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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.273
Data decisione, Autorità:
18.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00273
Lugano
18 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.98.315 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con istanza 23 ottobre 1998 da
rappr.
dall’__________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’119.-- a
titolo di indennità per licenziamento abusivo e alla consegna di un certificato
di lavoro;
e in cui
il Pretore con sentenza 23 novembre 1998 ha accolto la domanda relativa al
certificato e respinto quella riguardante l’indennità;
Appellante
l’istante, che con atto di appello del 1° dicembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento
dell’indennità;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 21 dicembre 1998 chiede la reiezione del
gravame protestando un'indennità ripetibile,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° febbraio 1998 in qualità di cuoco
per un salario mensile di fr. 3’700.-- netti (doc. B e C).
Il
27 aprile egli ha sollecitato il versamento del salario di quel mese per mezzo
della lettera raccomandata doc. D, mentre il 28 aprile la datrice con la
raccomandata espresso doc. E ha disdetto il rapporto di lavoro per la fine del
mese successivo. Il 1° maggio l’istante ha contestato la disdetta (doc. F), che
è stata motivata dalla convenuta il 7 maggio (doc. G).
B. La
successiva corrispondenza intercorsa non è servita ad evitare l’introduzione
della presenta causa, con cui l’istante chiede l’accertamento della natura
abusiva della disdetta pronunciata nei suoi confronti, che a mente sua
costituirebbe una ritorsione per le ripetute richieste di puntuale pagamento
del salario. Gli sarebbe pertanto dovuta un’indennità pari a due mensilità di
salario, oltre al rilascio di un certificato di lavoro.
C. La
convenuta non ha partecipato all’udienza di discussione del 16 novembre 1998.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posto l’onere della prova a carico
dell’istante, ha ritenuto che la coincidenza di date tra la lettera di
sollecito e quella di licenziamento costituirebbe solo un indizio in favore
della tesi dell’istante, al quale si dovrebbero contrapporre le motivazioni
addotte dalla convenuta a sostegno della propria decisione nello scritto del 7
maggio, così che non si potrebbe concludere per l’abusività della disdetta.
Dal
che la reiezione della richiesta di indennità, mentre è stata protetta quella
relativa al certificato di lavoro.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile
nel senso del riconoscimento dell’indennità, e di quelle della resistente, che
postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna
delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e dalla
legge (art. 335a - 335c CO). La validità della disdetta non è vincolata a
nessuna forma, tuttavia, la parte che dà la disdetta, a richiesta dell’altra, è
tenuta a motivarla per scritto (art. 335 cpv. 2 CO).
Ciò
costituisce il principio della libertà di disdetta, limitata esclusivamente
dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo
inopportuno (art. 336c CO). All’infuori dei motivi di merito previsti dall’art.
336 CO, la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente
senza causa (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO), e
l’obbligo di motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della
parte cui l’atto è diretto, senza essere un presupposto della sua validità; in
altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all’assenza di
motivazione, rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta.
Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne
è colpita l’eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi
contemplati dall’art. 336 CO (Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art. 335
CO). Ne discende che la motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica esclusivamente
a dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne permetta la qualifica
di abusiva (II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.).
- In
concreto, l’unica fattispecie ipotizzabile fra quelle offerte dall’art. 336 CO
è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso in cui il destinatario
della disdetta faccia valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di
lavoro, ovvero quando la disdetta ha in sostanza il carattere di una
rappresaglia di fronte a giustificate pretese contrattuali (Rehbinder,
opera citata, n. 6 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5.
edizione, n. 8 ad art. 336 CO), come in concreto la richiesta dell’attore di
essere pagato entro i termini contrattualmente stabiliti.
L’onere
della prova per la natura abusiva della disdetta incombe alla parte che se ne
prevale, ovvero in concreto al dipendente, ma visto che nell’esame di una
fattispecie non è sempre facile individuare il vero motivo della disdetta,
trattandosi in particolare per il caso della rappresaglia di dimostrare la
natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta, il giudice nel
suo apprezzamento goda di ampie facoltà ed inoltre -contraria-mente a quanto
ritenuto dal Pretore- non viene esatta la prova assoluta dell’abuso, ma si ritiene
sufficiente che esso possa essere ammesso nella forma della probabilità (II
CCA citata; Rehbinder, opera citata, n. 3 e 11 ad art. 336 CO; Streiff/von
Känel, opera citata, n. 16 ad art. 336 CO).
