AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.269
Data decisione, Autorità:
29.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00269
Lugano
29 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa –inc. no. OA.94.00697 (già 99/1990) della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 1– promossa con petizione 12 novembre 1990 da
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
(rappr. dallo
studio legale avv. __________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’198.10
più interessi, somma aumentata a fr. 100’479.14 in sede conclusionale;
domanda
avversata dalla convenuta, che si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale
ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
4’925.– più interessi, domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 9 novembre 1998, con cui ha accolto
la petizione per fr. 79’841.45 più accessori e respinto la riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto di appello 30 novembre 1998, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di
accogliere la riconvenzione per fr. 1’000.84 più interessi; il tutto, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l’attrice con allegato ricorsuale 15 gennaio 1999, con cui chiede
la reiezione del gravame della parte avversa e l’accoglimento del proprio nel
senso che la petizione sia accolta per fr. 100’479.15 più interessi,
protestando spese e ripetibili;
mentre
con osservazioni 11 febbraio 1999 la convenuta ha postulato la reiezione
dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Con
contratto 9 gennaio 1987 (doc. B) __________ ha incaricato la ditta __________
dell’esecuzione delle opere da capomastro sulla part. n. __________ RFP di __________:
in base agli accordi le opere ammontavano a fr. 598’397.–, somma da cui andava
tuttavia dedotto uno sconto del 5% (art. 1), mentre tra gli accordi speciali
era stato pattuito che sul totale della fattura il 30% sarebbe stato dedotto ed
eseguito in controprestazioni dalla ditta __________ di cui __________ era
membro del consiglio di amministrazione, ai prezzi accordati, ovvero secondo la
tariffa corta dell’anno in corso, dedotto uno sconto del 20% escluso opere a
regia (art. 7.3) e che infine per il cantiere di __________ l’impresa concedeva
uno sconto del 5% sul totale della fattura (art. 7.4).
Alle
fatture emesse, di fr. 619’018.95, hanno fatto riscontro acconti per
complessivi fr. 423’000.–.
B. Ancora
nel 1987 __________ nella sua qualità di impresa generale ha subappaltato alla
ditta __________ i lavori da elettricista relativi al __________, al termine
del quale la subappaltatrice ha emesso fatture per complessivi fr. 215’698.10.
Altri fr. 49’500.– sono stati in seguito fatturati per lavori effettuati a
__________.
Essendo
sorte contestazioni sui rapporti di dare/avere tra le parti, è stata avviata la
causa che qui ci occupa.
C. Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al
pagamento di fr. 100’198.10, somma aumentata in sede conclusionale a fr.
100’479.14.
L’attrice
ritiene in sostanza che dalle fatture per i lavori a __________ non era stato
dedotto lo sconto del 5% di cui all’art. 7.4 del contratto, di modo che
l’importo a favore della convenuta per quel cantiere si riduceva a fr.
588’068.–: stante il pagamento degli acconti, rimanevano fr. 165’068.– da
compensare con controaffari da eseguirsi dall’attrice, importo che __________ per altro aveva già versato a quest’ultima.
Avendo essa effettuato prestazioni in altri cantieri a favore della convenuta
per fr. 265’547.14 (fr. 49’500.– a __________ e fr. 216’047.14, secondo il
perito giudiziario, a __________), a suo favore, dedotti i già menzionati fr.
165’068.–, vi era ancora un saldo di fr. 100’479.14.
D. La
convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attrice al pagamento di fr. 4’925.–.
Con
riferimento al cantiere di __________ essa è del parere che lo sconto preteso
dalla controparte fosse già stato computato nel totale delle fatture di fr.
