato.
Infondate
sono perciò le obiezioni riguardanti il preteso mancato allestimento dei
capitolati d'opera -il documento contrattuale non vi fa alcun esplicito riferimento
per rapporto all'esigibilità del 1° acconto- oppure il fatto che il progetto
allestito non sarebbe "definitivo", dovendosi al contrario, nello
spirito del contratto, ritenere tale il progetto atto a far conseguire la
licenza edilizia.
Nulla
può pertanto essere imputato al convenuto, né -alla luce del chiaro testo
contrattuale- è dato di vedere quale altra prova egli avrebbe dovuto fornire, e
di conseguenza, nuovamente, risultano irrilevanti la richiesta dell'edizione
dal convenuto di "tutti i documenti dai quali risultano i lavori eseguiti
come a contratto e anche all'infuori del contratto, ed il tempo impegnato"
e di "tutti i capitolati che il convenuto ha dichiarato di aver allestito
per la stesura dei preventivi" (appello, pag. 2).
Tanto
basta a determinare, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, del
tutto infondato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza degli appellanti.
Per i
quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 6 giugno 2000 dell'arch. __________ e di __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'450.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr. 2'500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere
all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione
3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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