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Numero d'incarto:
12.1999.131
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00131
Lugano
11 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa ordinaria appellabile (inc. OA.98.00020 della Pretura del distretto di
Riviera) promossa con petizione 26 marzo 1999 da
patr. dall'avv.
contro
patr.
dall'avv. __________
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 44'538.10.- oltre
interessi, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Riviera;
Domanda avversata dalla
convenuta che, in ordine, ne ha pure chiesto la reiezione per carenza di
legittimazione dei rappresentanti dell'attrice, eccezione che il Pretore ha
respinto con decreto 26 maggio 1999;
Appellante la parte
convenuta la quale, con appello 17 giugno 1999 chiede che in riforma del
querelato giudizio venga riconosciuta la carenza del citato presupposto
processuale con conseguente reiezione della petizione;
Mentre l'attrice, con osservazioni 23
agosto 1999 chiede la reiezione dell'appello;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Con precetto
esecutivo n. __________ del 7 gennaio 1998 l'attrice, per il tramite della sua
succursale di __________, ha escusso la società convenuta per il pagamento di
fr. 44'538.10.- oltre interessi, a seguito del mancato rimborso di parte di un
credito d'esercizio concesso in data 4 settembre 1985. In seguito
all'opposizione interposta dall'escussa, l'attrice ha inoltrato la presente
azione tendente alla condanna della convenuta al pagamento dell'importo posto
in esecuzione. Con i propri allegati introduttivi la convenuta, oltre a
contestare il merito della petizione, ha eccepito la carenza di legittimazione
dei rappresentanti della banca attrice, avvocati __________ e __________ del servizio
giuridico del gruppo __________, che hanno firmato la petizione; a sostegno
della sua tesi, essa afferma che gli stessi sono funzionari dell'istituto di
credito senza alcun potere di rappresentanza poiché sprovvisti della qualità di
organo; d'altra parte essi non sono iscritti all'albo cantonale degli avvocati.
La parte attrice,
contestando l'eccezione, ha argomentato che gli avvocati in questione sono
stati autorizzati a rappresentare la banca nel processo da parte di membri
della Direzione con regolare diritto di firma, ossia da organi della società;
al proposito richiama una sentenza cantonale (CEF 22 aprile 1996 in re U. c./
R. N.) secondo la quale "una persona giuridica è validamente rappresentata
quando un organo autorizzi, nelle forme statutarie, una persona fisica alle
dipendenze della persona giuridica a rappresentarla in giudizio"; ne
deduce la legittimazione degli avvocati __________ e __________ a
rappresentarla validamente nel presente processo.
-
Pronunciandosi
limitatamente alla menzionata eccezione, il Pretore ha anzitutto constatato
che, mentre l'avv. __________ gode di un limitato potere di rappresentanza
della banca, essendo iscritto a Registro di commercio con diritto di firma
collettiva a due, l'avv. __________ non vi figura; stando quindi alle
risultanze di registro, la firma congiunta dei due legali non può vincolare la
banca attrice, né conferire validità ad atti processuali compiuti da
quest'ultima. D'altra parte a loro non può essere conferita procura da parte
della banca, non essendo iscritti all'albo cantonale degli avvocati. Il primo
giudice ha tuttavia respinto l'eccezione della convenuta, considerando l'avv.
__________, da solo, organo di fatto di __________, ciò che basta per
riconoscere in suo favore la rappresentanza processuale. A titolo abbondan-ziale
considera contraddittorio l'atteggiamento della convenuta che, in una
precedente vertenza non aveva eccepito che la procura di patrocinio conferita
dalla stessa banca a un avvocato esterno era stata sottoscritta dagli avv.
__________ e __________, né ha obiettato alcunché ad analoghe situazioni
verificatesi nella stessa presente causa.
-
Con l'appello la
convenuta si riconferma nelle proprie argomentazioni, esposte in prima sede.
Inoltre, contesta le conclusioni del pretore laddove considera l'avv.
__________ organo di fatto della __________, rilevando la differenza
sostanziale fra il concetto di organo di cui all'art. 55 CC da quello
sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'ambito dell'art. 754 cpv.
1 CO.
Della risposta all'appello
si dirà, se necessario, nel seguito.
- A prescindere dai
casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che pacificamente non attengono
alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64
CPC. Esso stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori
(cpv. 1, prima frase); ammissione al libero esercizio che formalmente è
attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati di cui una delle premesse è
lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come collaboratore di
altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art. 1 e 3 LAvv).
Nel caso concreto,
non è contestato che gli avv. __________ e __________, in quanto dipendenti di
una banca, non sono iscritti all'Albo degli avvocati del Canton Ticino e quindi
non possono assumere mandati di patrocinio processuale: da nessuno, quindi né
da terze persone, né dalla banca presso la quale svolgono funzione di consulenti.
