AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.21
Data decisione, Autorità:
23.07.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00021
12.98.00022
Lugano
23 luglio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nelle congiunte cause della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
inc. OA.95.1083, promossa con petizione 20 maggio 1986 da
__________ rappr. __________
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30’000.--
oltre accessori a titolo di minor valore dell’oggetto venduto, domanda ridotta
a fr. 28’366.30 oltre accessori in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che in via riconvenzionale ha postulato la condanna
dell’attrice al pagamento di fr. 12’011.95 oltre interessi a titolo di onorario
dell’architetto;
Laddove
il Pretore con giudizio 9 dicembre 1997 ha respinto la petizione e ammesso la riconvenzionale
per fr. 2’646.25 oltre interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 20 gennaio 1998 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 31’353.75 oltre
interessi e di respingere la riconvenzionale;
Mentre
il convenuto con osservazioni e appello adesivo del 2 marzo 1998 chiede la
reiezione del gravame avversario e propone la riforma del primo giudizio nel
senso dell’integrale accoglimento della riconvenzionale;
e inc. OA.95.874,
promossa con petizione 15 gennaio 1986 da
rappr.
dall'avv__________ contro
rappr.
dall'avv. __________ o
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18’467.90
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attrice al pagamento di fr. 20’000.-- oltre interessi, domanda poi ridotta
a fr. 16’386.-- oltre interessi;
In cui
il Pretore con sentenza 10 dicembre 1997 ha accolto la petizione per fr.
15’086.75 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 20 gennaio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
per fr. 10’913.25 oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 25 febbraio 1998 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
devono essere accolti gli appelli di __________
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo dell’arch. __________ 3. - tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. __________
il 19 aprile 1984 ha acquistato dall’arch. __________ e da __________ a quel
momento comproprietari per ½ ciascuno, la quota di proprietà per piani n.
__________del fondo base __________di __________.
B. La
compratrice nella petizione rivolta contro l’arch. __________ sostiene che al
momento dell’acquisto i lavori di sistemazione esterna della zona in cui è sito
il fondo erano ancora in corso, così che solo successivamente essa avrebbe
potuto rendersi conto del fatto che il suo posteggio sarebbe in pratica
inagibile, non esistendo la possibilità di effettuare manovre in loco ed essendo
necessaria una retromarcia di circa 200 m per raggiungere la pubblica via.
Essa
avrebbe tempestivamente notificato tale difetto, così che le sarebbe dovuto il
risarcimento del minor valore del fondo ad esso conseguente, corrispondente ai
costi di sistemazione di fr. 20/25’000.-- e al deprezzamento che subirebbe la
proprietà di fr. 30/40’000.--, il tutto per fr. 60’000.--, di cui il 50% da
porre a carico del convenuto.
C. L’arch.
__________ con risposta 19 gennaio 1987 si è opposto alla petizione, adducendo
che all’epoca della stipula la sistemazione esterna, e con ciò la sistemazione
della via di accesso al parcheggio, era già stata completata, e che da allora
sarebbe stata eseguita un’unica modifica, consistente nell’ampliamento della
strada di accesso nel tratto in curva.
Il
posteggio in questione non sarebbe comunque quello principale dell’abitazione
dell’attrice, ma sarebbe solo l’effetto dell’ampliamento del pianerottolo
d’entrata della casa e perciò concepito come posteggio d’emergenza o spazio da
destinare ad altri scopi.
Per
la sosta delle vetture l’attrice disporrebbe invece di un’autorimessa e di un
parcheggio esterno nell’area prospiciente l’autorimessa medesima.
Le
pretese della procedente sarebbero perciò del tutto infondate, mentre il
convenuto, cessionario delle pretese della __________, vanterebbe un credito di
complessivi fr. 12’011.95 oltre interessi per prestazioni professionali,
oggetto di domanda riconvenzionale.