619’018.95, per cui risultava un importo per controaffari di fr. 182’658.70:
visti gli acconti già versati da __________, per quell’opera rimaneva ancora un
saldo a suo favore di fr. 13’360.25. Incontestato il suo obbligo di rifondere
all’attrice fr. 49’500.– per __________, per __________ erano invece tutt’al
più dovuti fr. 143’593.95, controparte non potendo in effetti pretendere quanto
da lei fatturato, in particolare avendo superato il preventivo senza giustificazione,
non avendo provato l’ammontare delle proprie prestazioni, avendo emesso in
ritardo la fattura e infine non avendo annunciato preventivamente e per
iscritto, in violazione della clausola 3 del contratto di cui al doc. 2, gli
eventuali aumenti e le opere supplementari. Dovendosi pertanto concludere, per
questi ultimi due cantieri, per un saldo a favore dell’attrice di fr. 10’435.25
e tenuto conto del residuo a favore della convenuta per __________, il saldo a
suo favore, aumentato di fr. 2’000.– relativi al costo della verifica della
liquidazione per le opere di __________che essa si era vista costretta ad affidare
a terzi, si fissava per l’appunto in fr. 4’925.–.
E. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 79’841.45
e respinto la domanda riconvenzionale.
Il
giudice di prime cure, dopo aver stabilito che l’appalto relativo al cantiere
di __________ non si fondava sul contratto di cui al doc. 2, non firmato dalle
parti, bensì sul doc. B e con ciò sulla normativa del CO, sulla base del
referto peritale ha quantificato in fr. 216’047.15 il valore delle opere
effettuate e con ciò la mercede dovuta per quelle prestazioni; quanto al
cantiere di __________, egli, interpretando le clausole contrattuali, ha concluso
che le parti non avevano inteso cumulare gli sconti di cui agli art. 1 e 7.4.
Ciò
premesso, escluso che la convenuta potesse vantare un saldo nei confronti
dell’attrice per __________–lo stesso semmai potendo essere preteso nei
confronti di __________– l’importo aritmetico dei lavori da compensare, fr.
185’705.70, andava dedotto dalla mercede a favore dell’attrice per __________ e
__________ di complessivi fr. 265’547.15, con il che a quest’ultima spettavano
ancora fr. 79’841.45.
F. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione e di accogliere la riconvenzione per fr. 1’000.84
più interessi.
Essa
rimprovera innanzitutto al primo giudice di non aver dedotto dalla mercede
relativa ai lavori di __________ lo sconto di fr. 6’395.10 che l’attrice le
aveva concesso al momento della fatturazione; la convenuta ritiene inoltre
applicabile alla vertenza il contratto di cui al doc. 2 e, ritenuta
l’esecuzione di opere supplementari non richieste senza che la controparte
l’avesse avvisata per iscritto, contesta che quest’ultima possa pretendere per
quel cantiere la mercede per le opere supplementari di fr. 107’226.05, pur
ammettendo a questo titolo fr. 34’778.85, da lei già riconosciuti all’attrice
nella fase preprocessuale; in definitiva, ritenuto inoltre che la pretesa di
fr. 2’000.– per il costo della liquidazione le andava pure riconosciuta,
conclude per un saldo a suo favore di fr. 1’000.84.
G. Con
osservazioni ed appello adesivo l’attrice chiede la reiezione del gravame della
parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso che la petizione sia
accolta per fr. 100’479.15.
Mentre
delle osservazioni al gravame di controparte si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi, con la sua impugnativa l’attrice auspica che in relazione ai
lavori di __________ le sia riconosciuto lo sconto addizionale del 5% di cui
all’art. 7.4 del contratto.
H. Delle
osservazioni della convenuta all’appello adesivo si dirà pure, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Per
rispettare la cronologia in cui si sono svolti i fatti oggetto del contendere,
vale la pena esaminare dapprima le censure di cui all’appello adesivo, mentre
l’appello principale verrà trattato in seguito.
quo
all’appello adesivo
- Con
il suo gravame l’attrice chiede che venga riconosciuto il suo diritto allo
sconto del 5% di cui all’art. 7.4 del contratto doc. B per i lavori eseguiti a
__________, auspicando in sostanza un aumento delle sue spettanze di fr.
20’637.70.
