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12.1999.83 ΓÇó Appeal against eviction dismissed as inadmissible and unfounded
12.1999.83Outro Tribunal22 de abr. de 1999Dismissed
The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the tenant's written appeal against a lower-court eviction order. It held that the tenant's new arguments were inadmissible on appeal and, in any event, that the landlord had validly terminated the lease for rent default by sending the notice by registered mail to the tenant's address, even though it was not collected. The court decided the matter at the preliminary stage without inviting the landlord to comment and ordered no fees or costs.
Art. 257d CO; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Art. 313bis CPC: in appeal proceedings against an eviction order, new factual allegations and arguments are inadmissible. A termination notice sent by registered mail to the tenant's correct address is validly served even if not collected and returned to the sender after expiry of the postal holding period. If the appeal is manifestly deficient, it may be dismissed at the preliminary stage without hearing the respondent.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.83
Data decisione, Autorità: 22.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00083
Lugano 22 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. SF.99.00048 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 2 marzo 1999 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
che il Pretore ha accolto, con decreto 7 aprile 1999, ordinando lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 3 locali sito nello stabile di __________ a __________, di proprietà dell’istante;
ed ora sullo scritto 15 aprile 1999 del convenuto
Considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 7 aprile 1999 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato disdetto in base all’art. 257d CO (mora del conduttore), ha accolto l’istanza 2 marzo 1999 dell’istante ed ha ordinato lo sfratto del convenuto dall’ente locato;
che con scritto 15 aprile 1999, estremamente confuso e come tale pressoché incomprensibile, il convenuto ritiene infondata l’istanza con argomentazioni, che in quanto esposte per la prima volta in questa sede -il convenuto non ha in effetti presenziato all’udienza di discussione sull’istanza di sfratto- sono manifestamente irricevibili, l’art. 321 cpv. 1 litt. b) CPC vietando l’adduzione di nuovi fatti in sede di appello;
che in ogni caso dallo scritto in questione si può unicamente evincere che il convenuto contesta di aver a suo tempo ricevuto la disdetta del contratto, censura che ad ogni buon conto, oltre che irricevibile, è pure infondata, l’istante avendo provato di avergliela inviata per raccomandata all’indirizzo di __________, anche se la stessa, non ritirata nel termine di giacenza postale (doc. D, E) -il che tuttavia non osta a che quell’intimazione sia considerata valida (cfr. Higi, Commentario zurighese, N. 51 e 37 ad art. 257d CO)- è poi stata ritornata al mittente;
che per il resto il convenuto non spiega in modo comprensibile per quali motivi la disdetta per mora a lui intimata sarebbe inefficace o nulla, rispettivamente per quale motivo il giudizio con cui il Pretore ha decretato lo sfratto sarebbe errato;
che lo scritto in questione può così essere evaso già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la LTG
pronuncia
Lo scritto (recte: appello) 15 aprile 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano nè tasse nè spese.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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