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Numero d'incarto:
12.1999.72
Data decisione, Autorità:
10.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00072
Lugano
10 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. SF.99.00032 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza
11 febbraio 1999 da
Massa
fallimentare __________
rappr.
dal__________ __________
contro
__________ entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha
chiesto lo sfratto dei convenuti dall’appartamento di 3 locali nello stabile in
Via __________ a __________;
domanda avversata dai
convenuti, che si sono opposti all’istanza, e che il Pretore con decreto 29
marzo 1999 ha accolto;
appellanti i convenuti, che
con atto di appello con domanda di effetto sospensivo del 1° aprile 1999,
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di
sfratto, protestando spese e ripetibili;
richiamato il decreto 7
aprile 1999 con cui il vicepresidente di questa Camera ha conferito al gravame
l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che
con contratto 28 settembre 1997 (doc. A) __________ ha locato alla moglie __________ l’appartamento di 3 locali
nello stabile in Via __________ a __________, di sua proprietà;
che
il contratto, di durata decennale, prevedeva tra l’altro che la pigione annuale
di fr. 10’800.-, pagabile in due rate semestrali anticipate di fr. 5’400.-
cadauna, poteva essere compensata con un credito di ca. fr. 550’000.- che la
moglie vantava nei confronti del marito;
che
in data 11 febbraio 1998 è stato decretato il fallimento di ____________________
che
con lettera 6 agosto 1998 (doc. B) gli amministratori dello stabile hanno
chiesto alla conduttrice il pagamento dei canoni di locazione relativi al
periodo giugno-dicembre 1998, evidenziando di non poter accettare la
compensazione prevista dal contratto;
che
la conduttrice, dopo essersi opposta a tale richiesta, il 1° settembre 1998 ha
adito l’Ufficio di conciliazione al fine di far appurare che i canoni in
questione non erano dovuti, siccome compensati (doc. 1; cfr. pure risposta, ad
3);
che
in data 5 novembre 1998 l’Ufficio di conciliazione ha comunicato alle parti che
la vertenza non era conciliata;
che
con scritto 9 novembre 1998 (doc. F) l’amministrazione dello stabile ha
assegnato alla conduttrice un termine di 30 giorni per provvedere al pagamento
delle pigioni insolute, in difetto di che il contratto sarebbe stato rescisso
in applicazione dell’art. 257d CO;
che
il 16 dicembre 1998, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, il
contratto è stato disdetto per il 31 gennaio 1999 (doc. G, H);
che
l’11 gennaio 1999 (doc. I) la conduttrice ha contestato la validità della
disdetta davanti all’Ufficio di conciliazione;
che
in occasione dell’udienza del 10 febbraio 1999, preso atto che l’inoltro
dell’istanza di sfratto era prossimo, l’Ufficio ha deciso la sospensione della
procedura di conciliazione (doc. L);
che
con istanza 11 febbraio 1999 la massa fallimentare ha chiesto lo sfratto della
conduttrice e del marito dall’ente locato;
che
all’udienza di discussione i convenuti si sono opposti all’istanza, rilevando
in sostanza come non vi fosse mora della conduttrice, la pigione essendo stata
compensata; essi hanno inoltre contestato il fatto che l’Ufficio di
conciliazione avesse sospeso l’esame della validità della disdetta, esame che
gli competeva per legge prima che della questione potesse occuparsi il Pretore,
osservando in ogni caso che la stessa sarebbe da annullare siccome inoltrata
entro 3 anni dacché la controparte, che non aveva impugnato davanti al Pretore
la decisione 5 novembre 1998 dell’Ufficio di conciliazione, aveva rinunciato ad
adire il giudice (art. 271a cpv. 1 lett. e cifra 3 CO);
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, dichiaratosi competente a statuire
sulla vertenza in base all’art. 274g CO, preso atto da una parte che la
giurisprudenza relativa all’art. 213 cpv. 2 LEF aveva sancito il principio
della non-compensabilità da parte del conduttore dei canoni di locazione
scaduti dopo la dichiarazione di fallimento del locatore, per cui nella
fattispecie la conduttrice era effettivamente in mora, e appurato dall’altra
che la disdetta non era annullabile in virtù dell’art. 271a cpv. 1 lett. e
cifra 3 CO, non essendovi in casu alcuna soccombenza da parte del locatore ed
ostandovi comunque il disposto di cui al cpv. 3 lett. b della medesima norma,
ha decretato lo sfratto dei convenuti dai locali occupati;
che
con l’appello, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, i convenuti chiedono
la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto;
che
gli appellanti ribadiscono che la controparte, avendo rinunciato ad adire il
Pretore dopo la decisione 5 novembre 1998 dell’Ufficio di conciliazione, non
poteva disdire il contratto nei tre anni successivi (art. 271a cpv. 1 lett. e
n. 3 CO); sostengono inoltre che sarebbe iniquo ammettere uno sfratto quando
non era stato giudizialmente accertato, oltretutto per colpa del locatore, se
egli fosse veramente creditore dei canoni contestati e se la conduttrice fosse
perciò in mora; il primo giudice avrebbe pure omesso di pronunciarsi
sull’eventuale protrazione del contratto, arrogandosi a torto il diritto di
statuire sulla questione della compensazione, questione il cui giudizio doveva
avvenire in separata sede solo su formale istanza della massa fallimentare;
essi contestano infine il fatto che in violazione dell’art. 508 cpv. 1 CPC il
decreto di sfratto non sia stato emanato entro i 3 giorni dall’udienza di
discussione;
che
giusta l’art. 274g cpv. 3 CO se il conduttore si rivolge all’autorità di
conciliazione per contestare la validità della disdetta, questa, essendo
pendente un procedimento di sfratto, trasmette la richiesta all’autorità
competente per quest’ultima materia;
che
la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che per
l’applicazione della norma è irrilevante sapere se la contestazione della
disdetta sia precedente o successiva alla domanda di sfratto (SVIT, Schweizerisches
Mietrecht, 2. ed., Zurigo 1998, N. 16 ad art. 274g CO);
che
-contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti- il Pretore, in quanto
giudice dello sfratto (art. 506 CPC), è pertanto competente nell’ambito di
quella procedura a statuire anche sulla contestazione inerente la validità
della disdetta, ritenuto che il fatto che quest’ultimo procedimento sia stato
sospeso davanti all’Ufficio di conciliazione è ampiamente irrilevante;
che
nemmeno si ravvisa una violazione da parte dell’Ufficio di conciliazione dell’art.
