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Numero d'incarto:
12.1998.180
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00180
Lugano
15 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.1181 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 4 luglio 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
Contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
54’000.-- oltre accessori a titolo di mercede del mediatore;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 13 agosto 1998 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 15 settembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i
convenuti con osservazioni del 21 ottobre 1998 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 54’000.-- relativa alla
vendita da parte dei convenuti ad __________ nel corso del 1993 della villa del
fu __________
B.Nella
petizione l’attore ha sostenuto che __________, agente in nome e per conto di
tutti i componenti della comunione ereditaria di __________, avrebbe tollerato
il suo intervento quale mediatore nella vendita della villa del defunto
artista, incarico che egli avrebbe portato a buon fine indicando quale
acquirente il noto pianista __________.
La
rappresentante degli eredi avrebbe a più riprese ammesso il diritto dell’attore
alla mercede mediatoria, così che la di lei estromissione dalla comunità
ereditaria a pochi giorni dall’acquisto non osterebbe a tale sua prerogativa,
da quantificare nel 3% del prezzo di vendita di fr. 1’800’000.--.
Nella
risposta del 27 settembre 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione
contestando l’esistenza dell’asserito mandato di mediazione, ritenuto in
particolare che __________ non sarebbe stata comunque autorizzata ad alcun
conferimento contrattuale in nome di altri eredi.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, pur riconoscendo che l’attore si sarebbe in
qualche modo intromesso nella compravendita immobiliare in questione, ha negato
la di lui tesi del conferimento di un mandato di mediazione e ha di conseguenza
respinto la petizione.
D. Con
l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione.
Il
Pretore avrebbe omesso di valutare determinanti riscontri istruttori, giungendo
all’errata conclusione di negare l’esistenza del conferimento contrattuale da
parte di __________ valida rappresentante della comunione ereditaria.
E. Delle
osservazioni 21 ottobre 1998 dei convenuti, nelle quali essi chiedono la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
Inoltre,
se il preteso contratto è stato concluso per il tramite di un rappresentante,
il procedente nell’ambito del medesimo onere probatorio deve altresì dimostrare
la sussistenza delle premesse del rapporto di rappresentanza di cui si prevale.
- Ai
sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve
il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto
(“Nachweismäklerei”) o di interporsi per la conclusione di un contratto
(“Vermittlungsmäklerei”) contro pagamento di una mercede.
Per
stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi
ai principi generali sulla conclusione del contratto e alle norme sul mandato,
cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e
segg. ad art. 412 CO), così che il contratto può risultare concluso sia
espressamente che per atti concludenti (Engel, Les contrats de droit
suisse, Berna, 1992, pag. 486).
Se
il mediatore non è in grado di dimostrare un esplicito conferimento del
mandato, egli può appellarsi al fatto di aver offerto al committente la sua
attività di mediatore, e al fatto che il committente l’ha accettata.
L’accettazione per atti concludenti avviene con la consapevole tolleranza o la
tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, opera citata, n. 5c
ad art. 412 CO). A maggior ragione ciò vale se il mediatore è professionista (II
CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N.).
E’
però necessario che il comportamento del mediatore sia abbastanza palese
affinché un’assenza di opposizione da parte del mandante possa essere
interpretata come volontà di concludere un mandato di mediazione, ritenuto che
il silenzio del venditore di fronte a determinati passi o offerte del mediatore
non può essere considerato semplicisticamente quale accettazione del suo
operato (DTF 72 II 89, consid. 2; II CCA 23 gennaio 1991 in re
T./M.).
Per
contro il semplice fatto di interporsi tra due parti non basta per far nascere
un rapporto contrattuale di mediazione (Rep. 1988, pag. 360).
- L’attore
ancora in questa sede ribadisce la tesi dell’esistenza dell’asserito contratto
di mediazione, perfezionatosi per il tramite di __________, membro della
comunione ereditaria, che avrebbe agito quale rappresentante degli altri eredi.
3.1 Le
premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; II CCA 1° ottobre 1998 in re
I. SA/S., 9 dicembre 1997 in re r./F. snc, 22 settembre 1997 in re C./C.; Zäch,
Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1,
pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
112 II 332, 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si
comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in
qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la
scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante
o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane
ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è
indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep.
1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
3.2 Il
fatto che il preteso rappresentante, ossia __________, e i pretesi
rappresentati, ovvero i convenuti, fossero all’epoca parte della medesima
comunità ereditaria non comporta alcuna modifica alle predette premesse della
rappresentanza, non esistendo per legge particolari facoltà di rappresentanza
del coerede nei confronti degli altri membri della comunione di cui __________
si possa validamente prevalere (in senso contrario: art. 602 cpv. 2 CC).
3.3 Ciò
premesso, la petizione risulta destinata all’insuccesso già solo per la
mancanza della prova dell’esistenza del requisito costituito dal conferimento
di una procura dai convenuti a __________ per la stipulazione di un contratto
di mediazione.
L’attore,
in effetti, ammette esplicitamente di avere trattato unicamente con la
__________ (appello, pag. 3), il cui potere di rappresentanza dei coeredi, contestato
dai convenuti (risposta, pag. 6), viene apoditticamente affermato dal sedicente
mediatore (petizione, pag. 3, 5, 6; replica, pag. 2, 3, 4, 6), ma del quale a
ben vedere non esiste alcuna prova concreta agli atti (cfr. in particolare la
deposizione testimoniale dell’interessata, silente sul tema), né l’attore lo
pretende esplicitamente.
In
realtà, egli stesso non è convinto dell’esistenza di tale facoltà di
rappresentanza, come si evince dall’utilizzo di espressioni dubitative
(replica, pag. 3: “siccome essa faceva parte della comunione ereditaria, il
__________ non poteva sognarsi che non potesse rappresentarla”; pag. 4: “se la
signora non fosse stata competente né abilitata essa avrebbe potuto
tranquillamente dire al __________ di rivolgersi agli esecutori testamentari,
cosa che non ha fatto”), ma è a torto che egli la presume e deduce da elementi
di mera apparenza, come il fatto che essa abitasse nella casa degli eredi
(replica, pag. 2) o che essa apparteneva alla comunione ereditaria (replica, pag.
3), oppure ancora dal fatto che essa si atteggiava a rappresentante dei coeredi
(replica, pag. 4), elementi, ribaditi con l’appello (pag. 8), che non possono
tuttavia sanare la sostanziale carenza del potere di rappresentanza.
Il
fatto che i convenuti abbiano poi venduto il fondo alla persona indicata
dall’attore nulla muta a questa situazione, non potendo evidentemente
quest’atto -dettato da motivazioni economiche e giuridiche del tutto
differenti- essere ritenuto identico ed equivalente, e perciò confuso, con la
ratifica del contratto di mediazione che avrebbe stipulato la supposta
rappresentante, né del resto l’appellante giunge a sostenere esplicitamente nel
gravame siffatta tesi (cfr. II CCA 5 gennaio 1990 in re Ca./Co. llcc in
tema di falsus procurator addirittura comproprietario del bene).
- Dovendosi
negare l’esistenza del rapporto di rappresentanza ex art. 32 CO che, per il
tramite di __________, legherebbe l’attore ai convenuti, non vi è necessità di
indagare sulla questione a sapere se tra l’attore e la __________ sia
realmente venuto in essere il preteso contratto di mediazione.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
15 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr.
1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà ai
convenuti complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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