D. Nella
propria petizione __________ chiede la condanna di __________ al pagamento di
fr. 18’467.90 oltre interessi a valere quale mercede per i lavori di
costruzione della piscina per il di lei fondo, opera compiuta a regola d’arte,
così che la committente ne rifiuterebbe ingiustificatamente il pagamento.
E. __________
nel proprio allegato di risposta ritiene parzialmente ingiustificata la pretesa
di __________ e le oppone inoltre la di lei inadempienza per la questione del
posteggio inagibile.
Il
credito dell’attrice sarebbe di fr. 10’006.--, ma la convenuta sarebbe per il cennato
titolo sua creditrice di fr. 30’000.-- corrispondenti alla metà del suo danno
complessivo, dal che la richiesta di respingere la petizione e di condannare in
via riconvenzionale __________ al pagamento di fr. 20’000.-- oltre interessi.
F. Nei
giudizi impugnati il Pretore ha risolto la questione dell’asserito difetto
dell’immobile venduto risiedente nel difficile o impossibile accesso al
posteggio nel senso di ritenere perenti eventuali diritti di garanzia della
compratrice in conseguenza della tardività della loro notifica, dovendosi
ammettere che l’impossibilità di invertire la marcia del veicolo senza invadere
un fondo di terzi, successivamente cintato, le era nota fin dall’inizio. In
ogni caso, il perito giudiziario nemmeno avrebbe accertato l’esistenza del
difetto, avendo egli piuttosto stabilito che lo stesso è normalmente
praticabile.
Dal
che la reiezione di ogni pretesa della compratrice, mentre quella dell’arch.
__________ è stata ritenuta fondata per fr. 2’646.25 oltre interessi, e quella
di __________ per fr. 15’086.75 oltre interessi.
G. __________
insorge contro i pronunciati pretorili contestando di avere notificato per la
prima volta il difetto relativo al posteggio solo nel dicembre 1984 (doc. I) e
sostenendo invece di averlo denunciato già il 28 maggio 1984 (doc. C), e perciò
tempestivamente, atteso che il trapasso di proprietà è stato iscritto il 24
aprile 1984.
Non
si tratterebbe comunque di un difetto apparente, come ritenuto dal Pretore, ma
di un vizio nascosto e addirittura dolosamente sottaciuto dai venditori,
trattandosi di un’ovvia qualità del posteggio, comunemente desunta dall’uso
consueto e dallo scopo cui esso è destinato, e non si potrebbe neppure
ammettere che all’acquirente incombeva l’obbligo di verificare in maniera
speciale la sua agibilità.
Essa
potrebbe pertanto legittimamente rivendicare il risarcimento del minor valore
del fondo conseguente a tale difetto, corrispondente ai costi necessari a
rendere agibile il posteggio e al pregiudizio estetico derivante dalle opere di
sistemazione.
Infine,
l’arch. __________ dovrebbe inoltre risarcire la somma di fr. 8’000.-- per il
minor valore conseguente alla doppia fessurazione orizzontale sulla parete del
bagno.
H. Delle
argomentazioni dell’appello adesivo dell’arch. __________ che postula a sua
volta la riforma del giudizio pretorile che lo concerne nel senso di ammettere
la sua riconvenzionale per fr. 12’011.95 oltre interessi, e di quelle dei
memoriali di osservazioni delle parti ai gravami avversari, che senza eccezione
concludono per la loro reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
prima questione che ci si deve porre è quella a sapere se davvero sussista un
difetto del fondo venduto e, se del caso, in cosa tale difetto consista.
In
linea generale, per difetto si intende la difformità della cosa venduta dalle
caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuto
difettoso ciò che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al
contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di
accordo tra di esse o che il compratore in buona fede poteva lecitamente
attendersi come incluse tra quelle del bene acquistato.
Dal
contratto di compravendita doc. A si evince che l’oggetto della vendita
include, tra l’altro, l’assegnazione dell’utilizzo de “l’autorimessa ed il
posteggio contrassegnati in giallo nel piano dei diritti d’uso” (punto 3, fol.
3).
