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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.94
Data decisione, Autorità:
27.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00094
Lugano
27 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.97.155 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 5 settembre 1997 da
contro
__________ rappr. __________
con cui
gli attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’478.90
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto con risposta 12 gennaio 1998 e ritirata in data 3
aprile 1998;
E ora
sul decreto 6 aprile 1998, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli
a seguito della desistenza dell’attrice, gravandola di fr. 300.-- per la tassa
e le spese di giustizia e di fr. 400.-- di ripetibili;
Appellante
l’attrice, che con gravame del 10 aprile 1998 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di essere esentata dalla rifusione delle ripetibili;
Mentre il
convenuto con scritto del 21 aprile 1998 postula la reiezione del gravame;
Letti ed esaminati
gli atti,
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 11’478.90 oltre interessi per determinate sue prestazioni contrattuali;
che
il convenuto il 12 gennaio 1998 vi si è opposto con il proprio allegato di
risposta;
che
pochi giorni dopo l’udienza preliminare l’attrice con scritto 3 aprile 1998 ha
dichiarato che “in considerazione di quanto emerso all’udienza preliminare del
25 marzo 1998, Vi informiamo che abbandoniamo la causa a suo tempo promossa
contro __________, benché convinti della piena fondatezza del nostro credito”;
che
il Pretore a seguito della desistenza dell’attrice ha stralciato la causa,
gravando la procedente della tassa di giustizia di un’indennità di fr. 400.--
per ripetibili;
che
con l’appello che ci occupa l’attrice si lamenta dell’accollo dell’indennità ripetibile,
che ritiene ingiustificata stante il suo buon diritto e il fatto che la
rinuncia alla causa è stata dettata da ragioni di opportunità legate al
dissesto finanziario del convenuto;
che
è del tutto pacifico che il ritiro della causa comporta desistenza da parte
dell’attrice, e perciò di principio l’obbligo per lei di corrispondere al
convenuto un’indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20
maggio 1998 in re S. e llcc./W.,10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S.
SA);
che
l’argomentazione secondo cui le ripetibili non sarebbero dovute in ragione del
fondamento della petizione non può essere seguita, costituendo essa una
personale quanto inammissibile anticipazione del giudizio di merito, la cui
pronuncia è divenuta superflua a seguito del ritiro dell’azione;
che
per il resto, dal verbale dell’udienza preliminare non risulta che il Pretore
avrebbe in qualche maniera determinato l’attrice alla rinuncia alla causa;
che
anche l’asserito dissesto finanziario del convenuto è privo di riscontri agli
atti;
che
in ogni caso il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro
della petizione è ininfluente ai fini della determinazione della sua
soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 del Codice di
Procedura Civile;
che
l’ammontare delle ripetibili accordate dal Pretore non è di per sé oggetto di
contestazione;
che
l’appello va pertanto respinto;
che
anche le spese di questa procedura devono essere accollate all’attrice, senza
che tuttavia la lettera 21 aprile 1998 del convenuto giustifichi l’attribuzione
di ripetibili d’appello in suo favore, peraltro non esplicitamente rivendicate;
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg.
CPC e la vigente TG
pronuncia
-
L’appello
10 aprile 1998 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 80.- di tassa di giustizia e
in Fr. 20.- di spese (totale Fr. 100.-) sono a carico di __________
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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