AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.81
Data decisione, Autorità:
21.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00081
Lugano
21 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica
cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione
di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art.
2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a decidere sul ricorso
per nullità presentato il 26 marzo 1998 da
rappr. __________
contro
la decisione 20 febbraio 1998
della Commissione speciale di ricorso prevista dagli art. 68 n. 3 e 71 del
Regolamento organico per il personale occupato presso le case per anziani
(__________), composta dall’avv. __________ pretore (presidente), nonché dai
signori __________ __________, nella procedura promossa dalla ricorrente con
atto ricorsuale 21 ottobre 1997 nei confronti della
volt ad ottenere l’annullamento
della decisione di licenziamento dal posto di lavoro.
Mentre la resistente con
osservazioni 29 aprile 1998 ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
-
__________, dopo
aver lavorato per diversi anni presso __________, ha iniziato la sua attività
presso la __________ nel 1991 come ausiliaria di cura. Essa è stata licenziata
con lettera raccomandata 16 luglio 1997 a firma del Direttore dell'istituto,
signor __________, per la successiva fine di ottobre. Il motivo indicato è la
carente competenza professionale, attestata da tre successivi giudizi negativi
alla fine di altrettanti periodi di valutazione del lavoro pratico, l'ultimo
dei quali svolto presso la __________
-
Conformemente alla
possibilità offertale dall'art. 62 __________ la lavoratrice ha sottoposto la
fattispecie alla Commissione paritetica cantonale (CPC) con esposto 11 agosto
-
In un memoriale scritto di data 8 agosto, essa ha rilevato in particolare
di essere stata trattata in modo discriminatorio dalla responsabile del
servizio infermieristico della __________, signora __________ la stessa che ha
redatto il rapporto negativo dei primi due periodi di pratica; la terza prova,
eseguita fuori sede, sarebbe stata da lei affrontata "in maniera poco
serena a causa dell'eccessiva brevità dello stage".
La CPC, nella sua riunione
del 25 settembre 1997, dopo aver sentito la lavoratrice e i rappresentanti
dell'istituto, ha respinto il ricorso.
- Il 21 ottobre 1997
__________, verosimilmente in applicazione dell'art. 68 n. 3 __________
impugnato la decisione di conferma del licenziamento alla Commissione speciale
di ricorso. Richiamati i motivi di merito già addotti davanti alla CPC, essa
incentra la sua impugnativa sul fatto che la comunicazione formale del
licenziamento è firmata dal solo direttore dell'istituto che, secondo le
risultanze del Registro di commercio, non è legittimato a vincolare individualmente
la __________ la disdetta non avrebbe pertanto validità giuridica.
Raccolte le osservazioni
della datrice di lavoro, le parti -in data 19 novembre 1997- hanno sottoscritto
un compromesso arbitrale che, oltre a definire le norme procedurali
applicabili, ha stabilito che la vertenza veniva sottoposta al giudizio della
Commissione di ricorso che avrebbe funto da tribunale arbitrale. Indicati i
membri del medesimo, le parti si sono accordate nel senso che quell'autorità
era competente per giudicare de bono et aequo sulle domande
allegate dalle parti.
Con la decisione 20
febbraio 1998 la Commissione di ricorso ha respinto il ricorso di __________,
affermando la validità della comunicazione scritta di disdetta in base alle
competenze riconosciute al direttore dell'istituto e confermando la regolarità
della disdetta, notificata nel termine contrattuale e nel rispetto delle
condizioni poste dal regolamento.