Il
piano dei diritti d’uso non figura quale inserto dell’atto pubblico doc. A, ma
è invece presente quale inserto B del precedente atto pubblico di costituzione
della proprietà per piani, agli atti quale doc. 8. Tale atto è tuttavia
riprodotto nell’irrita forma della fotocopia in bianco e nero di una copia
autentica, così che nemmeno è dato di sapere con certezza se l’area contestata
sia stata intesa quale posteggio nell’atto di vendita (in senso affermativo le
indicazioni sulla domanda di licenza edilizia e la planimetria doc. CC).
Anche
volendo ammettere che il posteggio venduto sia realmente quello demarcato nella
parte ovest del fondo, colorato in verde nella planimetria doc. AA dell’inc.
OA.95.874, e meglio visibile -e indicato come “posteggio”- nella planimetria
doc. CC, la successiva constatazione che si impone è quella effettuata dal
perito giudiziario (risposta 2, pag. 2), secondo cui il posteggio in quanto
tale è di dimensioni adeguate, e a mente di questa Camera perfino generose (ml
7 x 2.35), e che esso inoltre è correttamente situato direttamente a lato della
strada.
Quindi,
a ben vedere, il preteso difetto non risiede tanto nel posteggio medesimo, che
nelle condizioni date era del resto difficile posizionare altrimenti, ma nella
diversa circostanza per cui il fondo venduto, come gli altri di quella PPP, si
ritrova privo di un’area che consenta l’inversione di marcia alle vetture, e
difatti proprio questo è stato il vizio denunciato nella prima notifica dei
difetti, datata 28 maggio 1984 (doc. 2, inc. OA.95.874), in cui appunto si
lamentava che “la curva che la strada compie dopo i nostri posteggi superiori,
contrariamente a quanto ci era stato a più riprese assicurato, non abbia la
larghezza necessaria per una inversione di marcia”.
- La
compratrice nei propri gravami (punto 11) tenta di sostenere che il difetto
così precisato (e notificato) non sarebbe un vizio evidente della cosa venduta,
ma sarebbe invece un difetto nascosto o addirittura dissimulato dai venditori.
A
torto, in quanto essa (punto 11 a) erroneamente accomuna il difetto costituito
dalla mancanza di una qualità promessa o implicita con il difetto nascosto,
non avvedendosi che proprio dalle sue argomentazioni emerge che il vizio di cui
trattasi -ancorché riguardante questione non esplicitamente menzionata nel
contratto notarile, il che è irrilevante- si rileva immediatamente dall’uso
consueto del posteggio, così che del tutto fuori luogo risultano le
considerazioni dell’appellante riguardanti le modalità di esame dell’oggetto
acquistato e la diligenza che si può in proposito esigere dall’acquirente
(punto 11 c).
Rilevante
è per contro il fatto che la compratrice in sede di appello ha abbandonato la
tesi addotta in precedenza (risposta 15 aprile 1986, punto 4; petizione 20
maggio 1986, punti 3 e 4), e confutata dal giudizio pretorile (consid. 4-6),
secondo cui lo stato dei luoghi non le avrebbe in un primo tempo permesso di
rendersi conto delle difficoltà di manovra -tesi sulla quale non occorre perciò
chinarsi in questa sede-, di modo che se ne deve rimanere alla constatazione,
desumibile dall’ordinario andamento delle cose ma anche dalle affermazioni di
cui agli appelli della stessa acquirente, che il difetto lamentato è per sua
natura evidente in quanto deducibile al più tardi in occasione del primo
normale utilizzo del posteggio, mentre la tesi della sua dissimulazione da
parte dei venditori è rimasta nel gravame allo stadio di puro parlato.
- Dovendosi
confermare il giudizio del Pretore sulla natura evidente del difetto, ci si
deve chiedere se la prima notifica del difetto, che la compratrice -come detto-
situa al 28 maggio 1984, possa essere ritenuta tempestiva.
