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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.65
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00065
Lugano
8 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.97.166 della Pretura del distretto di
Bellinzona, promossa con petizione 1° ottobre 1997 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42’409.30
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Lite in
cui è intervenuta il 10 ottobre 1997 la Cassa disoccupazione __________ di
__________, rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti del
convenuto rispetto alla pretesa dell’attore fino a concorrenza delle indennità
versategli;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 22 febbraio 1999 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con appello del 15 marzo 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 8’058.30 oltre interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 21 aprile 1999 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato nella petizione, l’attore avrebbe lavorato per la convenuta
dal 1° settembre 1980 in qualità di commesso viaggiatore fino all’11 luglio
1997, data in cui sarebbe stato ingiustificatamente licenziato in tronco.
Ne
conseguirebbe una pretesa di fr. 12’032.65 per il salario del periodo di
disdetta, di fr. 1’720.-- per il lavoro straordinario svolto durante il 1997,
di fr. 8’029.25 per la compensazione delle provvigioni durante le ferie e di
fr. 20’627.40 di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per l’ingiustificato
licenziamento immediato, per un totale di fr. 42’409.30 oltre interessi, somma
dedotta in causa.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attore avrebbe offerto
ai suoi clienti anche prodotti di altro genere, sviluppando in pratica
un’attività parallela, concorrenziale a quella della datrice di lavoro.
Il
dipendente, una volta scoperto, sarebbe stato ammonito con la comminatoria del
licenziamento in tronco, ma ciò nondimeno l’attività non sarebbe cessata, dal
che la legittimità del provvedimento.
Nulla
sarebbe pertanto dovuto al procedente.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla specie degli art.
347 e segg. relativi al contratto d’impiego quale commesso viaggiatore, ha
reputato date le premesse per un licenziamento immediato stanti le reiterate
violazioni da parte del dipendente dell’obbligo generale di fedeltà di cui all’art.
321a CO che dell’art. 348 CO, con la conseguenza che nulla gli sarebbe dovuto.
D. Con
l’appello l’attore non contesta la decisione relativa alla legittimità del
licenziamento immediato, ma nondimeno rivendica la pretesa di fr. 8’058.30
oltre interessi concernente la compensazione delle provvigioni durante le
ferie, trattandosi di un credito che sussisterebbe a prescindere dalle ragioni
della cessazione del rapporto di lavoro.
E. Delle
argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi
di diritto.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa sono da ritenere acquisiti sia l’applicabilità alla
specie degli art. 347 e segg. CO relativi al contratto di impiego del commesso
viaggiatore, che la legittimità del licenziamento in tronco pronunciato dalla
convenuta.
Rimane
perciò in discussione unicamente una pretesa di fr. 8’058.30 oltre interessi,
relativa al compenso da parte del datore di lavoro delle provvigioni che il
dipendente non poteva maturare durante i periodi di ferie.
- L’art.
329d cpv. 1 CO stabilisce che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il
salario completo per la durata delle vacanze e un’equa indennità a
compensazione del salario in natura.
Dalla
precisa volontà del legislatore di accordare al dipendente il salario
“completo” durante le vacanze, discende la regola per cui devono essere
corrisposte tutte le eventuali prestazioni accessorie di cui esso si compone, ivi
comprese perciò anche le provvigioni di spettanza del dipendente (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 329d CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, n. 3 ad art. 329d CO).
Il
rimborso spese non è per contro una componente del salario (art. 327a cpv. 2
CO; Rehbinder, ibidem) -e questo a maggior ragione per il viaggiatore di
commercio, laddove la suddivisione tra salario e rimborso spese è espressamente
prevista dalla legge (art. 349d cpv. 2 CO)- e perciò è per principio dovuto
solo nel caso di effettiva occupazione del dipendente, e quindi non durante le
ferie (Rehbinder, opera citata, n. 1 e 8 ad art. 327a CO).
Nel
caso di un rimborso spese forfetario occorre tuttavia verificare se la sua
corresponsione durante i soli periodi lavorativi copre effettivamente tutte le
spese del dipendente, in difetto di che l’indennizzo è dovuto, almeno
parzialmente, anche durante i periodi di ferie (Rehbinder, opera citata,
n. 2 ad art. 329d CO).
- Nel
caso in rassegna, a fronte di una pretesa computata sulla base di un importo
per provvigioni di fr. 1’612.30 mensili (petizione, punto 6, pag. 4), la
convenuta ha incontestatamente versato durante i periodi di ferie l’importo
mensile di fr. 2’000.-- a titolo di rimborso spese.
L’istruttoria
non si è soffermata sulla natura e l’ammontare delle singole posizioni di spesa
derivanti al dipendente dallo svolgimento delle sue mansioni, ed è pertanto
indicativo il punto 7.2 del contratto di lavoro doc. 1, rettamente rammentato
nel gravame, secondo cui vengono coperte “tutte le spese per l’acquisizione di
clienti e vendite (telefono, rappresentanza, viaggi, ecc.)”.
Da
tale formulazione e dalla natura dell’impiego dell’attore è lecito dedurre che
si tratta in prevalenza di costi variabili, legati all’effettivo svolgimento
del lavoro, mentre i soli costi fissi risultano essere quelli dell’eventuale
allacciamento telefonico e quelli legati all’uso della vettura (targhe,
assicurazione e parziale ammortamento), mentre priva di riscontri -non risulta
per il dipendente alcun obbligo contrattuale in tal senso- è l’affermazione
dell’attore, resa oltretutto per la prima volta in sede di conclusioni (pag.
8), secondo cui egli avrebbe dovuto sobbarcarsi l’onere di locare un magazzino.
Questa
Camera può di conseguenza, in base alla comune esperienza, ragionevolmente
stimare in circa l’80% l’incidenza dei costi variabili e in circa il 20% quella
dei costi fissi, così da potersi ammettere la totale compensazione del credito
dell’attore per le mancate provvigioni nei periodi di ferie con il pagamento in
tali periodi da parte della convenuta del pieno indennizzo per le spese.
In
assenza di più precisi riscontri circa l’entità e la natura di tali spese, va
in effetti ritenuto quale decisivo indizio dell’esistenza di una concorde
volontà delle parti in tal senso il fatto che siffatto modo di procedere non ha
dato adito a contestazioni o rivendicazioni da parte del dipendente in costanza
del contratto doc. 1, datato 4 marzo 1991, e che solo dopo il suo licenziamento
in tronco il dipendente ha addotto tale asserita pretesa in forma retroattiva
per gli ultimi 5 anni (doc. Q).
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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