AIUTO
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Numero d'incarto:
12.1998.33
Data decisione, Autorità:
17.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00033
Lugano
17 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00102 (già 20/1996) della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 8 febbraio 1996 da
(rappr. __________
contro
(rappr. __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a consegnargli il certificato
azionario incorporante 62’500 azioni della __________
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1998 ha accolto, ponendo a carico della
convenuta la tassa di giustizia di fr. 12’500.- e l’indennità ripetibile di fr.
24’000.-;
appellante
la convenuta con atto di appello 29 gennaio 1998, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta e in
subordine che la tassa di giustizia sia caricata per 2/3 all’attore con
l’obbligo di rifonderle fr. 16’000.- a titolo di ripetibili; il tutto, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre
l’attore, con osservazioni 11 marzo 1998, postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 7 luglio 1998 con cui il Presidente di questa Camera ha sospeso la
trattazione dell’appello in attesa dell’evasione della petizione di intervento
principale in lite presentata il 6 luglio 1998 contro le parti qui in causa da
__________ e dalla Comunione ereditaria fu __________ in __________, composta
da __________ __________ e __________ in __________ (inc. 10.98.00021 di questa
Camera);
preso atto
che con sentenza 5 marzo 1999 detta petizione è stata dichiarata inammissibile;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Dal
1980 __________ detiene in via fiduciaria per conto della famiglia __________
il 25% del pacchetto azionario della __________. Nell’ambito di un aumento di
capitale di quest’ultima, avvenuto nel 1988-1989, essa, in virtù di un mandato
fiduciario conferitole dal dott. __________ (doc. B), a quel tempo
amministratore unico della stessa __________ __________ e commercialista della
__________, ha sottoscritto e attualmente detiene altre 62’500 azioni della
società al prezzo nominale di lit. 1’000 ciascuna.
Essendo
litigiosa la titolarità di queste ultime azioni, ne è sorta la presente causa.
B. Con
la petizione in rassegna il dott. __________ ha chiesto la condanna di
__________ a consegnargli il certificato azionario incorporante le 62’500
azioni della __________: l’attore sostiene di aver conferito alla controparte a
titolo personale il mandato fiduciario di cui al doc. B e che, essendo
quest’ultimo stato regolarmente disdetto (doc. H), nulla ostava alla consegna
nelle sue mani delle azioni contestate.
La
convenuta resiste in causa, osservando come nell’occasione l’attore avesse agito
su incarico della famiglia __________, che pertanto era l’unica a poter vantare
dei diritti sulle azioni.
C. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione, caricando alla convenuta
la tassa di giustizia di fr. 12’500.- e le ripetibili in fr. 24’000.-.
Il
giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto fiduciario era stato
formalmente conferito dall’attore e che i fondi necessari all’operazione
provenivano dallo stesso, concludendo perciò che di principio non vi erano
validi motivi perché la convenuta potesse rifiutare la consegna del certificato
azionario, atteso che tale obbligo discendeva dal contratto fiduciario,
regolarmente disdetto. Il fatto che l’attore fosse eventualmente stato
incaricato dalla famiglia __________ ad agire in tal senso era tutto sommato
irrilevante per l’esito della presente vertenza, tale eccezione non essendo
relativa al contratto fiduciario in essere fra le parti, ma riguardando semmai
i pretesi rapporti esistenti fra il mandante e la famiglia __________.
La
tassa di giustizia e le ripetibili sono state infine quantificate dal giudice,
tenendo conto che il valore delle azioni ammontava a circa fr. 600’000.-.
D. Con
l’appello la convenuta chiede, previa l’assunzione di alcuni testi non sentiti
in prima sede, che la petizione sia respinta e in subordine che la tassa di
giustizia sia caricata per 2/3 all’attore con l’obbligo di rifonderle fr.
16’000.- a titolo di ripetibili.
Essa
in via principale ripropone la tesi secondo cui l’attore avrebbe agito
nell’occasione quale rappresentante della famiglia __________, mentre in via subordinata
assevera che il valore della lite poteva tutt’al più essere quantificato in circa
fr. 200’000.-.
E. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Nel
suo gravame l’appellante si dilunga nel tentativo di dimostrare che l’attore
non avrebbe conferito alla convenuta l’incarico di sottoscrivere le azioni a
titolo personale, bensì quale semplice rappresentante della famiglia Lugano.
La
tesi è ampiamente infondata.
1.1 Le
premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; IICCA 3 dicembre 1998 in re
P./B., 1° ottobre 1998 in re I. SA/S., 9 dicembre 1997 in re R./F. S.n.c., 22
settembre 1997 in re C./C.; Zäch, Commentario bernese, N. 2 e segg. ad art.
32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 149 e
segg.; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3. ed., vol. 1, p. 348 e seg.).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
112 II 332, 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si
comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in
qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la
scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante
o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, op. cit., N. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
op. cit., p. 156 e seg.; Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 cons. 1b a p.
289; Zäch, op. cit., N. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., p. 152;
Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 386 e segg.).
