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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.75
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00075
Lugano
3 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro (inc. DI.98.43 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord)
promossa con istanza 20 marzo 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente il versamento della somma
di fr. 10'600.- e accessori;
domanda avversata dalla
convenuta e accolta dal pretore -con sentenza 8 febbraio 1999- limitatamente
all'importo di fr. 6'847.20 oltre interessi;
appellante la società
convenuta con allegato 22 febbraio 1999 con cui postula, in riforma del
giudizio impugnato, l'accoglimento dell'istanza per soli fr. 372.- oltre
interessi del 5% dal 1. aprile 1997;
lette le osservazioni 26 aprile 1999
di __________;
richiamata la decisione 14
aprile 1999 del presidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo
all'appello;
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- La
presente vertenza di natura salariale concerne il contratto di lavoro che ha
vincolato le parti in causa dal settembre 1995 al marzo 1997 e, in particolare
relativamente al periodo in cui (dal febbraio 1996) l'istante è stato occupato
a tempo parziale. __________, che presso la convenuta svolgeva l'attività di
responsabile del laboratorio tecnico, ha chiesto con l'istanza che ci occupa,
il versamento del saldo sugli stipendi di ottobre, novembre e dicembre 1996,
nonché sui primi tre mesi del 1997, considerata una retribuzione mensile per
l'attività a metà tempo pari a fr. 2'000.-
La
datrice di lavoro, la cui attività era quella di assemblare orologi per terzi,
si è opposta all'istanza, affermando che controparte, a partire da febbraio
1996, ha svolto attività a lei concorrenziale presso una ditta di __________ e
che comunque è stata pagata per le ore compiute; modo di retribuzione comune
anche agli altri suoi dipendenti.
-
Con
la sentenza impugnata e in particolare sul tema della pretesa retribuzione a
ore, il pretore ha considerato le contrastanti emergenze istruttorie, dovendone
concludere che la convenuta -cui incombeva l'onere della prova- non ha saputo
dimostrare che fosse stata concordata una diversa retribuzione da quella
mensile, così come inizialmente pattuito. Tenuto conto degli acconti versati al
lavoratore tramite banca, ha ritenuto un suo credito residuo per l'ultimo
semestre di lavoro, pari a fr. 6'847.20
-
L'appellante
muove distinte censure alla sentenza pretorile di cui si dirà nel seguito.
3.1. Nell'ambito
dell'istruttoria è stato sentito nella forma dell'interrogatorio formale
__________, indicato come socio e gerente della convenuta. Sennonché al momento
dell'interrogatorio, avvenuto il 26 novembre 1998, egli aveva perso tale
qualifica così che l'appellante ne deduce la nullità della prova, in
particolare poiché nell'ambito dell'interrogatorio formale non v'è spazio per controdomande,
in contrasto con il principio del contraddittorio. Il pretore ha invece tenuto
conto della prova assunta, sostenendo che comunque la medesima persona avrebbe
potuto essere sentita come teste e ritenendo tali le formalità di esperimento
dell'interrogatorio da renderne la forza probatoria almeno uguale a quella di
una testimonianza.
