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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.3
Data decisione, Autorità:
21.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00003
Lugano
21 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di esclusione 29 dicembre 1998, presentata nei
confronti del Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________, da
rappr.
dall’avv. __________
nell’ambito
della causa -inc. no. OA.96.00405 di quella Pretura- contro di lui promossa con
petizione 25 novembre 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
volta
ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21’272.- oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 1993, domanda avversata dalla controparte.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che
con petizione 25 novembre 1996, inoltrata alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
__________ ha chiesto la condanna del suo ex datore di lavoro __________ al
pagamento di fr. 21’272.- oltre interessi, corrispondente al saldo delle
indennità che la SUVA avrebbe a suo tempo versato al convenuto in conseguenza
di un infortunio dell’attore (fr. 37’752.-), dedotti gli acconti già riversati
(fr. 16’480.-);
che
con la risposta il convenuto si è opposto alla petizione, affermando di aver
percepito dalla SUVA solo fr. 32’136.- ed asserendo di aver già versato alla
controparte il saldo di fr. 15’656.-, come risultava dalla ricevuta 12 dicembre
1992 sottoscritta dall’attore (doc. 7);
che
l’attore ha eccepito di falso il doc. 7, affermando che la firma apposta sul
documento sarebbe stata falsificata, ed ha pertanto denunciato il convenuto
all’autorità penale;
che
nel corso dell’udienza preliminare il convenuto ha ammesso di aver
effettivamente percepito fr. 37’752.- e di essere perciò debitore nei confronti
della controparte di fr. 5’616.-;
che
in quella sede, preso atto che la contestazione tra le parti verteva ormai solo
sulla somma di fr. 15’656.-, il Pretore ha deciso la sospensione della causa
fino al giudizio sulla falsità del doc. 7 da parte dell’autorità penale;
che
in data 11 agosto 1998 il Procuratore Pubblico avv. __________ ha emesso nei
confronti del convenuto un decreto di accusa per falsità in documenti e per
mancata truffa, contro il quale il convenuto ha inoltrato opposizione;
che
il 12 novembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, competente
a statuire sull’opposizione, ha concluso per la colpevolezza del convenuto e lo
ha di conseguenza condannato alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, al pagamento delle spese giudiziarie ed
alla rifusione alla parte civile __________ di fr. 1’500.- a titolo di
ripetibili;
che
contro quel giudizio il convenuto si è aggravato innanzi alla Corte di
cassazione e revisione pensale, ricorso attualmente pendente;
che
con l’istanza che qui ci occupa il convenuto chiede che il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città, avv. __________, sia escluso dal giudicare il
procedimento civile di cui alla petizione 25 novembre 1996 e che gli atti siano
trasmessi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
che,
secondo l’istante, la richiesta si giustifica in quanto giusta l’art. 26 lett.
c CPC un giudice è escluso nel caso in cui ha già avuto modo di trattare e
giudicare l’oggetto della vertenza in una precedente causa, ciò che è
senz’altro avvenuto nella fattispecie, atteso che sia il procedimento penale,
già deciso dal Pretore, sia la procedura civile vertevano in definitiva sullo
stesso oggetto, ovvero sulla questione a sapere se la ricevuta di cui al doc. 7
costituiva un falso;
che
con scritti 7 rispettivamente 8 gennaio 1999 la controparte e il Pretore hanno
dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi
giustificanti un’esclusione;
che
in base all’art. 26 lett. c CPC -fatte salve altre fattispecie che qui non
ricorrono- ogni giudice è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni se ha
dato un referto nella causa oppure ancora se ne ha conosciuto come magistrato
in altro grado del processo;
che
la giurisprudenza ha innanzitutto chiarito che la norma di legge, ponendo
l’ipotesi che il giudice abbia dato un referto nella causa, si riferisce in
modo preciso e tecnico alla causa che le parti stanno disputando, ritenuto che
non si può parlare della stessa causa riferendosi a due procedure o
procedimenti diversi, anche se hanno per oggetto uno stesso diritto materiale,
fermo restando inoltre che costituisce “referto” ai sensi della norma
unicamente il fatto che il giudice abbia esposto una opinione quale perito
rispettivamente un parere giuridico sul fondamento della domanda (Rep.
1976 p. 58 e seg.);
che
nel caso di specie, pur essendo evidente che in sede penale il Pretore si sia
pronunciato in merito alla falsità o meno della ricevuta di cui al doc. 7,
questione che attiene pure alla procedura civile tra le parti, è però
altrettanto evidente che quel giudizio non è avvenuto nell’ambito della “stessa
causa” (civile), ma in una procedura separata e distinta (quella penale), ove
tra l’altro le parti (C.T. e A.G.) erano diverse rispetto a quelle della
procedura civile (J.K. e A.G.);
che
in ogni caso la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il fatto che
il giudice abbia emanato una precedente decisione nell’ambito della sua
attività istituzionale non costituisce “referto” ai sensi della normativa (Rep.
1976 p. 59);
che,
con riferimento alla seconda ipotesi, affinché un giudice sia escluso per aver
conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo, è parimenti
necessario che egli abbia operato in altro grado ma nello stesso processo e non
in due procedimenti diversi anche se imperniati sulla stessa fattispecie (Rep.
1985 p. 56; cfr. Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz
des Kantons Zürich, Zurigo 1978, N. 16 ad § 112 GVG; ZR 1919 Nr. 45 p.
89), ritenuto inoltre che l’espressione ”intervento nella stessa causa” è
suscettibile unicamente di un’interpretazione molto rigorosa (Cocchi/ Trezzini,
CPC, N. 2 ad art. 26), mentre che il termine “grado” va interpretato nel suo
significato letterale e comune, cioè di riferimento al susseguirsi delle
istanze per cui la prima è di grado inferiore rispetto alla seconda o alla
terza, che a loro volta sono superiori alla prima rispettivamente alla seconda
(Rep. 1976 p. 59);
che
nemmeno questa eventualità è data, essendo evidente, per i motivi indicati in
precedenza, che il giudice non si è affatto pronunciato nell’ambito della
stessa causa; ancor più evidente è poi il fatto che l’intervento del Pretore
non sia avvenuto “in altro grado” del medesimo processo, non risultando in
alcun modo che il giudizio civile costituisca gerarchicamente un pronunciato di
grado superiore o inferiore rispetto al giudizio reso in sede penale;
che,
a scanso di equivoci, va comunque rilevato che anche la dottrina ha già
ritenuto che non vi è motivo di escludere un magistrato che ha giudicato un
processo civile tra due parti, che si trovano in seguito contrapposte in un
procedimento penale (Hauser/Hauser, op. cit., ibidem);
che
l’istanza di esclusione del Pretore deve pertanto essere respinta, siccome del
tutto infondata;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 26, 28 e 30 CPC e
per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza
di esclusione 29 dicembre 1998 __________ è respinta.
II. Le
spese del presente giudizio consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 150.-
da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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