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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.176
Data decisione, Autorità:
10.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00176
Lugano
10 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.130
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24
febbraio 1998 da
ora
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr.16’437.60 oltre
interessi;
E ora sull'eccezione della convenuta di prescrizione dei diritti di
garanzia della committente, eccezione respinta dal Pretore con sentenza 17
agosto 1999;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 17 settembre
1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento
dell'eccezione;
Mentre l'attrice con osservazioni del 19 ottobre 1998 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma di avere appaltato alla __________ di __________ (che ha ceduto alla
convenuta la propria pretesa per mercedi) l'allestimento in film di un opuscolo
pubblicitario denominato "__________" ai fini della stampa del
medesimo, da effettuarsi dalla __________ L'appaltatrice
avrebbe fornito la propria opera solo il 15 novembre 1996, in grave ritardo sui
termini contrattuali, mentre il 2 dicembre 1996 l'attrice avrebbe ricevuto
dalla tipografia gli opuscoli finiti, denotanti gravi difetti riconducibili
alla scadente qualità del film allestito dalla cedente.
I
difetti, notificati il 18 dicembre 1996, avrebbero arrecato grave pregiudizio
all'attrice, avendo molte delle ditte inserzioniste rifiutato il pagamento a
causa degli errori e dei difetti dell'opuscolo.
Stante
l'inadempienza dell'appaltatrice, nulla le sarebbe dovuto a titolo di mercede,
o comunque la pretesa sarebbe da compensare con il danno sofferto dall'attrice.
B. Nella
risposta del 17 luglio 1998 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo
preliminarmente l’intervenuta prescrizione ex art. 371 CO dei pretesi diritti
della committente, essendo trascorso più di un anno dalla ricezione dei
prospetti senza che l'attrice facesse valere le proprie pretese risarcitorie.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che l'attrice avrebbe fatto
valere i propri diritti quale committente in via d'eccezione nel contesto di
un'azione di disconoscimento del debito, il che sarebbe ammissibile anche dopo
la scadenza del termine annuale di prescrizione. Avendo l'attrice ossequiato i
propri obblighi di verifica e di notifica dell'opera ricevuta, essa potrebbe
conseguentemente esercitare i diritti di garanzia, ragione per cui sarebbe da
respingere l'eccezione della convenuta.
D. Delle
argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del pronunciato pretorile
nel senso dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione- e di quella della
resistente -che postula invece la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo l'art. 371 cpv. 1 CO, le azioni del committente per i
difetti dell'opera si prescrivono come le corrispondenti azioni del compratore,
ossia, per effetto del rinvio al disposto di cui all'art. 210 CO, nel termine
di un anno dalla consegna dell'opera (Gauch, Der Werkvertrag, 4.
edizione, n. 2213, 2253).
Per
evitare la prescrizione dell'azione occorre (come in ogni altra azione) che
entro il suo termine sia compiuto un atto interruttivo ai sensi dell'art. 135
CO, il che non risulta in concreto essere avvenuto, né l'attrice lo pretende,
di modo che va ammesso che i suoi diritti di garanzia di cui all'art. 368 CO si
sono effettivamente prescritti un anno dopo la consegna dell'opera, ossia il 15
novembre 1997.
- Questa constatazione non comporta tuttavia, come auspicato a torto
dalla convenuta, la reiezione della petizione: nonostante la loro prescrizione,
i diritti del committente continuano a sussistere, e possono pertanto essere
ancora validamente opposti all'appaltatore in via di eccezione nelle procedure
che questi promuove nei confronti del committente (Gauch, opera citata,
n. 2288 e segg.) .
Ciò
è quanto avviene nella presente procedura: il fatto che la committente vi
figuri come attrice è infatti unicamente dovuto all'inversione di ruoli
provocata dalla particolare natura di azione di disconoscimento del debito.
Dal
profilo sostanziale essa in realtà non procede per ottenere la condanna della
convenuta in virtù dei propri diritti di garanzia, ma si limita ad eccepirne
l'esistenza, e perciò l'inadempienza dell'appaltatrice, per inibire la di lei
pretesa di pagamento della mercede (esplicito: petizione, pag. 7).
-
Di conseguenza l'eccezione di prescrizione della convenuta andava
disattesa non già perché infondata -la prescrizione è effettivamente
intervenuta- ma bensì per il diverso motivo della sua improponibilità
concettuale nei confronti della parte resistente (ancorché proceduralmente
attrice), alla quale non può essere negato il diritto di eccepire un diritto
prescritto.
-
E' ben vero che l'eccezione può essere addotta con successo solo se
il vantato diritto di garanzia sussiste, e che, nel contratto di appalto, tale
diritto sussiste, pena la sua perenzione, solo a condizione del rispetto dei
doveri di verifica dell'opera e di tempestiva notifica dei difetti (art. 367
CO; Gauch, opera citata, n. 2288 e 2295), ma la verifica di queste
premesse (e perciò dell'esistenza medesima del diritto oggetto dell'eccezione)
attiene al merito della vertenza, e ne è pertanto prematura la disamina nel
contesto di un giudizio preliminare ex art. 181 CPC limitato alla sola
questione della prescrizione, riguardo alla quale ci si doveva limitare
all'accertamento dell'irrilevanza dell'eccezione.
Ne
discende, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 200.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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