- Nella
fattispecie si deve ritenere che tale prova sia senz’altro stata fornita.
Come
rettamente indicato dal Pretore, la coincidenza di date tra il sollecito di
pagamento del salario dell’istante -materialmente giustificato, ma assai
perentorio, e pertanto suscettibile di provocare irritazione nel destinatario-
e la lettera di licenziamento, inviata il giorno medesimo della ricezione del
sollecito, costituisce un sicuro e pesante elemento indiziario in favore della
tesi della natura ritorsiva della disdetta.
L’impressione
che il licenziamento sia stato pronunciato in maniera improvvisa -e quindi in
risposta al sollecito di pagamento- e che non fosse invece un atto programmato
e conseguente alle asserite carenze del dipendente, è rafforzata dal fatto che
la convenuta, con ogni probabilità per essere certa di non perdere la scadenza
contrattuale di fine mese, si è servita di un invio con posta espresso, il che
-a prescindere dal costo non indifferente della forma di trasmissione
prescelta- non avrebbe avuto motivo di essere se la decisione fosse stata prevista
anche prima dell’inoltro del sollecito del dipendente.
Va
inoltre considerato, come risulta dalle affermazioni di cui all’istanza (pag.
2), rimaste processualmente incontestate, che il doc. D era il primo sollecito
scritto del dipendente, ma che egli anche nei due mesi successivi aveva
verbalmente lamentato il ritardo nel versamento del salario, il che può
indubbiamente avere contribuito alla formazione di un'attitudine negativa nei
confronti del dipendente già prima che egli avesse ad inviare alla datrice il
doc. D.
Contrariamente
a quanto ammesso dal Pretore, nulla si contrappone a questi elementi di
giudizio, non potendosi evidentemente dedurre alcunché in favore della natura
non abusiva della disdetta dal solo fatto che il datore in sede di motivazione
della stessa abbia addotto delle ragioni di principio ammissibili, in quanto se
così fosse non si potrebbe all’atto pratico sanzionare alcun caso di disdetta,
salvo quelli in cui -per eccesso di ingenuità o sincerità- il datore avesse a
motivarla con argomentazioni abusive. Vero è invece che il contenuto della
lettera di spiegazioni del 7 maggio 1998 (doc. G) costituisce una mera
affermazione di parte, priva come si è visto (consid. 1, in fine) di portata
autonoma qualora le tesi ivi affermate non trovino conferma nell’istruttoria
della causa, il che è manifestamente avvenuto nella specie, in cui l’esistenza
di tali pretesi motivi della datrice risulta unicamente dal documento prodotto
dall’istante medesimo, ma non come affermazione processuale della convenuta,
rimasta silente sulle tesi e le richieste del procedente.
- Dovendosi
ammettere il carattere abusivo della disdetta, occorre determinarsi, in base a
tutte le circostanze del caso, sull’ammontare dell’indennità spettante
all’istante, che richiede l’equivalente di due mensilità di salario lordo.
La
richiesta non appare in assoluto spropositata, ma la giurisprudenza di questa
Camera ha già avuto modo di considerare che la particolare brevità del rapporto
deve essere considerata nella valutazione delle circostanze, così che, in
aderenza a tale prassi, appare adeguato attribuire all’istante la somma di fr.
5’000.--, pari a poco più di una mensilità di stipendio (II CCA 19
febbraio 1997 in re M./D. SA), senza deduzione di oneri sociali.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese, la convenuta, soccombente sul principio
dell’abusività della disdetta, rifonde all’istante un’adeguata indennità per il
patrocinio.
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
1° dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 novembre 1998 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
-
__________,
è condannata a pagare a __________, l’importo di fr. 5’000.--.
-
Invariato.
-
Non
si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all’istante fr. 250.-- per
parte di indennità.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello, la convenuta rifonderà
all’istante fr. 150.-- per indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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