AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.270
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00270
Lugano
25 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.97.00731 (già 199/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 7 ottobre 1997 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di segnalare
l’esistenza e ragguagliare circa eventuali rapporti tra il suo defunto padre e
le entità, di cui la convenuta sapeva o doveva sapere ai sensi della CDB
1987/1992 e dell’art. 305 ter CPS che il nominato era il fiduciante e/o
beneficiario economico, ricerche che andavano estese ai 10 anni precedenti
l’inoltro della petizione;
domande
avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 28 ottobre / 12 novembre 1998 ha integralmente
respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 30 novembre 1998, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 21 gennaio 1999, postula la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________, cittadino
italiano con ultimo domicilio in __________, è deceduto il __________. Nel suo
testamento egli ha designato suo erede universale il nipote __________.
Con azione 16 febbraio
1996, inoltrata al competente tribunale __________, __________, figlio unico
del de cuius, ha contestato la validità del testamento e in via subordinata ha
proposto un’azione di riduzione con cui ha chiesto da una parte che fosse
accertata la lesione della sua quota legittima, ammontante per legge a metà
della successione, e dall’altra che l’erede istituito fosse condannato a
restituirgli l’equivalente di tale quota.
B. Al fine di stabilire
l’ammontare dell’asse ereditario e con ciò le sue spettanze quale erede
legittimario, __________ nel novembre 1995 si era rivolto alla __________ per
appurare se il de cuius risultava o era stato titolare, fiduciante o avente
diritto economico di relazioni bancarie presso quell’istituto.
Non soddisfatto della
risposta ottenuta dalla banca, che di fatto negava l’esistenza di conti
intitolati a nome del de cuius, egli ha dato avvio alla presente causa.
C. Con la petizione in
rassegna __________ ha chiesto che fosse fatto ordine alla __________ di
segnalare l’esistenza e ragguagliare circa eventuali rapporti tra il de cuius e
le entità, di cui essa sapeva o doveva sapere ai sensi della CDB 1987/1992 e
dell’art. 305 ter CPS che il nominato era fiduciante e/o beneficiario
economico, precisando inoltre che le ricerche da parte della banca avrebbero
dovuto estendersi ai 10 anni precedenti l’inoltro della petizione.
A suo dire, dalla
documentazione in suo possesso risultava che il padre avesse intrattenuto
relazioni con la convenuta, sia a titolo personale, sia per il tramite di
società facenti a lui capo, come ad es. la __________.
D. La convenuta si è
opposta alla petizione, sostenendo di non essere tenuta ad informare l’erede
delle relazioni bancarie, per altro nemmeno designate in modo preciso, di cui
il de cuius era stato semplice beneficiario o avente diritto economico.
Ad ogni modo la petizione,
in quanto intesa ad ottenere informazioni relative alla __________, sarebbe
divenuta priva d’oggetto, atteso che gli organi della fondazione avevano già
provveduto a fornire all’attore le necessarie informazioni.
E. Con il giudizio qui
impugnato il Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza ritenuto che nel caso in cui una persona abbia intrattenuto
relazioni bancarie con un istituto di credito tramite un fiduciario era in
definitiva con quest’ultimo e non con il fiduciante che la banca era legata
contrattualmente, di modo che alla morte del fiduciante i suoi eredi non
potevano chiedere informazioni direttamente alla banca, ma dovevano semmai
rivolgersi al fiduciario.
Un obbligo di informazione
a carico della banca avrebbe potuto invero sussistere laddove essa avesse
contribuito alla creazione o alla conduzione del rapporto fiduciario
rispettivamente qualora sul conto fossero state eseguite operazioni inusuali o
sospette, circostanze che tuttavia non ricorrevano nella fattispecie.
F. Con l’appello
l’attore auspica l’accoglimento della petizione, rilevando che la dottrina
riconosceva il diritto dell’erede legittimario di chiedere informazioni alla
banca sui conti del de cuius, e ciò anche nel caso in cui la banca normalmente
sarebbe stata tenuta al segreto: il dovere di informazione si fonderebbe
infatti sul diritto successorio.
G. Delle osservazioni
con cui la convenuta si è opposta al gravame si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- A questo stadio
della lite è pacifico che le relazioni contrattuali tra una banca svizzera ed
un cliente, fatta salva una diversa pattuizione -che qui non risulta- siano
rette dal diritto svizzero.
Pure pacifica è
l’applicazione del diritto italiano alla successione di __________
rispettivamente, in base a tale normativa, il principio dell’universalità della
successione nonché l’esistenza di disposizioni a tutela della quota legittima
degli eredi legittimari (art. 536 e seg. CCI).
-
In caso di morte del
titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola -eccezioni sono
tuttavia possibili- a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero
dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il
principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione
contrattuale del cliente stesso (Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von
Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3. ed., Berna 1995, p.
308 e segg., in particolare p. 345; Aubert/Haissly/Terracina,
Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996
p. 139 e segg.; Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi,
Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24
e 27 e segg.; Cocchi, Commentaire - L’obligation de la banque de
reinsegner les héritiers, in Bernasconi, op. cit., p. 44; Taisch,
Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus
schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275; DTF
74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re
H./H.).