- Il presente ricorso
per nullità, presentato ai sensi dell'art. 36 CIA, censura la decisione
impugnata anzitutto per aver concluso alla competenza del direttore
dell'istituto a rescindere il rapporto di lavoro senza tenere nel dovuto conto
le ammissioni dello stesso direttore __________ ovvero di aver preso la
decisione di licenziamento della signora __________ modo autonomo, in
particolare prescindendo dall'opinione del Consiglio di direzione, organo
semmai preposto alla gestione della __________. La ricorrente si fonda sullo
statuto della fondazione che indica come "direzione" dell'istituto il
Consiglio di direzione, escludendo implicitamente competenze proprie del
direttore: nemmeno una delega di determinate facoltà non è contemplata dagli
statuti. Né può equivalere a ratifica della decisione presa dal direttore il
parare espresso dall'avv. __________ membro del Consiglio di fondazione, ma non
del Consiglio di direzione.
In secondo luogo la
ricorrente non condivide l'opinione degli arbitri laddove le rimproverano di
aver sollevato tardivamente la citata censura di natura formale.
Delle osservazioni al
ricorso si dirà, se necessario, nel seguito.
-
In una sua
precedente decisione questa Camera ha avuto occasione di precisare che ogni suo
intervento come autorità superiore cantonale competente a statuire sui ricorsi
per nullità e sulle domande di revisione di lodi giusta l'art. 3 CIA presuppone
che vi sia almeno l'apparenza dell'esistenza di un patto d'arbitrato, ossia che
le parti abbiano esplicitamente assegnato ad arbitri privati la competenza per
giudicare sulle loro vertenze presenti o future (Jolidon, Commentaire
du Concordat Suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, p. 60, 63 con rif. e p. 99; Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p. 26
e segg., nonché p. 42 e segg.). In quel caso (in una situazione del tutto
simile alla presente in cui i rapporti fra le parti erano regolati dal
Regolamento organico per il personale occupato presso istituti dell'Ente
ospedaliero cantonale - ROC) era stato escluso che le decisioni prese dalla CPC,
rispettivamente dalla Commissione di ricorso, potessero essere parificate a
lodo arbitrale sia per le competenze previste dallo stesso regolamento a loro
favore, sia per l'assenza di una formula corretta di clausola
arbitrale -sottoscritta dalle parti- che prevedesse la
sottomissione della lite alla giurisdizione arbitrale e al contempo
l'esclusione della giurisdizione ordinaria (II CCA 15 novembre 1995 in re. V.
c/ OBV in Rep 1995, 254 e dottrina ivi cit.).
-
Nel caso in esame il
problema descritto non si pone poiché con il compromesso arbitrale del 19
novembre 1997 le parti si sono scostate dai vincoli tracciati dal __________
decidendo in modo chiaro che la Commissione speciale di ricorso avrebbe avuto
competenze di tribunale arbitrale per dirimere la vertenza specifica, sulla
quale avrebbe emesso un lodo pronunciandosi de bono et aequo. Così
facendo esse, in particolare la lavoratrice, hanno espresso il loro consenso
esplicito alla giurisdizione arbitrale.
Né torna conto rilevare che
due membri del tribunale arbitrale così costituito, i signori __________,
avevano già conosciuto la fattispecie oggetto della lite come membri della CPC,
ciò che potrebbe costituire motivo di ricusa previsto dall'art. 22 OG; infatti,
non è stata presentata nessuna istanza di ricusa e comunque vale la regola
procedurale per cui una parte può ricusare un arbitro da essa designato
soltanto per un motivo sopravvenuto dopo la sua designazione (art. 18 cpv. 3
CIA). Ciò che in concreto non è dato.
-
L'art. 36 CIA
prevede che contro un lodo arbitrale può essere interposto ricorso per nullità.
Si tratta di un rimedio di natura straordinaria che, come la cassazione, è
proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno
o più motivi previsti dalla legge (Guldener M., Schweizerisches
Zivilprozessrecht, p. 614 segg.). L'art. 36 lett. f considera un lodo
arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto
con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei
termini di equità. In altre parole vi è arbitrio, a prescindere dall'esito
della causa, quando la soluzione impugnata è manifestamente insostenibile, in
manifesto contrasto con la situazione effettiva, o adottata senza motivi
oggettivi, o in violazione di un diritto certo; oppure ancora se viola
gravemente una norma o un principio giuridico indiscusso, urtando il sentimento
di giustizia e d'equità. Ciò non è dato se la sentenza è semplicemente
discutibile, rispettivamente se un'altra soluzione fosse stata concepibile o
persino preferibile. Ne conseguono i limiti del potere d'esame dell'autorità di
ricorso (Jolidon, op. cit., art. 36, n. 93).
