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Numero d'incarto:
12.1998.228
Data decisione, Autorità:
26.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00228
Lugano
26 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice zali, assente)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.369 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 promossa con petizione 22 dicembre 1993/11 novembre 1994 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha rivendicato la proprietà dell’automobile marca Suzuki Vitara 1.6
JLX berlina nell’esecuzione __________ dell’UE di Lugano promossa dalla
società convenuta nei confronti di __________
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 28 settembre 1998 ha respinto;
Appellante
l’attrice che, con atto di appello del 20 ottobre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in
diritto
-
che
con la petizione, conseguente all’assegno del termine ex art. 107 LEF del 28
settembre 1993 (doc. H), l’attrice ha rivendicato la proprietà dell’autoveicolo
marca Suzuki Vitara 1.6 JLX pignorato nell’ambito dell’esecuzione n. 309902
dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, promossa dalla convenuta contro __________;
-
che
la convenuta si è opposta alla rivendicazione;
-
che
con sentenza 28 settembre 1998 il Pretore ha respinto la petizione,
misconoscendo il diritto di proprietà dell’attrice sull’autovettura pignorata;
-
che
con l’appello del 20 ottobre 1998 l’attrice postula la riforma del giudizio
pretorile nel senso di accogliere la petizione;
-
che
il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le
norme sulla procedura ordinaria;
-
che
per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione
di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora
trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25
agosto 1997 in re R./C.);
-
che,
per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in
vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si
applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
-
che
così vale anche per la nostra procedura civile;
-
che
infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si
applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in
vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in
re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al
momento della decisione impugnata (in materia di rivendicazione di proprietà: II
CCA 23 dicembre 1997 in re F./N.; O. Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
-
che
secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il
termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
-
che
in concreto il giudizio impugnato è pervenuto all’attrice il 2 ottobre 1998 e
pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 12 ottobre;
-
che
l’appello introdotto il 20 ottobre 1998 è perciò ampiamente tardivo, e quindi
irricevibile;
-
che
le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza dell’appellante mentre
non si assegnano ripetibili l’appello essendo evaso, senta intimazione per
osservazioni alla controparte, già allo stadio dell’esame preliminare dell’art.
313bis CPC;
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
20 ottobre 1998 di __________ è irricevibile.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.--
b)
spese fr.
50.--
Totale fr.
300.--
sono
a carico dell’appellante.
- Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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