3.1 Dall’esame
del contratto di compravendita immobiliare doc. A (punto 5, fol. 4) si evince
che le parti hanno inteso regolare la questione della garanzia per difetti nel
senso che “per le opere edilizie valgono le norme SIA in materia, ritenuto che
il termine di garanzia inizierà a decorrere il giorno della completazione e
consegna di tutte le opere all’acquirente”, mentre “per gli accessori e gli
impianti in genere valgono le garanzie originali rilasciate o d’obbligo dei
fornitori e/o costruttori, che sono ad ogni effetto cedute all’acquirente”.
Non
vi è dubbio che il difetto in esame riguarda un’opera edilizia, l’area di giro
ritenuta mancante, e non accessori o impianti nel senso inteso dal contratto,
così che in teoria risulterebbe essere esistita la volontà iniziale delle parti
di dirimere la questione secondo quanto previsto dalle norme SIA.
Se
non che, dette norme, oltre a divenire obbligatorie solo quando le parti ne
convengono l’applicazione, devono altresì essere concretamente invocate nel
processo dalla parte che intende prevalersene, poiché se nessuna delle parti fa
valere l’accordo di applicabilità delle norme SIA, né obietta l’inapplicabilità
del CO, si dovrà dedurre che esse hanno concordemente rinunciato ad avvalersi
di tale diritto (Rep. 1993, pag. 199; II CCA 5 dicembre 1994 in
re S./R.).
Nel
caso in rassegna nessuna delle parti ha invocato l’applicabilità delle norme
SIA alla questione della garanzia per difetti, ed in particolare non la
compratrice che, in senso contrario, ha esplicitamente addotto l’applicabilità
degli art. 197 e segg. CO (conclusioni, punto 1.5, con esplicito riferimento
agli allegati introduttivi), così che le stesse, nonostante l’avvenuta
pattuizione, non possono essere poste alla base del giudizio, che va perciò
reso in base alle sole norme del CO.
3.2 Il
contratto di compravendita immobiliare doc. A reca la data del 19 aprile 1984,
mentre l’iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà, indicata
dal contratto quale momento del trapasso del possesso (punto 6, fol. 4), è
avvenuta il 24 aprile 1984 (cfr. istanza annotata annessa al doc. A), ancorché
dagli atti (doc. BB) risulti che la chiave della porta d’entrata dell’immobile
fu consegnata alla compratrice già il 9 marzo 1984.
Ne
discende che quello del 24 aprile 1984 deve essere considerato il termine
ultimo e più favorevole all’acquirente per fare decorrere il termine di
verifica e di notifica degli eventuali difetti ai sensi dell’art. 201 cpv. 1
CO.
3.3 La
prima notifica dei difetti, come si è detto al considerando 1, reca la data del
28 maggio 1984, ed anche se indirizzata allo __________ va nelle concrete circostanze
ritenuta in buona fede come opponibile ai venditori del fondo.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla compratrice (appello, punto 9), gli effetti di tale
notifica non possono essere fatti risalire a qualche giorno prima della data
della lettera, momento in cui secondo lei avrebbe avuto luogo una pregressa
notifica verbale. Questo in primo luogo perché la lettera 28 maggio 1984 non
può fare fede, in quanto affermazione di parte, dell’esistenza di precedenti
colloqui, ed in secondo luogo, comunque, per il motivo che dalla lettera stessa
si evince che detti precedenti colloqui concernevano semmai la promessa dei
venditori di un’area per l’inversione di marcia, senza invece riferimento
alcuno ad un’eventuale pregressa denuncia del vizio, che da tale scritto non
risulta affatto.
3.4 Secondo
l’art. 201 cpv. 1 CO, valido anche in materia di compravendita di fondi per
effetto del rinvio di cui all’art. 221 CO, il compratore deve esaminare lo
stato della cosa ricevuta non appena l’ordinario andamento degli affari lo
consenta, e se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile deve
dargliene subito notizia.
La
compratrice non ha addotto alcuna valida motivazione in virtù della quale non
si debba ritenere che il termine per l’esame del fondo in questione non abbia
iniziato a decorrere già il 24 aprile 1984, data dell’iscrizione a registro
fondiario.