Ne consegue che le dichiarazioni prodotte dall'attrice in base alle quali
organi della banca hanno autorizzato l'avv. __________ (doc. O),
rispettivamente l'avv. __________ (doc. P), quali condirettore e consulente del
servizio giuridico del __________ per il __________ -il primo- e collaboratrice
del medesimo servizio -la seconda- a rappresentare la banca "in ogni
procedura giudiziaria, civile e in tema di esecuzione e fallimenti presso tutte
le istanze e tribunali del Canton Ticino" non rappresentano affatto valide
procure processuali. Infatti, esse sono indirizzate ad avvocati non iscritti
all'Albo e non possono creare un rapporto di rappresentanza processuale, così
come previsto dall'art. 64 CPC (Cocchi / Trezzini, art. 64 CPC, n. 1). I
documenti in esame possono assumere al più il carattere di delega interna, fors'anche
valida agli occhi di chi l'ha conferita, ma certamente non per il giudice,
tenuto soltanto a consultare l'Albo aggiornato degli avvocati. Peraltro (ma la
questione riveste qui carattere abbondanziale) le pretese procure hanno un
contenuto difficilmente conciliabile con le esigenze del processo; infatti, la
procura processuale dev'essere una procura speciale dalla quale emerga, in modo
chiaro e inequivocabile, l'esplicita volontà della mandante di stare in lite
nei confronti di una ben determinata controparte per una fattispecie
altrettanto chiara (Cocchi / Trezzini, art. 65 CPC, n. 7): elementi che
mancano nelle dichiarazioni doc. O e doc. P.
- Sempre in virtù dell'art.
64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo
civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale: così -come indica
esplicitamente la norma- il curatore in favore del curatelato (art. 392 CC),
l'amministratore di un'eredità in favore della successione (art. 554 CC), ecc.,
nonché gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC).
E' così che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia
la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC),
riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché alle
società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art. 38 cpv. 1 CPC). Chi
detiene una rappresentanza legale, ancorché di principio possa agire giudizialmente
senza una formale procura, deve comunque dimostrare di essere nella situazione
che gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener M., Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136).
I membri del consiglio di
amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della persona
giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro che, senza
una designazione formale, partecipano in maniera determinante alla formazione
della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie (Forstmoser
/ Maier-Hayoz / Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p 175 n. 17
segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi).
- Per quanto riguarda
gli organi formali, può essere precisato che -nei confronti dei terzi- la società
è rappresentata dal consiglio d'amministrazione, con possibilità di delega a
uno o più amministratori delegati o a direttori (art. 718 CO); il modo nel
quale una società anonima si fa rappresentare, rispettivamente i nomi degli
amministratori e delle persone autorizzate alla rappresentanza devono essere
iscritti a Registro di commercio (art. 641 n. 8 e 9 CO).
Nel caso concreto,
diversamente da quanto appare dall'estratto del Registro di commercio 9 aprile
1998 concernente la sola succursale di __________ di __________ (doc. N), il
primo giudice ha accertato che l'avv. __________ è iscritto a Registro di
commercio delle sedi principali dell'attrice -__________ e __________ - con
facoltà di firma collettiva a due. Sennonché, proprio questa limitazione (e il
giudizio impugnato su questo punto è conforme alla giurisprudenza cantonale:
per tutte I CCA 19.8.1996 in re A.B e llcc. / B. C. SA), avrebbe imposto
che egli compisse ogni atto processuale con altro rappresentante iscritto a
registro di commercio: ciò che pacificamente non è il caso dell'avv.
__________.
-
L'appello s'incentra
sulla qualifica di organo di fatto attribuita dal pretore all'avv. __________.
Al proposito va precisato che tale ruolo costituisce l'eccezione alla regola
dell'iscrizione a registro ed è pertanto riconosciuto da dottrina e
giurisprudenza sulla base di presupposti sostanziali ben determinati. In
particolare, come avverte il pretore, non basta per essere considerato organo
di fatto che il preteso rappresentante sia considerato "all'interno della
banca ... come un funzionario dirigente per tutto quanto attiene al contenzioso
giudiziario" (sentenza, consid. 10). Tenuto conto dell'attività sociale di
__________ -che non è nemmeno di consulenza o di protezione giuridica- non è
provato, né affermato dalla stessa attrice che l'avv. __________, pur svolgendo
una funzione di indubitabile responsabilità nel settore specifico, partecipi in
maniera determinante alla formazione della volontà sociale, rispettivamente che
sia chiamato a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della
società (Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, op. cit., p. 176; DTF
107 II 353-354 e dottrina cit.). D'altra parte, la banca stessa non ha preteso
di poter partecipare al processo, rappresentata unicamente dall'avv.
__________, ossia riconoscendo in lui un organo di fatto: tant'è che la
petizione non reca la sola firma di questi. Da tutto ciò si deve concludere che
egli non può essere considerato organo di fatto di __________; stando così le
cose, può restare irrisolta la questione di fondo, a sapere cioè se a un organo
di fatto di una società anonima debba essere riconosciuta la rappresentanza
processuale della stessa, oppure se -come afferma l'appellante- questa figura
non appartenga piuttosto al capitolo della responsabilità per
l'amministrazione, la gestione e la liquidazione della società anonima (art.
754 CO; cfr. anche Forstmoser P., Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit,
Zurigo 1987, N. 657 segg.).
-
Dovendosi accogliere
l'appello in seguito all'accertata carenza -rilevabile d'ufficio- di un
presupposto processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei
suoi rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC), la riforma della sentenza impugnata
comporta la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti irritualmente
da __________, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e in primis della
petizione.
Il giudizio sulle spese
segue la soccombenza della banca resistente che anche in questa sede ha
sostenuto la validità della sua rappresentanza processuale, così come messa in
atto nel presente contenzioso.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la TG e la TOA
pronuncia
I. L'appello 17 giugno
1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 maggio 1999 del Pretore del distretto di Riviera è così riformata:
-
La
petizione 26 marzo 1998 __________ è nulla.
-
La
tassa di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, da anticipare dalla parte convenuta,
sono poste a carico dell'attrice. Essa verserà inoltre alla controparte
l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa
di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 400.-, anticipati
dall'appellante, sono posti a carico di __________. Essa verserà a __________
l'importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili della sede d'appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Riviera
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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