6 lett. e della legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti
in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto (art.
253 e segg. CO) e relativa pure alla modifica degli art. 404 e segg. del Codice
di procedura civile, esso avendo in effetti regolarmente provveduto a trasmettere
alla Pretura le richieste della conduttrice allorché gli era stato comunicato
che era pendente il procedimento di sfratto;
che
l’esistenza della mora a carico della conduttrice, ovvero la questione a sapere
se la compensazione sia in concreto possibile, attiene all’applicazione dell’art.
257d CO e può essere eccepita dalla conduttrice -come del resto lo è stato-
nell’ambito della contestazione della disdetta, senza che sia necessario che le
parti promuovano preliminarmente un’azione di accertamento in tal senso;
che
a questo proposito gli appellanti non contestano l’assunto pretorile secondo
cui la giurisprudenza relativa all’art. 213 cpv. 2 LEF avrebbe sancito il
principio della non-compensabilità da parte del conduttore dei canoni di locazione
scaduti dopo la dichiarazione di fallimento del locatore, limitandosi per
contro a ribadire, facendo riferimento alle argomentazioni esposte in duplica,
che nella fattispecie la compensazione sarebbe stata tuttavia possibile;
che
a prescindere dalla chiara infondatezza della censura -il giudizio pretorile
appare in effetti conforme alla prassi federale (DTF 115 III 65) e
cantonale (IICCA 4 settembre 1998 in re N./M. SA)- va osservato che il
richiamo alle motivazioni espresse in altri allegati o in altra sede non vale a
supplire la motivazione totalmente mancante dell’appello ed è proceduralmente
inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 7 ad art. 309; Rep. 1982
p. 40; DTF 110 II 74 cons. I 1; IICCTF 10 febbraio 1997 in re
B./C.; IICCA 22 luglio 1997 in re M./F.);
che
dovendosi pertanto ammettere l’impossibilità della compensazione e con ciò
l’esistenza della mora della conduttrice, la disdetta significata in forza dell’art.
257d CO appare più che legittima;
che
giustamente, stante la mora della conduttrice, il primo giudice ha concluso che
per legge (art. 271a cpv. 3 lett. b CO) essa non potesse prevalersi del fatto
che la controparte aveva rinunciato ad adire il giudice con riferimento alla
decisione 5 novembre 1998, fattispecie che a giudizio degli appellanti
rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art. 271a cpv. 1 lett. e cifra 3
CO;
che,
altrettanto a ragione, il Pretore osserva che in ogni caso quest’ultima norma
non era applicabile, nell’occasione non essendo i locatori bensì la conduttrice
ad aver rinunciato ad adire il giudice per far accertare l’inesigibilità della
pretesa di controparte a seguito della presunta compensazione;
che
l’esistenza di una disdetta per mora esclude pure che alla conduttrice possa
essere concessa una protrazione del contratto (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
che
infine gli appellanti appaiono malvenuti a contestare in questa sede il fatto
che il decreto di sfratto non sia stato emanato entro i tre giorni
dall’udienza, come previsto dall’art. 508 cpv. 1 CPC, essi essendo semmai stati
avvantaggiati e non danneggiati da quella presunta irregolarità;
che
ad ogni modo la violazione dell’art. 508 cpv. 1 CPC -o dell’art. 410 cpv. 2 CPC
(che a sua volta prevede l’emanazione della sentenza entro dieci giorni dal
dibattimento), cui l’art. 507 cpv. 4 CPC rimanda nel caso, che qui ci occupa,
di applicazione dell’art. 274g CO- è in realtà priva di conseguenze, i termini
per l’emanazione delle sentenze in ambito civile non avendo notoriamente
carattere perentorio, ma semplicemente d’ordine (cfr. IICCA 29 aprile
1998 in re M./B. e G., con esplicito riferimento alla norma di cui all’art. 410
cpv. 2 CPC);
che
di conseguenza il Pretore ha giustamente concluso per la legittimità
dell’istanza di sfratto, per cui l’appello, del tutto infondato, deve essere
respinto;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato
osservazioni al gravame;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° aprile
1999 __________ __________ i è respinto.
II. Gli oneri
processuali di complessivi fr. 500.- (con una tassa di giustizia di fr. 450.- e
spese di fr. 50.-), già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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