Pur
ritenuta la necessità di esaminare l’intero fondo acquistato, e non solo il
parcheggio, questa Camera non ravvisa motivazioni oggettive per le quali si
possa giustificare che l’esame del fondo acquistato possa essersi protratto per
più di 7 giorni, ma in ogni caso la natura del difetto in questione, tale da
evidenziarsi in ogni occasione e fin dal primo uso del posteggio, impedisce di
potere in buona fede ammettere un termine di verifica più lungo.
Ciò
premesso, anche volendo ammettere che il termine di notifica è più breve quando
vi è il rischio che l’attesa aggravi il danno (DTF 118 II 148), mentre
si può essere più elastici quando -come in questo caso- tale pericolo non
sussiste (ICCTF 10 dicembre 1997 in re C./P), una notifica effettuata,
come nella specie, dopo un mese e 4 giorni dalla consegna del fondo, e quindi
circa 27 giorni dopo il momento in cui doveva essere concluso il suo esame e scoperto
il difetto, appare a mente di questa Camera come irrimediabilmente tardiva
nelle circostanze di specie.
Ne
deve conseguire, per questo solo motivo, la reiezione di ogni pretesa della
compratrice dipendente dal difetto in questione.
-
vanta poi nei confronti del solo arch. __________ una pretesa di fr. 8’000.--
per il minor valore causato dalla presenza di fessurazioni orizzontali sulla
parete in piastrelle del bagno, pretesa che il Pretore ha respinto già solo per
il motivo che essa, in violazione dell’art. 165 CPC, non avrebbe debitamente
quantificato la propria pretesa.
Si
tratta di un giudizio che merita conferma.
Dall’esame
della petizione 20 maggio 1986 della qui ricorrente non risulta in effetti
alcuna richiesta di condanna del convenuto per il motivo del difetto in
questione, che neppure viene menzionato, mentre la pretesa di fr. 30’000.-- ivi
formulata nel petitum è interamente ed esclusivamente connessa alla questione
del difetto costituito dalla mancanza di un’area di svolta, difetto
quantificato globalmente in fr. 60’000.-- di cui la metà, appunto fr.
30’000.--, a carico dell’arch. __________ Nell’allegato di
replica e risposta riconvenzionale del 12 febbraio 1987 la richiesta di
giudizio è identica a quella della petizione (pag. 9, petitum n. 2: “E’
integralmente confermata la proposta di giudizio formulata con petizione 20
maggio 1986, in ogni punto in cui è articolata”), con il che è evidente che
anche in questo caso non è stata presentata una richiesta di condanna relativa
al difetto delle piastrelle.
Tale
difetto viene invero per la prima volta menzionato al punto 7, pagina 7 della
replica, ma in difetto di una richiesta di giudizio tale menzione rimane
necessariamente fine a se stessa, così da non potersi per quel titolo
presentare una domanda di condanna in uno stadio ulteriore della causa senza
una procedura di mutazione dell’azione, che in concreto, a non averne dubbi,
non è stata intrapresa.
- Con
l’appello adesivo l’arch. __________ contesta il mancato o il parziale
accoglimento di tre distinte posizioni creditorie relative a prestazioni
effettuate in favore di __________
5.1 La
prima richiesta riguarda la nota onorari di fr. 5’636.-- di __________ (doc. 9
inc. OA.95.1083), ceduta all’arch. __________ accolta dal Pretore solo per fr.
2’646.25 per il motivo della riduzione da fr. 40’000.-- a fr. 15’085.25 del
valore computabile della piscina progettata.
Il
ricorrente contesta tale soluzione, affermando che se da una parte il perito
avrebbe indicato in fr. 18’432.90 il costo determinante per il calcolo
dell’onorario (perizia, pag. 23), egli avrebbe poi rettificato tale indicazione
in fr. 65’000.-- (complemento di perizia, pag. 10).
La
discrepanza deve essere risolta a sfavore dell’appellante.
