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Numero d'incarto:
12.1998.25
Data decisione, Autorità:
15.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00025
Lugano
IN_DATA_DECISIONE
Progetto
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00875 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 17 dicembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
con cui l'attrice ha
chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 20'000.--, mentre il convenuto,
contestata la domanda principale, ha presentato domanda riconvenzionale per la
condanna della controparte al pagamento di fr. 54'072.-- e accessori;
dove il pretore ha respinto la
domanda principale e accolto per intero la riconvenzionale;
appellante l'attrice con
atto d'appello 20 gennaio 1998 con cui chiede la riforma della sentenza
pretorile nel senso di accogliere la richiesta di disconoscimento del debito e
di respingere la domanda di controparte;
mentre il convenuto, con
osservazioni 25 febbraio 1998, propone la reiezione dell'appello;
letti gli atti e i documento dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
- __________, con
contratto 25 gennaio 1992, è stato assunto dall'attrice come direttore tecnico
con un salario lordo di fr. 6'100.- per tredici mensilità (doc. 2).
Il rapporto di lavoro è
durato fino al 30 settembre 1995.
Il credito litigioso si
fonda su una pattuizione 28 gennaio 1992 del seguente tenore: "Egregio
signor __________, nell'intento di incoraggiare il Direttore tecnico ad agire
al meglio delle Sue capacità, considerando le responsabilità che Gli competono,
Le accordiamo un premio equivalente al 1% sulla cifra d'affari della nostra
azienda, fornito mensilmente. Premio che le verrà versato come sopra, sino ad
un massimo di: CHF 5'000.-. Questo contratto entra in vigore il 1.02.92 ed avrà
durata per tutto il periodo del Suo impiego presso di noi" (doc. B).
-
In base ai conti
economici della società datrice di lavoro per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995,
il qui convenuto ha escusso controparte per la somma complessiva di fr.
64'464.55, pari all' 1% del volume annuale delle vendite. Contro la decisione
pretorile che ha accolto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al no. __________ (UE Lugano), precetto esecutivo l'escussa ha
presentato appello alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello;
con sentenza 22 novembre 1996 la prima decisione è stata così riformata nel
senso che il rigetto provvisorio è stato concesso limitatamente alla somma di
fr. 20'000.-, pari a quattro volte l'importo di fr. 5'000.-, considerato come
massimo annuo del premio di cui al contratto doc. B.
-
Con la presente
causa, __________ chiede il disconoscimento del debito di fr. 20'000.-,
sostenendo che quel contratto particolare sul premio dell'1% non aveva più
nessuna validità poiché superato da successivi accordi, in particolare a
dipendenza del fatto che controparte era divenuta sua azionista in ragione di 10
azioni senza alcuna prestazione propria.
Il convenuto non solo
contesta questa versione dei fatti, ma -in via riconvenzionale- chiede la
condanna della società al pagamento -dedotta la somma oggetto dell'azione
principale- di tutto il credito riferito ai premi (adeguati rispetto
all'importo del precetto esecutivo), ossia fr. 51'678.-, oltre all'importo
corrispondente all'1% riguardante il mese di gennaio 1996. In particolare
considera, oltre la validità dell'accordo (doc. B), che il massimo ivi stabilito
di fr. 5'000.- dev'essere inteso come dovutogli ogni mese e non ogni anno. A
questa tesi evidentemente controparte si oppone.
-
Con la sentenza
dedotta in appello il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha respinto l'azione
principale, considerando la mancata dimostrazione della tesi dell'attrice
secondo cui l'accordo sul premio dell'1% sarebbe stato superato da altra
pattuizione in favore del convenuto. Ha inoltre accolto la riconvenzionale sul
semplice accertamento della concordanza dei crediti vantati da __________i con
la documentazione prodotta.
-
Con il presente
appello __________ ripropone gli argomenti già esposti in prima sede, ossia che
controparte ha implicitamente rinunciato al contratto doc. B poiché ha ricevuto
gratuitamente 10 azioni della società; che, per tutta la durata del rapporto di
lavoro, non ha mai chiesto i crediti vantati in causa; che il tetto di fr.
5'000.- è semmai da considerare per ogni esercizio annuale e non mensilmente.
Censura inoltre le conclusioni del primo giudice per quanto riguarda la pretesa
relazione fra il conteggio proposto dal convenuto nel suo allegato di risposta
e riconvenzionale e la documentazione prodotta, relativa alla contabilità della
ditta.
Delle osservazioni della
parte appellata si dirà, se necessario, nel seguito.
- In una causa di
disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) l'onere della prova relativo al
credito in esame resta a carico del creditore, ancorché egli rivesta il ruolo
processuale di convenuto. Alla parte attrice, per contro, incombe l'onere di
provare le eccezioni atte a invalidare il credito.
Nel caso concreto, a
sostegno del fondamento delle proprie pretese, il convenuto ha prodotto il
documento (doc. B) che attesta il suo diritto a un premio dell'1% sulla cifra
d'affari per tutta la durata del rapporto di lavoro. Le eccezioni sulla
validità dell'accordo non hanno per contro trovato conferma negli atti
istruttori. In particolare:
-
non
risulta che l'accordo in questione sia mai stato revocato o abbia perso
validità per atti concludenti fino alla fine del rapporto di lavoro. Il teste
__________ azionista della società in misura del 10% e attivo nella stessa in
posizione analoga a quella del convenuto, afferma di aver ottenuto un numero di
azioni pari a quelle del collega, senza corrispettivo ma come partecipazione al
capitale azionario. Per contro, nessuno sostiene che il teste abbia ottenuto
tale partecipazione in sostituzione di un precedente accordo, simile a quello
di cui godeva __________: appare pertanto sostenibile ciò che afferma il
convenuto, ossia che la consegna delle azioni non aveva nulla a che vedere con
l'accordo in discussione. Riguardo a quello, il teste afferma comunque che non
gli risulta che sia mai stato rimesso in discussione, né che sia stato superato
da accordi posteriori.
