Commercial register office may dissolve company without legal domicile

12.1998.277Outro Tribunal9 de fev. de 1999Dismissed

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Resumo

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a company’s appeal against the supervisory authority’s refusal to overturn an ex officio dissolution ordered by the Locarno commercial register office. The company lacked a legal domicile at its statutory seat because its contact address was placed at the sole administrator’s domicile in another municipality. The court held that the statutory domicile requirement is mandatory, that the register office must act once the defect is known, and that the warning-and-deadline procedure under the Commercial Register Ordinance had been properly followed. Alleged convenience and cost arguments did not matter. The appellant was ordered to bear CHF 100 in court costs.

Regest

Art. 42–43 ORC, 88a cpv. 1 e 2 ORC, 86 cpv. 2 e 3 ORC; requisito del domicilio legale della persona giuridica alla sede statutaria e scioglimento d’ufficio per inosservanza della diffida. La persona giuridica deve disporre, nel luogo della sede statutaria, di un ufficio o almeno di un domicilio legale idoneo alla reperibilità e alle notificazioni. La mancanza di tale requisito fa venir meno le condizioni d’iscrizione e impone l’intervento d’ufficio del registro di commercio. La diffida con termine perentorio è misura obbligatoria; il suo inutile decorso comporta lo scioglimento senza possibilità di revoca successiva, salvo regolarizzazione nei termini di legge. Motivi organizzativi o l’assenza di danno a terzi sono irrilevanti (consid. 2–4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.277

Data decisione, Autorità: 09.02.1999, IICCA

Incarto n. 12.98.00277

Lugano 9 febbraio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire sul ricorso 11 dicembre 1998 presentato da


rappr. dall’amministratrice unica __________

contro

la decisione 25 novembre 1998 della

Sezione del Registro fondiario e commercio, quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona

che respinge un ricorso della qui ricorrente nei confronti della decisione dell’Ufficio del Registro di commercio di Locarno con la quale la __________ è stata sciolta d’ufficio poiché priva della del domicilio legale alla sede statutaria.

Viste le osservazioni 15 gennaio 1999 dell’Autorità di vigilanza sul registro di commercio.

Letti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta

Considerato

in fatto ed in diritto

che la società __________ è stata sciolta con decisione dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno poiché priva di recapito presso il domicilio della sede statutaria senza che la situazione legale fosse stata ripristinata nei termini assegnatile con invito scritto del __________ e diffida pubblicata nel FUSC del __________;

che il ricorso contro la decisione di scioglimento dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno è stato respinto, con pronuncia 25 novembre 1998, della Sezione del registro fondiario e di commercio quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio;

che contro tale decisione la società __________ si è aggravata, con tempestivo ricorso, a questa Camera civile - competente ai sensi dell’art. 22 litt. a n. 6 LOG - argomentando di aver sempre avuto la sua sede all’indirizzo conosciuto e che solo, per razionalizzare il lavoro, era stato scelto un recapito presso l’amministratrice unica; di non aver con ciò cagionato danno a terzi; di ritenere più costoso il dover ricostituire una nuova società che operare con quella già esistente;

che l’Autorità di vigilanza ha chiesto la reiezione del ricorso;

che, per gli art. 42 e 43 ORC, una persona giuridica deve disporre, nel luogo della sede statutaria, di un proprio ufficio o almeno di un domicilio legale dove possa essere raggiunta e dove possano esserle notificati dei procedimenti di ingiunzione ufficiali;

che quando questa esigenza non è più adempiuta vengono a mancare le condizioni necessarie per l’iscrizione (DTF 94 I 562 consid. 4 e 5) e l’Ufficiale del registro di commercio, venutone a conoscenza, è obbligato ad intervenire (art. 941 CO; His, Berner Kommentar, ad art. 941 CO n. 9) diffidando la persona giuridica affinché abbia a ristabilire la situazione legale (art. 88a cpv. 1 ORC) e avvertendola che, non ottemperando alla diffida, verrà pronunciato il suo scioglimento (art. 88a cpv. 2 e 86 cpv. 2 ORC);

che questa procedura è destinata ad assicurare il rispetto delle norme imperative di diritto commerciale adottate nell’interesse pubblico e dei terzi (His, op. cit., ad art. 927 CO n. 43);

che il termine impartito dall’Ufficio del registro di commercio è perentorio ed il suo non rispetto da parte della società anonima comporta il suo scioglimento senza che poi sia possibile domandare la revoca di questa conseguenza;

che, avendo l’Ufficio del registro di commercio ossequiata la procedura imposta dall’ORC, le argomentazioni della ricorrente cadono nel vuoto;

che infatti scegliendo il recapito della società presso il domicilio dell’amministratrice unica, domicilio situato in un comune diverso da quello della sua sede statutaria, si è posta in contrasto con le norme imperative degli art. 42 e 43 ORC;

che la pretesa razionalizzazione del lavoro dell’amministratrice, o qualsiasi altro motivo anche in sé ragionevole e comprensibile, non può permettere che la società anonima abbia un recapito all’infuori del domicilio della sua sede statutaria;

che, proprio per l’imperatività della norma che è, come visto, condizione essenziale per l’iscrizione a registro di commercio della società non interessa se la sua violazione abbia o meno cagionato danni a terzi ritenuto, comunque che, nel caso di specie, le notifiche alla società ne risultavano pregiudicate ritornando al mittente con l’indicazione “ditta cessata”;

che gli oneri finanziari supplementari per la costituzione di una nuova società sono stati causati unicamente dalla negligenza dell’amministratrice che non si è adeguata alle diffide dell’Ufficio del registro di commercio e nemmeno si è data la pena di porre la società sciolta in consonanza con la legge nei tre mesi successivi allo scioglimento ponendosi nella condizione di poter chiedere la revoca dello scioglimento (art. 86 cpv. 3 ORC);

che il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve così essere respinto con l’addebito della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso 11 dicembre 1998 __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Intimazione a: - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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