A
pag. 23 della perizia l’esperto ha infatti risposto con estremo rigore alla
precisa domanda volta a sapere se in base agli atti la nota onorari in
discussione fosse corretta. Nel complemento di perizia l’esperto ha invece
risposto alla diversa domanda concernente il costo totale della piscina e della
sistemazione esterna, il che -stante oltretutto l’estrema stringatezza della
domanda riconvenzionale (risposta e riconvenzionale 19 gennaio 1987, pag. 6),
che sembra dare per scontato il fondamento della fattura in esame- però non
implica automaticamente il fondamento dell’intera pretesa, e soprattutto non si
fa preferire nella valutazione alla prima specifica risposta concernente il benfondato
della fattura.
5.2 La
seconda pretesa è quella di fr. 5’074.95 di cui alla nota onorari 25 febbraio
1985 della __________ (doc. 8 inc. OA.95.1083), integralmente respinta dal
Pretore per il motivo che creditrice sarebbe questa società e non l’attore riconvenzionale.
Questi
insorge per il motivo che la fattura in esame riguarderebbe prestazioni
spettanti a lui personalmente in quanto fornite in qualità di venditore del
fondo, e di cui la società anonima si sarebbe limitata a chiedere il pagamento.
Siffatta
tesi è irricevibile ex art. 321 CPC in quanto fondata su di una nuova descrizione
dei fatti rilevanti. Determinante è perciò unicamente quanto affermato
dall’attore riconvenzionale nel proprio allegato scritto (pag. 6), ovvero che
la pretesa riguardava le “modifiche costruttive chieste dall’attrice”, con il
che non vi sarebbe motivo di derogare all’apparenza documentale e di non
ritenere creditore lo studio di architettura che ha emesso la fattura.
Ciò
premesso, è evidente, come del resto è puntualmente avvenuto per l’altra
fattura, che anche in questo caso l’attore riconvenzionale avrebbe dovuto
fondare la propria legittimazione a procedere su di una cessione di credito, in
difetto di che il Pretore a giusta ragione ha respinto la richiesta.
5.3 L’attore
riconvenzionale rivendica infine fr. 1’301.-- per le spese dell’allacciamento
elettrico definitivo del fondo venduto, invocando l’esistenza di accordi
separati, deroganti all’atto notarile di vendita, riassunti dai doc. 6 e 7, da
cui risulterebbe che il padre della convenuta riconvenzionale ha ammesso tale
debito.
Si
tratta di una tesi infondata: con la lettera del 25 aprile 1984 (doc. 6 inc.
OA.95.1083) __________ si è limitato a chiedere “di volermi comunicare in che
maniera tale importo sarà suddiviso fra venditore e compratore”, il che va
inteso unicamente nel restrittivo senso dell’invito alla formulazione di una
proposta, e non anche in quello -preteso a torto dal procedente-
dell’anticipato consenso a qualsiasi proposta di ripartizione avanzata.
L’attore
riconvenzionale invece di invocare l’inesistente consenso che crede di dedurre
dal doc. 6 avrebbe piuttosto dovuto addurre e dimostrare le basi legali o
contrattuali della propria pretesa.
Non
avendovi provveduto, nulla permette di derogare alla fondata constatazione
secondo cui in difetto di un’esplicita riserva il fondo venduto era da
ritenere, secondo il comune andamento delle cose, già allacciato alla rete di
distribuzione della corrente elettrica, potendosi e dovendosi intendere in tal
senso l’impegno contrattuale dei venditori, ovviamente incluso nel prezzo della
vendita, “di concludere entro il 30 maggio 1984 i lavori di costruzione, di
struttura e di equipaggiamento relativi alla quota di PPP venduta” (doc. A,
punto 5, fol. 3).
Ne
consegue la reiezione anche del gravame adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli
appelli 20 gennaio 1998 di __________ sono respinti.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
per ripetibili di appello fr. 1’800.-- all’arch. __________ e fr. 1’400.-- a
III. L’appello
adesivo 2 marzo 1998 dell’arch. __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
__________ fr. 500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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