L'argomento
d'appello non appare -prima facie- irrilevante. Il quesito può tuttavia restare
senza risposta poiché la vertenza può essere risolta anche prescindendo dalle
risposte di __________, risultate peraltro ampiamente contrarie alle tesi
difensive della convenuta, in particolare per quanto riguarda il modo di retribuzione
in vigore fra le parti dopo il febbraio 1996 e il salario per l'impiego a metà
tempo. In concreto, è anzitutto pacifico che, prima di tale data, vigeva un
contratto di lavoro a tempo pieno con retribuzione mensile (doc. D). Per il
seguito, a fronte dell'affermazione dell'istante che dal mese di febbraio 1996
l'attività era stata ridotta a metà tempo "poiché la __________ non era
più in grado di fornirgli abbastanza mansioni per occuparlo a tempo
pieno", la convenuta non sostiene che il contratto sia stato modificato,
in particolare per quanto concerne la pretesa rimunerazione oraria, rilevando
invece l'attività concorrenziale svolta dall'istante, ciò che gli avrebbe
impedito di eseguire tutte le ore previste dall'occupazione a metà tempo
(verbale di risposta, p. 2); ciò che può senz'altro essere inteso come
un'eccezione di inadempienza contrattuale per non aver rispettato quel che
potrebbe essere un orario minimo di lavoro. La convenuta tuttavia non offre
nessuna indicazione su questo punto, considerando ovvio di retribuire il
dipendente secondo un criterio orario. E' __________ stessa che nella domanda
di permesso di lavoro per confinanti, sottoscritta il 31 gennaio 1996, ha
indicato la retribuzione base dovuta a __________ in fr. 2'000.- al mese (doc. E).
Né essa, mai, ha esposto in causa quale fosse la pretesa retribuzione oraria
pattuita a partire dal momento in cui l'occupazione è stata ridotta. Comunque,
sempre prescindendo dalle risposte dell'interrogatorio formale, nessun altro
elemento istruttorio permette di considerare mutate le condizioni contrattuali
su questo punto: in particolare la teste __________ ha riferito di non sapere
se l'istante timbrasse (operazione connessa con la retribuzione a ore: teste
__________la teste __________ (sentita senza delazione di giuramento perché zia
del socio gerente della società convenuta) ha affermato che il lavoratore si
rifiutava di timbrare, mentre la teste __________ non vedeva se egli timbrasse
o no. La tesi della convenuta di un mutamento nel modo di retribuzione
dell'istante, ancorché proposta esplicitamente per la prima volta solo in sede
di dibattimento finale, quindi tardivamente (art. 394 CPC), non risulta
pertanto nemmeno provata. Per questi motivi, su questo punto fondamentale, la
decisione pretorile non ha modo di essere sconfessata.
3.2. Di
fronte a questa conclusione, le altre censure d'appello, appaiono di minor
rilevanza. Anzitutto, com'è stato dimostrato al punto precedente, non è vero
che la sentenza impugnata si regga unicamente sulle risposte d'interrogatorio
di __________. D'altra parte, se -in particolare le testi __________ e
__________ - hanno descritto la presenza dell'istante in ditta assai limitata,
manca comunque dall'incarto un'indicazione che definisca cosa s'intendesse per
occupazione a metà tempo, tenuto conto che l'istante era responsabile del
laboratorio, che la convenuta è stata in difficoltà quanto all'occupazione del
proprio personale (teste __________), che -in caso di bisogno- l'istante
svolgeva anche lavoro straordinario (testi __________ e __________) e che non
vi sono state lamentele riguardo alle sue presenze / assenze dal luogo di
lavoro, tant'è che l'istruttoria ha raccolto consensi sull'attività
dell'istante allora espressi da __________ (testi __________ ____________________Alla
luce di questo complesso di fatti, non vi sarebbe pertanto nemmeno motivo
oggettivo per ritenere inadempiente l'istante per riguardo a tempi di lavoro
che la convenuta non ha espresso nelle sue comparse. A tal riguardo non possono
assumere valore probatorio i dati figuranti in calce al conteggio delle ore
effettuate dall'istante, prodotto in causa dalla convenuta (doc. 5): essi
infatti non risultano come frutto di una pattuizione o comunque di un intesa a
chiarimento del concetto di metà tempo, così come sostenuto dalla ditta
__________, ma come semplici allegazioni di parte.
- Considerato
che l'importo del credito in esame è pacifico, la sentenza pretorile dev'essere
confermata e l'appello respinto con il carico delle ripetibili alla datrice di
lavoro.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 litt.
e CPC e la TOA
pronuncia:
-
L'appello
22 febbraio 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________
l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
della Pretura di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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