-
L'appellante
obietta che controparte non ha mai fatto valere tali suoi diritti durante il
rapporto di lavoro: di primo acchito, la circostanza non può lasciare
indifferenti. Ciò non toglie che, in virtù dell'art. 339 cpv. 1 CO, solo con la
fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano
esigibili. Nella fattispecie è addirittura pacifico che il premio dell'1%
derivasse, rispettivamente fosse direttamente connesso -già
nell'interpretazione letterale del documento B- con l'esistenza e la durata del
rapporto di base. Né va dimenticato che, almeno nei primi tempi, la società
aveva avuto problemi finanziari, tanto che per circa quattro mesi sia
__________, sia __________ non percepirono nemmeno il salario (teste __________).
-
L'appellante
eccepisce inoltre che controparte, nella sua posizione di azionista, ha
regolarmente preso atto dei bilanci e dei conti economici della società, senza
rilevare che gli stessi non contemplavano nessun debito nei suoi confronti. Sennonché,
mancando di indicazioni puntuali da parte dell'attrice, solo una verifica
specifica dei documenti indicati potrebbe indurre a simile conclusione poiché i
bilanci, in genere, indicano poste complessive e non di dettaglio, ovvero non
eloquenti al punto da poterne dedurre la rinuncia di un creditore alle proprie
pretese nei confronti della società.
- Confermata così la
sentenza impugnata per quanto riguarda l'azione principale, resta da giudicare
la domanda riconvenzionale, accolta dal primo giudice con una motivazione,
invero al limite della sufficienza. In particolare il pretore ha omesso di
esprimersi -se non implicitamente- sul vero contenuto dell'accordo in esame in
merito al premio massimo di fr. 5'000.-
Al proposito va constatato
che il testo letterale dell'accordo non è chiarissimo. Va tuttavia considerato
che, verosimilmente, evocando il concetto di cifra d'affari s'intende
comunemente la cifra d'affari annua e che la locuzione "fornito
mensilmente" non può voler dire altro che "versato mese per
mese", ciò che viene ripetuto nel capoverso successivo: "Premio che
le verrà versato come sopra", ossia mensilmente, "sino ad un massimo
di...", espressione che fa propendere l'interpretazione letterale per il
carattere mensile del tetto di fr. 5'000.-
Determinante appare
l'interpretazione teleologica dell'accordo nel suo complesso; come sostiene in
duplica il convenuto, se il premio avesse dovuto avere un vero valore di
incoraggiamento del direttore tecnico __________, a riconoscimento e conferma
delle sue responsabilità nella ditta, mal si comprenderebbe un limite
massimo annuo di soli fr. 5'000.- a fronte di un salario mensile, sicuramente
contenuto. Al proposito è necessario ricordare quanto afferma il teste
__________ ossia:
-
che
la __________ svolge un'attività poco usuale sia in Svizzera, sia in Europa;
-
che
la costituzione della società nasce da un'idea del convenuto e di __________
che ha sottoscritto il documento B in nome della datrice di lavoro (appello, p.
5);
-
e
che l'apporto tecnologico del convenuto è stato determinante per l'avvio
dell'attività aziendale ("penso si possa affermare che la società ha
potuto partire anche grazie all'apporto tecnologico del signor __________
").
Ciò induce a considerare
che il convenuto fosse non solo un dipendente qualificato, ma anche
personalmente coinvolto al successo dell'azienda. Al proposito non può essere
dimenticato che parte convenuta ha prodotto in causa documentazione, secondo la
quale __________ ha prestato una fideiussione a garanzia di un credito di 1
milione, concesso alla società dalla __________ e che, ancora in data 12
dicembre 1996, ossia dopo la fine del rapporto di lavoro, il credito bancario
risultava effettivamente utilizzato per fr. 979'389.92 (doc. 3).
Tutti questi elementi di
valutazione fanno sì che il significato letterale dell'accordo sia confermato
anche alla luce di considerazioni d'ordine generale.
- Per quanto riguarda
il credito complessivo fatto valere dall'ex direttore dell'attrice, __________
non contesta la fedefacenza della propria contabilità, precisando unicamente
che il calcolo dei premi avrebbe semmai dovuto avvenire in base a resoconti
mensili e non ai dati di fine anno; sennonché essa non rende esplicita quale
differenza dovrebbe intercorrere in suo favore adottando una base di calcolo
piuttosto dell'altra.
Con l'appello poi
l'attrice osserva che nei bilanci in atti non figura nemmeno la posta
"cifra d'affari" sulla quale calcolare i premi. Anche questo
argomento è tuttavia privo di consistenza dal momento che la stessa __________
non indica che differenza dovrebbe produrre il calcolo dei premi effettuato in
base alla cifra d'affari (doc. B) e lo stesso calcolo in base al volume delle
vendite, come operato da __________
L'importo complessivo dei
premi calcolati dal pretore -tenuto conto anche del doc. F prodotto in causa
dall'attrice relativamente al fatturato del gennaio 1996- non è oggetto di
ulteriori censure.
- A dipendenza della
reiezione dell'appello, all'appellante vanno caricate le spese processuali e le
ripetibili in conformità con gli art. 148 segg. CPC.
Per tutti questi motivi
pronuncia
-
L'appello 20 gennaio
1998 di __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 1.500.-- anticipate dall'appellante, restano a
suo carico.
Essa verserà a __________
la somma di fr. 3.500.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sez. 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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