AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.201
Data decisione, Autorità:
04.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00201
Lugano
4 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.95.650 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 7 marzo 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 16’000.-- oltre
accessori nella procedura esecutiva contro di lui promossa da __________ e la
condanna del convenuto __________ al pagamento di fr. 159’000.-- oltre
interessi, domanda aumentata a fr. 368’000.-- oltre interessi in corso di
causa;
Domande
avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 1° settembre 1998 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 24 settembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di disconoscere il debito e condannare il
convenuto __________ al pagamento di fr. 368’000.-- oltre interessi;
Mentre i
convenuti con osservazioni 14 e 15 dicembre 1998 hanno postulato la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili.
Richiamato
il decreto 5 novembre 1998 di questa Camera in materia di cauzione processuale;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A.
__________ ha escusso l’attore per fr. 16’000.-- oltre interessi in
conseguenza di un attestato di carenza di beni conseguente a fallimento emesso
il 18 gennaio 1989, ottenendo il 13 febbraio 1995 il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con
la petizione in rassegna l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
__________ al pagamento di fr. 159’000.--, importo facente parte dei fr.
175’000.-- di valore nominale della quota dell’attore del pacchetto azionario
della __________ detenuta dal convenuto senza titolo e addirittura da lui alienata
a terzi.
Dovrebbe
inoltre essere pronunciato nei confronti di __________ il disconoscimento del
debito posto in esecuzione per effetto della compensazione con il residuo del
predetto credito di fr. 175’000.--.
C. La
domanda condannatoria nei confronti del __________ è in seguito stata aumentata
a fr. 368’000.--, mentre nei confronti della creditrice procedente sono stati
addotti nuovi motivi di compensazione, addirittura per complessivi fr.
142’840.--.
Delle
altre domande dell’attore, così come del coinvolgimento nella causa di
__________, non torna conto di riferire, stante la dimissione dalla causa del
__________ e l’abbandono, in sede di appello, di ogni altra domanda
dell’attore.
D. Il
convenuto __________ ha contestato la petizione affermando di avere
regolarmente acquisito la proprietà delle azioni dell’attore, che le avrebbe
cedute, e di avere rivendute ancora nel 1985.
La
convenuta __________ ha per contro contestato la legittimazione della
compensazione invocata nei suoi confronti, non esistendo l’asserito credito,
che comunque non le sarebbe opponibile.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, stante l’implicita ammissione dell’importo
in esecuzione, ha esaminato le pretese compensatorie dell’attore nei confronti
della creditrice, giungendo alla conclusione della loro totale inesistenza o
comunque dell’assenza del necessario supporto probatorio.
Quo
all’azione nei confronti del convenuto __________ il Pretore ha rilevato che le
azioni contestate, all’epoca costituite in pegno, sarebbero state alienate a
terzi per consentire la riduzione della posizione debitoria dell’attore, che
pertanto nulla potrebbe pretendere.
F. Con
l’appello in rassegna l’attore per quanto attiene all’azione di disconoscimento
ribadisce l’inesistenza del vantato credito, non sufficientemente suffragato
dall’attestato di carenza beni, e ripropone l’eccezione di compensazione
relativa al preteso credito salariale di fr. 10’000.--. Per quanto riguarda
invece l’azione creditoria nei confronti del convenuto __________, il Pretore
avrebbe omesso di considerare 5 versamenti effettuati dall’attore in suo favore
per un totale di fr. 453’689.45. Anche la corretta lettura della documentazione
in atti condurrebbe ad ammettere l’esistenza di un credito dell’attore nei suoi
confronti.
G. Delle
osservazioni al gravame dei resistenti, che concludono per la sua integrale
reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Sull’azione
di disconoscimento
- L’attore
ancora in questa sede si dilunga nel tentativo di sostenere che la creditrice
non avrebbe fornito la prova dell’esistenza del credito posto in esecuzione,
non avvedendosi che tale prova si reputa fornita già solo per il motivo che
egli fin dalla risposta di causa ha invocato la compensazione quale forma di
estinzione del preteso credito, ammettendone così implicitamente, secondo
costante giurisprudenza, la piena sussistenza (II CCA 22 settembre 1997
in re T./W., 25 gennaio 1996 in re M./F., 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA,
27 maggio 1994 in re M./F., 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.).
Ne
discende, senza ulteriore disamina, la reiezione di ogni eccezione
dell’appellante relativa alla sussistenza del credito posto in esecuzione.
- Quo
al preteso credito compensatorio di fr. 10’000.-- per pretese salariali,
l’attore sostiene ancora in questa sede che il fondamento del medesimo
risulterebbe da un errore di calcolo commesso in suo danno all’atto della
liquidazione delle sue spettanze, errore che risulterebbe dal conteggio doc. OO
e dalle ricevute ivi accluse, che sarebbero parte integrante di tale conteggio
(appello, punto 1.2, pag. 6).
Vero
è invece, per quanto risulta a questa Camera verificando gli atti, che il doc.
OO consta di un’unica pagina ed indica globalmente in fr. 181’779.70 l’importo
già versato all’attore, senza che vi sia alcuna ricevuta allegata.