Rimane
ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è
indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep.
1982 p. 38 e seg.; DTF 117 II 389).
1.2 Nel
caso di specie la convenuta -cui per altro incombeva l’onere della prova (Rep.
1971 p. 301; IICCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in
re T. SA/G., 10 maggio 1996 in re F./S., 25 aprile 1996 in re B. & Co/M.,
29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 16 maggio 1995 in re P. Ltd./S. SA, 12
febbraio 1993 in re F. SA/D.G.)- non è assolutamente riuscita a dimostrare né
l’esistenza di una valida procura all’attore da parte della famiglia
__________, né che l’attore, allorché aveva sottoscritto il contratto
fiduciario con la convenuta, avesse agito nel di lei nome.
Con
riferimento a quest’ultimo aspetto, il teste __________ amministratore della
convenuta al momento dei fatti (doc. E) e firmatario a nome di quest’ultima del
contratto fiduciario (doc. B), ha in effetti ricordato che l’attore
sottoscrisse personalmente l’aumento di capitale, precisando inoltre che se il
doc. B era stato sottoscritto era perché esistevano tutte le pezze
giustificative atte a dimostrare che l’apporto dei fondi era stato fatto
personalmente dall’attore (verbale 6 marzo 1997 p. 3): egli ha con ciò
implicitamente escluso che l’attore gli abbia detto di agire nell’occasione a
nome della famiglia __________ rispettivamente che egli in base al principio
dell’affidamento avesse ritenuto o potesse ritenere in buona fede l’esistenza
di un rapporto di rappresentanza a favore di quest’ultima.
Ad
ogni buon conto, la tesi della rappresentanza è già infondata per un altro
motivo: la teste __________, segretaria dell’attore nel 1988-1989, ha in
effetti confermato che l’aumento di capitale venne integralmente sottoscritto
dall’attore su richiesta della signora __________ in __________ precisando che
a tale proposito essa aveva sentito il signor __________ affermare che in tal
modo intendeva compensare e coinvolgere l’attore; essa ha inoltre dichiarato di
essere a conoscenza del fatto che il doc. B era stato sottoscritto dall’attore
a titolo personale e infine di ritenere pacifico che quest’ultimo fosse perciò
azionista della __________. (verbale 6 marzo 1997 p. 2).
-
Come
correttamente ritenuto dal Pretore, per l’esito di questa vertenza è per contro
del tutto irrilevante sapere se l’attore abbia agito nell’occasione in qualità
di mandatario (fiduciario) della famiglia __________ tale circostanza non
legittimando in ogni caso la convenuta, così obbligata in forza del contratto
fiduciario, regolarmente disdetto, a trattenere le azioni in questione.
-
In
considerazione di quanto precede, non vi è motivo per assumere in questa sede i
testi __________, __________ e __________.
A
parte il fatto che all’audizione di quest’ultimo la convenuta aveva già
rinunciato nel corso dell’udienza del 16 aprile 1997 (verbale p. 6) con il che
una sua assunzione appare ora improponibile, è d’uopo rilevare che i testi in
questione non erano presenti alla sottoscrizione del mandato fiduciario tra
l’attore e __________ per cui essi non possono riferire se in base al principio
dell’affidamento quest’ultimo potesse ritenere che l’attore agiva in qualità di
rappresentante della famiglia __________; tanto più che la testimonianza
__________ ha chiaramente confermato che i signori __________ e __________ -le
persone che, secondo la tesi dell’appellante, avrebbero incaricato l’attore di
rappresentarli nell’affare- nell’occasione in realtà intendevano unicamente
compensare e coinvolgere l’attore: essendo in definitiva ininfluenti per il
giudizio, i mezzi di prova di cui l’appellante chiede l’assunzione in questa sede
possono legittimamente essere rifiutati (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 e 5
ad art. 182; IICCA 1° marzo 1999 in re B. e B./B.).
- Resta
da esaminare la censura sollevata in via subordinata dall’appellante, mediante
la quale essa chiede una diversa ripartizione della tassa di giustizia e delle
ripetibili della sede pretorile, asserendo che il valore di causa non sarebbe
di circa fr. 600’000.- bensì di soli fr. 200’000.- circa.
L’appellante
in sostanza contesta il valore di causa, così come è stato accertato dal primo
giudice. Essa tuttavia dimentica che, giusta l’art. 13 CPC, se il valore di
causa indicato dall’attore è contestato dal convenuto, il giudice è tenuto a
determinarlo desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con
equo apprezzamento delle circostanze, ritenuto che egli si pronuncia in merito
mediante ordinanza.
Ora,
l’ordinanza non essendo per principio appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC), se ne
deve concludere che il valore di causa determinato dal Pretore in circa fr.
600’000.- va ritenuto assodato e vincolante (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
N. 18 ad art. 150), con il che non torna conto modificare l’attribuzione della
tassa di giustizia e delle ripetibili della prima sede.
- Ne
discende la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
29 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4’950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
5’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 7’500.- per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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