Il
rilevo è parzialmente fondato.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, che interpretando il contratto (doc. B) era
giunto alla conclusione che le parti non avessero voluto uno sconto cumulativo
per le opere di __________, questa Camera non ritiene che nell’occasione
un’interpretazione del contratto sia necessaria, e ciò in quanto la convenuta
in sede di risposta aveva chiaramente ammesso che le parti avevano previsto due
sconti cumulativi, limitandosi ad obiettare che nella fattispecie entrambi
erano già stati concessi (p. 3–4 e 10; cfr. pure duplica p. 5–7). Dovendosi con
ciò ammettere l’esistenza dei due sconti, cumulativi (così pure il teste
__________, il quale precisa come la pattuizione di uno sconto aggiuntivo,
inizialmente non prevista, venne comunque concordata in un secondo tempo) ed
avendo il perito giudiziario accertato che lo sconto di cui all’art. 7.4 non
era stato praticato, é chiaro che a tale omissione si debba ovviare in questa
sede, deducendo dall’importo fatturato (fr. 619’018.95) il 5%, ovvero fr.
30’950.95, di modo che la fattura per le opere di __________ si fissa in fr.
588’068.–. La modifica dell’importo della fattura che così ne risulta, oltre ad
implicare una riduzione a fr. 176’420.40 delle opere da compensare (30%), fa
sì, atteso che a tutt’oggi sono già stati versati acconti per fr. 423’000.–,
che alla convenuta siano già stati pagati fr. 11’352.40 di troppo: tale somma
non va tuttavia accreditata all’attrice, ma se del caso spetta a __________, controparte
della convenuta nell’ambito del contratto di cui al doc. B.
Poiché
l’attrice per i cantieri di __________ e __________ vanta un credito di fr.
265’547.15 ed i lavori in compensazione ammontano –come detto– a fr.
176’420.40, a favore di quest’ultima vanno in definitiva riconosciuti fr.
89’126.75.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello adesivo, ritenuto che la tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
quo
all’appello principale
- Con
il suo gravame la convenuta contesta innanzitutto il mancato riconoscimento a
suo favore da parte del Pretore dello sconto di fr. 6’395.10, che l’attrice le
aveva concesso al momento dell’allestimento delle fatture per i lavori di
__________.
La
censura, senz’altro ricevibile, è fondata.
È
pacifico che l’attrice procede in causa per ottenere il pagamento delle fatture
per i lavori di __________ di asseriti fr. 215’698.10, comprensivi di uno
sconto del 5% (fr. 6’395.10) su fr. 127’902.15 (doc. OO). Pure pacifico è che
in sede conclusionale la convenuta sia partita proprio da tale somma per
dedurre gli importi oggetto di correzione da parte del perito giudiziario: con
il suo giudizio il Pretore, come già accennato, ha tuttavia fatto astrazione
dall’importo di cui alle fatture ed ha riconosciuto all’attrice fr. 216’047.15,
corrispondente al valore delle opere realizzate, da cui aveva dedotto le
correzioni del perito. Così facendo, di fatto, il primo giudice non ha però
riconosciuto alla convenuta lo sconto di fr. 6’395.10, che l’attrice invece le
aveva pacificamente concesso al momento dell’allestimento della fattura doc.
OO, di modo che tale somma può senz’altro esserle qui attribuita.
- Anche
in questa sede la convenuta si dilunga a dimostrare che per le opere di
__________ faceva stato il contratto di appalto di cui al doc. 2, ancorché non
sottoscritto dalle parti.
La
questione è in realtà irrilevante. In effetti, quand’anche quel contratto fosse
stato vincolante, la convenuta non potrebbe trarne alcun beneficio, non potendo
validamente rimproverare alla controparte il superamento ingiustificato del
preventivo, la violazione della clausola 3 secondo cui gli aumenti e le opere
supplementari andavano annunciate per iscritto alla committenza e infine
l’effettuazione di opere supplementari senza preventiva autorizzazione.