-
Nel caso in cui
invece il de cuius intratteneva relazioni con la banca soltanto in via
indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di
un’entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza
del cosiddetto “formulario A”- la situazione risulta più complessa: se da un
lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o
all’avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente
partner contrattuale della banca (Béguin, op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina,
op. cit., p. 141), dall’altro è però altrettanto vero che quest’ultimo non può
essere considerato alla stregua di un terzo estraneo (Béguin, op. cit.,
ibidem; Aubert/Haissly/Terracina, op. cit., ibidem).
La dottrina più recente ha
cercato di far chiarezza in proposito ed ha in definitiva concluso che la
risposta al quesito a sapere se ed eventualmente in quale misura la banca sia
tenuta ad informare in tal caso gli eredi -dovere che deriva per legge dal
diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von
Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.)- non può essere
data in modo generalizzato (Béguin, op. cit., ibidem; Hertig,
Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile
svizzero, in Rep. 1993 p. 70); la soluzione va al contrario ricercata
apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della
proporzionalità (Aubert/Haissly/Terracina, op. cit., p. 141 e 149),
tenendo cioè in considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e
l’avente diritto economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente
personale- rispettivamente la volontà del de cuius al mantenimento del segreto
bancario e dall’altra le esigenze dell’erede a veder soddisfatte le sue
richieste d’informazione.
- Nel caso concreto è
incontestabile che il de cuius fosse tra l’altro l’avente diritto economico
(non si giustificherebbe altrimenti l’invio della lettera di cui al doc. 2;
cfr. pure doc. O e P) della __________, fondazione del __________, con conti
presso la convenuta.
Nella ponderazione degli
interessi contrapposti -che, in base alle considerazioni esposte al
considerando precedente, si impone- va innanzitutto rilevato che il de cuius
non intendeva tener segreta ai suoi eredi l’esistenza di tale fondazione
(l’intenzione di voler tener nascosti alcuni fatti non è per altro presunta:
cfr. Taisch, op. cit., p. 275 con rif.), tanto è vero che egli ha dato
specifiche istruzioni affinché il figlio e, in caso di contestazione del suo
testamento da parte di quest’ultimo, gli eventuali eredi istituiti ne venissero
informati (doc. O, P e 3); nemmeno risulta poi che con tale fondazione il de
cuius intendesse agire a scapito del figlio, tanto è vero che proprio
quest’ultimo era stato designato, dopo il de cuius, secondo beneficiario della
stessa (doc. O, N e 3). D’altro canto, l’interesse dell’attore nella sua
qualità di erede legittimario, confrontato con la necessità di ricostruire
l’asse ereditario e con ciò la propria porzione legittima che sarebbe stata
lesa, è incontestabile ed appare a sua volta sicuramente degno di protezione
(cfr. Gauthier, Remarque à RO 90 II 365, in JdT 1965 p. 335;
alcuni autori ritengono per altro che già solo quest’ultimo aspetto sia
sufficiente affinché l’erede possa ottenere dalla banca un’ampia informazione: Aubert/Béguin/
Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 329 e seg., in
particolare p. 346).
Se ne deve in definitiva
concludere che in concreto non vi sono validi motivi che giustifichino la
mancata informazione dell’attore da parte della banca convenuta per quanto
riguarda la Pianetto Familienstiftung (cfr. pure, sul tema della successione di
beni dell’avente diritto economico: ICCA 18 agosto 1996 in re B./A. e
llcc., concernente un blocco provvisionale di conti; ICCA 3 aprile 1998
in re H./H., in materia di edizione di documenti).
Tali considerazioni
valgono, oltre che per la menzionata fondazione, anche per le eventuali altre
entità giuridiche di cui la convenuta dovesse accertare che il de cuius era
l’avente diritto economico, il fatto che esse non siano state indicate per nome
non ostando in alcun modo alla loro individuazione da parte della banca;
diversamente da quel che avviene nell’ambito della procedura di edizione di
documenti (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 206), l’intento
indagatorio qui perseguito dall’attore appare senz’altro degno di protezione.
-
Quanto
all’estensione delle ricerche da parte della convenuta, le stesse -come
richiesto dall’attore- dovranno estendersi ai 10 anni precedenti l’inoltro
della petizione, il tutto in applicazione analogica del termine previsto
dall’art. 962 CO (Béguin, op. cit., p. 29; Cocchi, op. cit.,
ibidem; Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud,
op. cit., p. 330; Aubert/Haissly/Terracina, op. cit., p. 140; Rep.
1993 p. 206).
-
Ne discende l’integrale
accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30
novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
28 ottobre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così
riformata:
- La petizione è accolta.
§ Di
conseguenza è fatto ordine alla __________, di segnalare e ragguagliare circa
eventuali rapporti tra il de cuius e le entità, di cui la convenuta sa, o deve
sapere, ai sensi della CDB 1987/1992 e dell’art. 305 ter CPS, che il denominato
era il fiduciante e/o beneficiario economico.
La
convenuta dovrà estendere le proprie ricerche ed informare almeno per quanto
riguarda i dieci anni precedenti l’intimazione dell’atto di petizione, vale a
dire i 10 anni precedenti il 7 ottobre 1997.
- La
tassa di giustizia in fr. 1’000.- e le spese in fr. 90.-, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’000.-
da anticiparsi
dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla
controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster