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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.39
Data decisione, Autorità:
22.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00039
Lugano
22 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.320 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 8 maggio 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’520.--
oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 7 gennaio 1998 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 5 febbraio 1998 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni 11 marzo 1998 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
è stato assunto dalla convenuta per effetto del contratto di lavoro doc. 1 in
qualità di direttore di 3 esercizi pubblici a far tempo dal 1° novembre 1995, e
ne è stato licenziato con effetto immediato già il 30 novembre 1995 (doc. C).
B. Con
la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dalla convenuta di
procedere al necessario per l’organizzazione di uno di questi tre esercizi
pubblici, il __________ , prestazione che egli avrebbe eseguito a partire dal
1° settembre 1995 a piena soddisfazione della controparte, e per la quale gli
sarebbe dovuta una mercede di fr. 13’520.-- oltre interessi, oggetto della
presente causa.
La
convenuta afferma per sua parte di non avere mai conferito incarico alcuno
all’attore, e che l’eventuale attività da lui svolta sarebbe stata finalizzata
alla stipulazione del contratto di lavoro.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, stabilito che l’attore era in concreto
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato oneroso, ha
ritenuto che nulla di concreto sarebbe emerso dall’istruttoria in favore della
tesi del procedente, dal che la reiezione della petizione.
D. Con
l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi secondo cui tra le parti
sarebbe venuto in essere un mandato oneroso avente per oggetto lo studio di fattibilità,
la scelta dell’arredamento, l’individuazione e scelta dei fornitori, la ricerca
e la selezione del personale per il __________, che era all’epoca di prossima
apertura.
Nelle
osservazioni dell’11 marzo 1998 la convenuta postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
In
linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
-
E’
indiscusso che agli atti non esiste alcuna prova documentale, ancorché allo
stadio di semplice indizio, del conferimento dell’asserito mandato, né agli
organi della convenuta è stato deferito l’interrogatorio formale, così la prova
dell’eventuale esistenza del contratto va ricercata essenzialmente nelle
deposizioni testimoniali assunte.
2.1 Come
rettamente indicato dal Pretore, le deposizioni __________ ed __________ sono
del tutto inutilizzabili, essendosi i testi nelle loro stringate deposizioni
limitati a riferire quanto raccontato loro dall’attore medesimo, il che non
conferisce evidentemente validità alcuna alle affermazioni così riportate, che
nondimeno restano di parte (II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C. e
riferimenti).
2.2 La
deposizione __________ è, seppure di poco, maggiormente significativa rispetto
alle due poc’anzi citate per il motivo che il teste ha assistito in prima
persona a degli incontri in cui l’attore e il signor __________ hanno discusso
con lui di questioni attinenti alla futura apertura di un esercizio pubblico
nel centro commerciale __________, il che a mente dell’attore sarebbe appunto
stato oggetto del mandato in questione.
Se
non che, sulla decisiva questione relativa ai rapporti tra le parti in causa,
ed in particolare quella dell’esistenza di un contratto di mandato, il teste ha
affermato di “dovere desumere” dalle discussioni avute con il signor __________
che all’attore fosse stato conferito un mandato, il che priva la deposizione,
su questo punto, di ogni efficacia probatoria, non potendosi in alcun modo fare
capo a semplici sensazioni o deduzioni dei testimoni, ma solo a quanto da loro
positivamente accertato (da ultimo: II CCA 20 novembre 1997 in re I.
SA/N.).
2.3 Il
teste __________ che afferma di essere titolare di una ditta che commercia
apparecchiature per esercizi pubblici e sulla cui eventuale posizione
all’interno della ditta convenuta nulla è dato di sapere, ha sostenuto di avere
lui stesso ricevuto un mandato da __________ di prestare una consulenza per la
messa in opera del ristorante nel centro commerciale __________ e di reperire
una persona a cui affidarne la conduzione.
Tale
consulenza era a dire del teste in precedenza già stata richiesta ad una ditta
di __________ con la quale la collaborazione fu interrotta per questioni di
costo, così che “sulla base della consulenza già prestata da questa ditta
abbiamo poi continuato il lavoro con __________ ”.
Queste
affermazioni si prestano ad essere intese nel senso del possibile conferimento
all’attore di un mandato, senza che tuttavia si possa concludere con la
necessaria certezza che questo mandato sia stato conferito dalla qui convenuta.
Al contrario, dalla corretta lettura delle dichiarazioni del teste si evince che
se mandato vi è stato, questo è stato conferito all’attore dallo __________,
che afferma di avere a sua volta agito quale mandatario per la medesima
consulenza che l’attore sostiene essergli stata affidata dalla convenuta.
Nulla
depone invece in favore di un mandato diretto della convenuta all’attore, e
neppure per un mandato di __________ -il cui eventuale ruolo nella società
convenuta è sconosciuto e il cui agire non può evidentemente esserle
automaticamente ascritto- all’attore, risultando in tal senso dalle
affermazioni del teste solo l’indiziario fatto che “vi furono diversi incontri
fra me e __________ e anche con __________ al fine di organizzare l’attività
futura del __________ ”.
- Va
perciò confermato, seppure in termini meno categorici rispetto a quelli della
sentenza impugnata, il giudizio Pretorile secondo cui non sarebbe stato provato
con la necessaria certezza il conferimento di un mandato dalla convenuta
all’attore.
E’
quindi solamente a titolo abbondanziale che si soggiunge che nella specie anche
nell’ipotesi del mandato mancherebbe comunque ancora la necessaria prova della
sua onerosità, potendosi dedurre dalle circostanze, in assenza di elementi
certi in tal senso (teste __________: “con l’attore non era stata concordata
nessuna retribuzione per le sue prestazioni precedenti l’assunzione”), con
eguale verosimiglianza la tesi della gratuità di tali prestazioni in vista
della conclusione dell’interessante contratto di lavoro doc. 1.
E
ancora, nell’ulteriore ipotesi dell’esistenza di un mandato oneroso, l’onorario
dell’attore non potrebbe essere quello da lui richiesto, ma semmai una frazione
di esso da stabilire in via equitativa, risultando l’esorbitanza della
richiesta dell’asserito mandatario già da una prima sommaria lettura della
distinta delle sue prestazioni (p. es. doc. B: il 14 ottobre fatturazione di
fr. 300.-- per l’allestimento del proprio contratto di lavoro).
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
5 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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