-
Conformemente alla
possibilità loro offerta dall'art. 31 cpv. 3 CIA, le parti hanno chiesto agli
arbitri di dirimere la vertenza in termini d'equità. Ciò significa che essi
sono autorizzati a giudicare, prescindendo da regole di diritto, quindi
eventualmente prendendo una decisione che loro sembri "giusta ed
equa" rispetto alla fattispecie nel suo complesso, ancorché possa
risultare incompatibile con le conclusioni cui condurrebbe l'applicazione di
regole di diritto. L'arbitro autorizzato ad agire in tal senso non è tenuto
nemmeno a rispettare norme giuridiche cogenti (Jolidon, op. cit., p.
456).
Il ricorso per nullità
contro un lodo emesso a termini d'equità sarà giudicato tenendo conto della
natura del giudizio impugnato: in quest'ambito assume rilevanza particolare la
censura di manifesta violazione dell'equità che sarà esaminata quando il tribunale
arbitrale è stato autorizzato a decidere secondo quel criterio e vi ha fatto
capo effettivamente (Jolidon, op. cit., art. 36, n. 96).
-
La domanda di causa
è in sostanza l'accertamento della nullità della disdetta. L'istante infatti
non postula la condanna della fondazione a pagarle alcunché; e ciò a conferma
del fatto che i rapporti patrimoniali fra le parti non appaiono litigiosi. Il
ricorso va tuttavia deciso a prescindere dalla proponibilità della domanda
davanti al giudice ordinario: infatti, un arbitrato può vertere su qualsiasi
pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti, salvo che la causa
sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria in virtù di una
disposizione imperativa della legge (art. 5 CIA).
-
Per quanto riguarda le
competenze nei confronti dei dipendenti, il __________ riserva alcune decisioni
alla "direzione" degli istituti, in particolare relativamente al
licenziamento immediato (art. 60) e alle conseguenze di una soppressione della
funzione (art. 61); evidentemente -tenuto conto della possibile diversa
organizzazione interna delle case per anziani- non definisce chi possa agire in
nome della direzione. D'altra parte, gli statuti della __________ indicano due
organi della stessa: il Consiglio di fondazione e il Consiglio di direzione
(art. 5). Il primo -composto di cinque membri- è definito come organo
principale della fondazione al quale competono, in ultima analisi, tutte le
decisioni relative agli aspetti patrimoniali e amministrativi, ad eccezione di
quelli riservati esclusivamente al Consiglio di direzione (art. 6). Il
Consiglio di direzione è composto dal direttore e da nove membri: cinque in
rappresentanza del Comune di __________ e quattro di altri Comuni vicini (art.
7). Esso ha numerose competenze, elencate all'art. 9 dello statuto: allestisce
il bilancio e il conto consuntivo di gestione, approva e delibera tutte le
spese d'investimento, delibera sulle offerte per quanto riguarda le spese di
gestione, indica al direttore i criteri di base in occasione di concorsi,
richieste di offerta, acquisti, ecc., propone al Consiglio di fondazione come
dirimere eventuali vertenze, sorveglia la conduzione degli istituti, procede
alla nomina o all'incarico di tutto il personale, sentito il parere del
direttore, emana il regolamento organico del personale ed eventuali altre
normative.
Non vi è per contro
nessuna indicazione positiva che -nel caso concreto- indichi che l'organo che
il __________ chiama "direzione" corrisponda al Consiglio di
direzione della __________ Anzi, l'elenco citato sembra piuttosto escludere
dalle competenze di quell'organo la gestione corrente dell'istituto; ciò si
spiega facilmente già pensando che quella funzione implica interventi
tempestivi, difficilmente operabili da parte di un organismo di nove persone.