Vi
sono invece delle ricevute allegate in fotocopia al doc. PP. Si tratta di
fotocopie di manoscritti di mediocre qualità, solo in parte leggibili ed inoltre
male eseguite, per cui risultano mancanti (o comunque illeggibili) i dati
relativi all’ultima riga in fondo, senza che si possa escludere la mancata
riproduzione di altre righe del testo originale. Oltre a dette fotocopie,
risulta annessa al doc. PP anche la fotocopia dell’addizione di tali posizioni
ad opera di una macchina calcolatrice, il cui risultato è di fr. 181’779.70, ma
anche questo allegato, che conduce comunque ad un risultato divergente dalla
tesi dell’appellante, risulta inservibile per la sua pessima qualità.
Non
essendo compito della Camera adita quello di chinarsi in un’improbabile opera
di ricostruzione di dati mancanti o più in generale di sopperire alle
negligenze dell’attore nell’amministrazione dell’istruzione probatoria a suo
carico, se ne deve rimanere al risultato secondo cui non vi è agli atti prova
tangibile dell’asserito errore di conteggio, con il che la pretesa
compensatoria deve essere respinta in quanto anch’essa non provata.
B. Sull’azione
creditoria nei confronti di __________
- La
prima censura dell’appellante (punto 2.1, pag. 8) verte sull’asserito mancato
computo in suo favore di 4 versamenti da lui effettuati al convenuto per
complessivi fr. 453’689.45, attestati dai doc. E, F, G, H e O.
Si
tratta di una tesi ai limiti del temerario.
L’attore
sembra infatti dimenticare che con la petizione egli aveva attribuito i
pagamenti in questione in parte al rimborso di sue posizioni debitorie nei
confronti del convenuto e della __________, così da riscattare la libera disponibilità
delle azioni costituite in pegno (punto 5, pag. 4, relativo ai versamenti doc.
E, F, G, H), e in parte alla liberazione delle azioni medesime mediante
conferimento del loro valore nominale (punto 7, pag. 6, relativo al versamento
doc. O). A riprova di questa impostazione, l’azione creditoria nei confronti
del __________ verteva sul risarcimento del valore nominale delle azioni, a
torto sottratte all’attore (petizione, punti 7 e 9), e non sulla rifusione di
maggiori rimborsi effettuati per rapporto all’ammontare del proprio debito, ed
era pertanto ovvio, a mente dell’attore medesimo, che tali versamenti non erano
costitutivi di credito alcuno in suo favore. Queste affermazioni e questa
impostazione della causa sono poi state confermate in replica (p. es. pag. 2,
4, 9), e pertanto l’attore è assai malvenuto nell’affermare ora una nuova tesi
fattuale a sostegno del proprio preteso credito, del tutto incompatibile e
contraddittoria con le precedenti sua affermazioni -le uniche vincolanti ai
fini della causa (II CCA 29 gennaio 1999 in re T./B., consid. 3)- dalle
quali si deve ritenere l’assoluta inesistenza di tale credito, essendo i
versamenti in questione stati effettuati al preciso scopo di rimborsare degli
incontestati debiti.
- Quale
argomentazione subordinata (punto 2.2, pag. 8 e 9), l’appellante ripropone
quella che nel processo di prima sede era la sua argomentazione principale,
ossia la tesi secondo cui il convenuto -tacitato per ogni suo credito- a torto
non gli avrebbe restituito le note azioni, dal che discenderebbe il suo obbligo
alla rifusione del loro valore.
Si
tratta di una tesi infondata.
L’attore
nella propria esposizione si limita in effetti ad invocare un’asserita
situazione al 4 aprile 1985 (ma in realtà il doc. L, dalla cui data tale
deduzione è tratta, fa chiaramente riferimento ad un periodo precedente),
deducendone che “I debiti di __________ verso la società e verso __________
erano stati estinti”, ma omette invece di confrontarsi con le motivazioni
addotte dal Pretore a sostegno della legittimità dell’operazione di vendita
delle azioni (consid. 9), ossia in particolare con l’accertamento -confortato
dalla deposizione dell’avv. __________ secondo cui al 9 luglio 1985 sarebbe
esistita una situazione debitoria di almeno fr. 75’170.35, importo che egli
sarebbe stato invano invitato a versare entro breve termine pena la vendita a
trattative private delle azioni costituite in pegno.
Facendo
difetto qualsiasi critica di fatto e di diritto di questa situazione, sulla
quale poggia la sentenza impugnata, ed essendoci in sua vece una personale
rilettura di precedenti, e pertanto irrilevanti circostanze, non può che
conseguirne la reiezione della censura.
- L’attore
sostiene infine (appello, punto 2.3, pag. 10) che l’esistenza del proprio
credito risulterebbe “anche se abbondanzialmente si elencano le cifre che
riguardano __________ ”.
Tale
modo di procedere è poco serio, e non può evidentemente scalfire la sostanza di
una sentenza diffusamente motivata in fatto ed in diritto, della quale non
costituisce un’accettabile critica.
Ne
deriva la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
__________ fr. 800.-- e a __________ fr. 5’000.-- per ripetibili.
III. Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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