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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.124
Data decisione, Autorità:
17.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00124
Lugano
17 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile in procedura accelerata OA.99.7 della
Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 20 gennaio 1999 da
rappr.
dall'avv. __________ contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto ex art. 85a LEF l’annullamento dell’esecuzione n.
__________ dell’UEF di Mendrisio;
Causa
ritirata il 20 maggio 1999 dall’attore e stralciata dal ruolo dal Segretario
assessore con decreto 21 maggio 1999, con cui ha attribuito al convenuto fr.
750.-- per ripetibili;
Appellante
il convenuto, che con gravame del 1° giugno 1999 chiede l’aumento
dell’indennità ripetibile a fr. 4’120.--;
Gravame al quale
l’attore con osservazioni 16 luglio 1999 si oppone;
Letti ed esaminati
gli atti,
Ritenuto
in fatto
che
con la petizione fondata sull’art. 85a LEF l’attore ha chiesto l’annullamento
dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio di cui al PE del 29 ottobre
1996 per fr. 500’000.-- oltre interessi;
che
il convenuto si è opposto a tale domanda con risposta 1° febbraio 1999;
che
il 14 aprile 1999 ha avuto luogo l’udienza preliminare;
che
il 20 maggio 1999, prima del compimento di altri incombenti, il patrocinatore
dell’attore, alla luce della recente sentenza DTF 125 III 149, ha dichiarato di
ritirare l’azione, destinata all’insuccesso;
che
il 21 maggio 1999 il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli,
gravando il procedente di fr. 750.-- di ripetibili, calcolate secondo la nota
formula che media l’onorario ad valorem con quello ad horam;
che
contro tale indennità insorge l’appellante, postulandone l’aumento a fr.
4’120.--;
che
egli, adducendo un trattamento preferenziale da parte della Pretura nei
confronti dell’attore, invoca l’applicazione di una tariffa oraria di fr.
220.-- e con un dispendio di tempo di 10 ore;
che
l’attore nelle proprie osservazioni del 16 luglio 1999 si oppone al gravame;
Considerato
in diritto
che
a questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza dell’attore quo
all’azione da lui incoata, e conseguentemente il suo obbligo alla
corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20
maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S.
SA);
che
il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è
infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va
stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998
in re S. SA/D.);
che
a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza
dell’attore, il Segretario assessore, in applicazione dell’art. 11 TOA, si è
avvalso nel computo delle ripetibili della nota formula con cui l’onorario ad
valorem viene mediato con quello ad horam (II CCA 9 luglio 1998 in re
G./N. SA, 20 maggio 1998 citata);
che
il Segretario assessore ha in concreto accordato un onorario orario di soli fr.
150.--;
che
tale importo viene giustamente criticato dal ricorrente, non essendo più il
minimo della TOA consono alle odierne circostanze;
che
può invece essere accolta la proposta dell’appellante di un onorario di fr.
220.-- all’ora, importo sostanzialmente in linea con la recente giurisprudenza
di questa Camera in materia di ripetibili (II CCA 9 luglio 1998 citata,
20 maggio 1998 citata, in cui sono stati computati fr. 250.-- all’ora);
che
nemmeno l’indicazione da parte del Segretario assessore di un dispendio di
tempo di sole 3 ore -neppure sufficienti alla redazione dell’allegato di risposta-
può essere condivisa; dovendosi considerare che l’attività del resistente non
si è limitata al solo allegato introduttivo e alla presenza all’udienza
preliminare, ma ha necessariamente comportato il pregresso studio del merito
della vertenza ed almeno un colloquio con il mandante;
che
sulla base degli atti il dispendio orario può pertanto essere quantificato in
circa 8 ore;
che
l’onorario ad horam è perciò di fr. 1’760.--;
che
nella commisurazione dell’onorario ad valorem il convenuto critica l’applicazione
della percentuale minima del 5% di cui all’art. 9 TOA, ritenendo che la
problematica relativa all’applicazione dell’art. 85a LEF e la complessità della
fattispecie giustificherebbero invece l’applicazione della percentuale media
del 6,5%;
che
le argomentazioni del convenuto sono infondate, stante l’ampio potere di
apprezzamento di cui dispone il giudice;
che
va in effetti considerato che il valore di causa di fr. 500’000.-- costituisce
l’importo massimo al quale si applicano le percentuali comprese tra il 5% e
l’8% di cui all’art. 9 TOA;
che
quindi con un valore di causa anche solo di un franco superiore l’onorario si
sarebbe situato tra il 4% e il 7%;
che
in tal caso il 5% costituirebbe un onorario medio, compatibile con le particolarità
della causa;
che
ciò conferma l’assunto per cui in presenza di valori massimi è opportuno
applicare aliquote minime, o prossime al minimo;
che
va quindi confermato l’onorario ad valorem di fr. 25’000.-- ritenuto dal
Segretario assessore;
che
l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per
ripetibili di fr. 3’300.--;
che
le irrilevanti argomentazioni del ricorrente circa un presunto trattamento
preferenziale che sarebbe stato riservato all’attore dalla Pretura di Mendrisio-Nord
o dal Segretario assessore non trovano riscontro alcuno negli atti, e
costituiscono pertanto solo l’espressione di riprovevole maldicenza da parte
del convenuto;
che
la parte ed il suo patrocinatore sono formalmente diffidati dall’esprimere in
futuro simili gratuite accuse;
che
l’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono;
che
le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la preponderante
soccombenza del resistente (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg.
CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
1° giugno 1999 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il
dispositivo 2. del decreto 21 maggio 1999 del Segretario Assessore della
pretura di Mendrisio-Nord viene così riformato:
- Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’attore
rifonderà alla controparte fr. 3’300.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 180.- di tassa di giustizia
e in fr. 20.- di spese (totale fr. 200.-), già anticipati dall’appellante,
restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’attore, che rifonderà
a controparte fr. 100.-- par parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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