Considerando che presso la datrice di lavoro esistesse uno spazio d'intervento,
non precisamente definito, riservato all'attività specifica del direttore come
organo di fatto dell'istituto, gli arbitri non hanno perciò deciso in modo
contrario agli atti e alle risultanze dell'istruttoria. E' necessario soltanto
verificare se in quell'ambito possa rientrare il rapporto con il personale
della Casa per anziani. Orbene, di fronte al silenzio degli statuti della
fondazione, appare ragionevole considerare che il __________, con riferimento
agli art. 60 e 61, in quelle particolari fattispecie non possa intendere per
"direzione" il Consiglio di direzione della __________, ma chi abbia
la possibilità pratica di accertare determinate circostanze e di intervenire in
modo adeguato. Perciò rispondere in modo positivo alla domanda posta
corrisponde anzitutto a una conclusione "giusta ed equa" come quella
richiesta agli arbitri, ma anche sostenibile in diritto. In particolare le norme
sulla rappresentanza, proprio anche in relazione all'attività delle persone
giuridiche, rendono possibile -accanto alla rappresentanza da parte degli
organi statutari- una rappresentanza di fatto, fondata sulla sola circostanza
di porre qualcuno in una posizione che, secondo l'uso concreto, presuppone una
delega di competenze (Guhl T., Das Schweizerische
Obligationenrecht, 1991, p.158); laddove appare necessario che tale attività
debba essere conforme allo scopo della persona giuridica rappresentata, nel caso
particolare della fondazione (Comm. di Berna, 1981, art. 83 CC, n. 24).
-
Si volesse considerare
il direttore dell'istituto come un rappresentante non autorizzato, va rilevato
l'avallo degli atti da lui compiuti, espresso dall'avv. __________ che ha
controfirmato come vicepresidente della fondazione (con firma collettiva a due
anche con il direttore ) sia la risposta presentata il 13 novembre
1997 alla Commissione speciale di ricorso, sia le conclusioni nelle procedura
arbitrale e, come presidente, con identico diritto di firma, le osservazioni al
presente ricorso. Ma prima ancora, nella memoria 18 settembre 1997 indirizzata
alla CPC, la fondazione (rappresentata dall'avv e dal direttore
__________) aveva già formalmente "ratificato ad ogni effetto la disdetta
di data 16. 7. 1997 intimata alla signora __________ ", e ciò appena preso
atto della censura di nullità formale presentata alla CPC con allegato separato
dall'avvocato della lavoratrice. A prescindere dall'appartenenza o meno
dell'avv. __________ al Consiglio di direzione, non è ragionevolmente possibile
mettere in dubbio la piena validità della presa di posizione del Consiglio di
fondazione e il vincolo giuridico che scaturisce dai poteri riservati dallo
statuto a questo organo. In diritto è comunque ammissibile che un atto,
ancorché compiuto da un rappresentante non autorizzato, possa divenire
vincolante con la ratifica da parte del rappresentato (art. 38 CO). Questo
intervento successivo del rappresentato può essere indirizzato al
rappresentante o al terzo e ha effetto retroattivo (Comm. di Basilea,
Obligationenrecht I, 1992, art. 38, n. 5 e 8).
-
La censura principale
formulata dalla ricorrente non concretizza nessun arbitrio da parte del
collegio arbitrale; tanto meno considerando che il lodo -esplicitamente- è
stato prolato anche secondo criteri d'equità (considerando 8).
Le considerazioni che
precedono rendono inutile ogni ulteriore disamina del ricorso, in particolare
della censura relativa alla tempestività di presentazione dell'eccezione
discussa.
Trattandosi di vertenza
derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione
ordinaria, si prescinde dall'incasso di spese e di una tassa di giustizia.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia
-
Il ricorso per
nullità di __________ è respinto.
-
Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà alla controparte la somma di
fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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