Innanzitutto
va rilevato che proprio quest’ultima censura, quella secondo cui l’attrice
avrebbe effettuato prestazioni supplementari senza l’accordo della controparte,
è stata sollevata per la prima volta solo con le conclusioni di causa (p. 12)
ed è perciò proceduralmente irricevibile (Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120,
1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29
marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re
R./P., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10
maggio 1994 in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c., 21
febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre 1998 in re F./R. SA, 1° febbraio 1999 in
re S./A.). Tale considerazione è invero decisiva anche per l’esito delle altre
due censure, atteso che queste avrebbero avuto senso solo se quella fosse stata
fondata: in realtà, non avendo la convenuta eccepito in prima sede che
controparte avesse effettuato lavori supplementari di sua iniziativa –il che evidentemente
sta a significare, né potrebbe essere altrimenti, che quanto effettuato lo è
stato su richiesta della convenuta (il teste arch. ____________________ che si
occupava della direzione lavori, ad ogni buon conto ha confermato
l’effettuazione di lavori supplementari, mentre il teste __________, dipendente
dell’attrice, oltre ad evidenziare a sua volta l’effettuazione di modifiche
rispetto ai piani originali, ha aggiunto che le stesse erano avvenute su
richiesta dell’arch. __________ rappresentante della direzione lavori, del
signor __________ rappresentante della convenuta o del signor __________)–
essa, se anche il contratto di cui al doc. 2 fosse stato vincolante, non può
ora lamentarsi per il superamento del preventivo, che in effetti è la logica
conseguenza dei lavori supplementari, e neppure può contestare l’eventuale
violazione della clausola 3 secondo cui l’effettuazione delle opere supplementari
dovesse avvenire unicamente previa notifica scritta al committente rispettivamente
alla direzione lavori, nel comportamento del committente che ammette o comunque
non contesta di aver incaricato la controparte di effettuare dei lavori supplementari
e che in seguito ne rimprovera l’effettuazione per motivi formali dovendosi
ravvisare un comportamento contraddittorio, che va sanzionato quale abuso di diritto
(DTF 116 II 702; IICCA 26 giugno 1997 in re O. SA/M., con rif.,
concernente una clausola del tutto simile a quella qui in esame). In ogni caso,
se tale clausola fosse anche stata applicabile, ciò non avrebbe avuto come
conseguenza –come invece pretende la convenuta– il mancato riconoscimento a
favore dell’attrice della mercede per le prestazioni supplementari, bensì
semplicemente l’obbligo per quest’ultima di risarcire alla committente il danno
contrattuale causatole in tal modo (art. 97 CO), danno che la convenuta ha
omesso di quantificare nei suoi allegati.
- La
convenuta censura infine il mancato riconoscimento da parte del Pretore del risarcimento
di fr. 2’000.– per la fattura relativa all’esame della liquidazione da parte di
una ditta terza (doc. FF).
L’istruttoria
ha effettivamente permesso di provare che l’attrice non aveva agito correttamente
durante i lavori, omettendo in particolare di partecipare alle riunioni nel
corso delle quali si dovevano eseguire in contraddittorio i necessari rilievi
(testi __________, __________, __________, __________; doc. AA, doc. 4 e 10, circostanza
per altro confermata dall’attrice nel doc. GG). L’intervento del terzo si è rivelato
utile per la determinazione dei quantitativi, ma decisamente meno utile per
quanto riguarda la stima della mercede dovuta per le opere supplementari, che
in effetti differisce in modo sostanziale dalle valutazioni del perito giudiziario.
In
definitiva, stante la particolare situazione, appare equo caricare tale spesa
alle parti in ragione di metà ciascuna.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello principale ai sensi dei considerandi,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
conclusione
- In
conclusione, si ha che la riconvenzionale deve essere respinta, mentre la
petizione deve essere accolta per fr. 81’731.65 oltre interessi (fr. 89’126.75
saldo per __________, dedotti fr. 6’395.10 quale sconto sulla fattura e fr.
1’000.– per l’esame della liquidazione).
L’esito
complessivo dei due gravami non giustifica di modificare il giudizio su spese e
ripetibili della sede pretorile.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
30 novembre 1998 di __________ e l’appello adesivo 15 gennaio 1999 di
__________ sono parzialmente accolti.
Di
conseguenza la sentenza 9 novembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
La
__________ è condannata a versare alla __________ l’importo di fr. 81’731.65
oltre interessi al 5% dal 3.7.1989.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.–
b)
spese fr. 50.–
Totale fr. 3’000.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono
poste a carico dell’appellata. A quest’ultima l’appel–lante rifonderà fr.
2’500.– per ripetibili parziali.
III. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
Totale fr. 1’000.–
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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