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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.78
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00078
Lugano
14 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 195UR
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11
novembre 1997 da
contro
che
il Pretore, con decisione 13 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e
ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante
la __________ la quale chiede, con atto di appello 24 marzo 1998, la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________
Essendo
stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 25
marzo 1998.
Ed
ora sulla domanda 9 aprile 1998 di stralcio della procedura presentata
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________
intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il
1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non
aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv.
2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le
disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non
è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la
sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione
della società;
che all’appello della
società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che __________ comunica
ora che la società in questione ha provveduto al trasferimento di sede ed
all’adattamento dello statuto al nuovo diritto azionario e che tali incombenti
già erano stati preannunciati all’Ufficio prima della prevista udienza avanti
al Pretore;
che, stante questa
situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli senza che
alla società convenuta, come espressamente chiesto dall’Ufficio, vengano
caricate spese le quali saranno a carico, con un’adeguata indennità ripetibile
a favore della controparte, __________
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no.
195UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.78 del Tribunale di
Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di
__________, già a __________ sono stralciate dai ruoli.
-
La tassa di giudizio
di Fr. 100.- e le spese della prima sede sono a carico __________ Non
si prelevano tasse e spese per la procedura d’appello mentre __________
rifonderà alla __________ l’importo di Fr. 300.- per ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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