AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.98
Data decisione, Autorità:
24.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00098
Lugano
24 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.3 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
promossa con petizione 14 gennaio 1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di almeno fr. 5’581’281.-- oltre interessi;
E ora sull’ammissibilità dell’allegato 10 aprile 1997,
denominato “atto preliminare separato”, con cui la convenuta, senza esaminare il
merito della causa, ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale;
Laddove il Pretore con decreto 16 marzo 1998 ha
statuito l’ammissibilità di tale atto, sospendendo di conseguenza il termine
per la presentazione della risposta e citando le parti ad un’udienza di
discussione sull’eccezione di incompetenza territoriale;
Appellante l’attrice, che con atto di appello 20
aprile 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare
irricevibile l’atto processuale 10 aprile 1997 della convenuta;
Mentre la convenuta con osservazioni 26 maggio 1998
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che
con petizione del 14 gennaio 1997 l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. fr. 5’581’281.-- oltre interessi in conseguenza
di asserite inadempienze nella fornitura di macchine per la confezione e
l’imballaggio dei prodotti dolciari dell’attrice;
che
la convenuta con atto preliminare del 10 aprile 1997, nel quale non si è
espressa sul merito della vertenza, ha chiesto la sospensione del termine per incoare
la risposta e ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice
adito;
che
il Pretore ha citato le parti ad un’udienza di discussione, tenutasi l’11
novembre 1997, a seguito della quale egli ha assegnato all’attrice un termine
di 20 giorni per presentare un allegato di risposta all’atto preliminare della
convenuta;
che
con memoriale del 1° dicembre 1997 l’attrice ha sostenuto l’irricevibilità dell’allegato
avversario, ed in subordine la mancanza di fondamento dell’eccezione irritualmente
sollevata;
che
il 10 febbraio 1998 ha avuto luogo un’ulteriore udienza di discussione;
che
nel decreto impugnato il Pretore, richiamata la giurisprudenza pubblicata in Rep.
1976, pag. 59, riferita ad un’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 59
Cost, ha ritenuto che i principi ivi enunciati possano trovare applicazione per
tutte le eccezioni processuali di cui all’art. 98 CPC, ed ha perciò sancito l’ammissibilità
dell’allegato 10 aprile 1997 della convenuta;
che
con atto di appello 20 aprile 1998 l’attrice chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’atto processuale in questione;
che
secondo l’appellante un esame preliminare e separato della proponibilità dei
fori speciali della ConvLug non sarebbe proponibile senza un approfondito esame
del merito della vertenza, così che, a ben vedere, la richiesta procedura
preliminare verrebbe a costituire un inutile doppione a livello istruttorio,
con ripetuto accesso alle istanze superiori;
che vi sarebbe inoltre violazione dell’art. 170 CPC, che stabilisce il
principio fondamentale per cui tutte le eccezioni sono da proporre con la
risposta di causa, norma alla quale dovrebbe essere data la preferenza rispetto
all’art. 98 CPC, ritenuta in particolare l’esistenza di una procedura
preliminare regolata dall’art. 181 CPC;
che
per il ricorrente l’irrita procedura sarebbe in definitiva lesiva anche dell’art.
101 CPC;
che
con le proprie osservazioni del 26 maggio 1998 la convenuta propone a giudizio
la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto:
che
per l’art. 91 CPC il giudice dirige il procedimento, fissando d’ufficio il
termine per le comparse e per la presentazione degli atti scritti quando non
sia stabilito dalla legge;
che
inoltre per l’art. 94 CPC il giudice, riservate diverse disposizioni del
codice, decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento,
mentre negli altri casi pronuncia sulle domande processuali mediante decreto;
che
per provvedimento disciplinante il procedimento si intendono tutti quei
provvedimenti che non toccano la sostanza del procedimento civile, ma servono
unicamente a disciplinarlo, imponendo alle parti il rispetto delle norme
processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 94, n. 1e 2);
che
ammettendo la comparsa scritta del 10 aprile 1997 della convenuta il Pretore si
è limitato a fare uso della propria facoltà di dirigere il procedimento,
impregiudicato ogni diritto sostanziale delle parti sul merito della vertenza o
anche solo sul contenuto dell’eccezione;
che
pertanto la decisione impugnata riveste per la sua natura carattere di
ordinanza indipendentemente dalla veste di decreto erroneamente utilizzata dal
Pretore;
che
giusta l’art. 95 cpv. 1 CPC le ordinanze non sono appellabili;
che
questo vale anche se il provvedimento è stato erroneamente indicato come
decreto, dipendendo l’appellabilità della decisione dal contenuto sostanziale e
non dalla forma (II CCA 2 novembre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.; I
CCA 1° dicembre 1988 in re P./P.);
che
l’appello dell’attrice è di conseguenza irricevibile siccome rivolto contro
un’ordinanza;
che
a titolo meramente abbondanziale si può comunque rilevare che il gravame è
comunque infondato, meritando conferma la decisione del Pretore di estendere
all’eccezione di foro in materia internazionale l’ammissibilità della
trattazione anticipata dell’eccezione, statuita per quella fondata sull’art. 59
Cost. dalla citata sentenza di cui in Rep. 1976, pag. 59 e segg., fonte
di una giurisprudenza dalla quale non si vede motivo di dipartirsi, dovendosene
condividere ancora oggi gli intenti di economia di giudizio e semplificazione
delle liti;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello
seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 aprile 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster